Sentenza 24 ottobre 2011
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La bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino (in particolare, l'"oleoresin capsicum", principio estratto dalle piante di peperoncino) non è ricompresa né tra le armi da guerra o tipo guerra né tra quelle comuni da sparo. (Specie relativa a porto accertato prima dell'entrata in vigore del D.M. Interno, 12 maggio 2011 n. 103, di approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di "Oleoresin Capsicum").
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La detenzione e la messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum integra il reato laddove tale strumento di autodifesa non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 (capienza delle bombolette, gittata della sostanza urticante, ..). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 27/02/2018) 27-04-2018, n. 18481 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SARNO Giulio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto …
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La bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è ricompresa nè tra le armi da guerra o tipo guerra nè tra quelle comuni da sparo: il porto in luogo pubblico di una bomboletta di tal genere, commesso dall'imputato, integra, quindi, gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE sentenza (ud. 07/01/2016) 11.04.2016, n. 14807 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.P.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1542/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/01/2014; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2017, n. 10889 Presidente Carcano – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano il 04/06/2014 che aveva affermato la responsabilità di V.F. in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.), commessi spruzzando negli occhi della guardia forestale, M.R. , uno spray urticante e la pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l'imputato che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2011, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/10/2011
Dott. SIOTTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 1130
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 1171/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) CA EM N. IL 09/02/1988 C/;
avverso la sentenza n. 3008/2009 TRIBUNALE di VERONA, del 06/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6.10.2010 il Tribunale di Verona dichiarava CA EM responsabile del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 - così derubricato il delitto contestato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 - per avere illegalmente portato in luogo pubblico una bomboletta contenente spray urticante della capienza di mi 50, marca Pfeffer, reato commesso in data 2.5.2008, condannando la predetta alla pena di Euro 120,00 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.
Osservava il Tribunale che la bomboletta che l'imputata teneva in tasca non conteneva gas lacrimogeni o irritanti, bensì una composizione vegetale come l'oleoresin capsicum che è un estratto di piante di pepe o CI il cui agente attivo contenuto, la capsicina, è responsabile del sapore piccante e delle proprietà irritanti.
Pertanto il contenuto non era costituito da gas costituenti aggressivi chimici, di cui alla L. n. 895 del 1967, non avendo tra l'altro la capacità di offendere che caratterizza detti aggressivi. Riteneva, quindi, di qualificare la bomboletta nel reato previsto dalla L. del 1975, art. 4, come uno strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, il cui porto fuori dell'abitazione è vietato senza giustificato motivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale di Venezia, chiedendone l'annullamento per illegittima riqualificazione del fatto nella suddetta contravvenzione. Secondo il ricorrente, doveva essere considerato aggressivo chimico il contenuto lacrimogeno o paralizzante o urticante delle bombolette in questione, secondo il maggioritario filone interpretativo della Corte di cassazione.
Anche il prodotto ottenuto da CI (capsicum) doveva essere considerato un preparato chimico ricavato da un procedimento chimico, provocando sensazioni dolorose estremamente forti nelle persone colpite dal gas contenuto nella bomboletta in questione, come attestato dallo stesso costruttore.
Anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi era pervenuta, per siffatti strumenti, di regola alla assimilazione degli stessi alle armi e non era stato ancora emanato il regolamento del Ministro dell'Interno che avrebbe dovuto definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve senz'altro escludersi che la bomboletta in questione, contenente spray urticante a base di CI, possa essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra, per assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nella L. n. 110 del 1975, art. 1, che si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa.
L'art. 2 della citata legge considera armi comuni da sparo anche quelle ad emissione di gas, salvo che la commissione consultiva di cui all'art. 6 della citata legge, escluda l'attitudine a recare offesa alla persona.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che rientrassero nelle armi comuni da sparo sia le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno (V. Sez. 1 sent. 21932 del 9.6.2006, Rv. 234697) sia quelle contenenti gas paralizzanti (V. Sez. 1 sent. n. 1300 del 10.11.1993, Rv. 197244). Bombolette spray contenenti sostanze urticanti sono state considerate aggressivi chimici, quando dette sostanze erano risultate idonee in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano (V. Sez. 1 sent. 6106 del 13.1.2009, Rv. 243349).
Per quanto riguarda le bombolette contenenti la sostanza in questione (oleoresin capsicum) è intervenuto in data 12.5.2011 (in data successiva al ricorso della Procura generale di Venezia) il Regolamento del Ministero dell'Interno con il quale sono state definite quali caratteristiche tecniche devono possedere gli strumenti di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere l'attitudine a recare offesa alla persona.
La bomboletta in questione, all'epoca del fatto in libera vendita, conteneva solo la suddetta sostanza irritante, non miscelata ad altre sostanze (infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici) che avrebbero fatto rientrare la bomboletta in questione nelle armi comuni da sparo ne' risulta che avesse altre sostanziali caratteristiche tecniche in difformità di quanto previsto dal citato Regolamento.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012