Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2006, n. 21932
CASS
Sentenza 9 giugno 2006

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Massime1

Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975.

Commentario1

  • 1Spray di autodifesa al peperoncino (Cass. 3116/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018

    Il porto di uno spray da autodifesa che nebulizza un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum non configura alcun reato, qualora lo spray sia conforme ai requisiti di cui all'art. 1 DM 103/2011: se non lo è, esso costituisce un'arma (propria). Nota: La disciplina dello spray da autodifesa contenenti oleoresin capsicum (oc), è avvenuto con il Decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011 n. 103 "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dellʹarticolo 3, comma 32, della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2006, n. 21932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21932
Data del deposito : 9 giugno 2006

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