Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975.
Commentario • 1
- 1. Spray di autodifesa al peperoncino (Cass. 3116/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018
Il porto di uno spray da autodifesa che nebulizza un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum non configura alcun reato, qualora lo spray sia conforme ai requisiti di cui all'art. 1 DM 103/2011: se non lo è, esso costituisce un'arma (propria). Nota: La disciplina dello spray da autodifesa contenenti oleoresin capsicum (oc), è avvenuto con il Decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011 n. 103 "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dellʹarticolo 3, comma 32, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2006, n. 21932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21932 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
PRIMA SEZIONE PENALE 219 32/ 06 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
32 UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/06/2006
SENTENZA
N. 850,06 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCAL PIERO
N. 010936/2006 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO "I
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Dott. TURONE GIULIANO CESARE 料 UFFICIO COPIE PENAL
4. Dott. URBAN GIANCARLO Richiesta copia studio
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dal Sig ANSA ha pronunciato la seguente per diritti € 0.77.
SENTENZA / ORDINANZA il 22.06.06
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da : se PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di BRESCIA CORTE APPELLO
nei confronti di:
N. IL 26/02/1973 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1) DI AL EN SS UFFICIO COPIE PENAL
avverso SENTENZA del 28/10/2005 Richiesta copia studio dal Sig ADN KRONOS CORTE APPELLO di BRESCIA per diritti € 0.73
¡¡ 22.06.06 visti gli atti, la sentenza ed il procedimento IL CANCELLIERE udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MOCALI PIERO سو
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
del falam in nivno h OSSERVA
Con sentenza del 18.3.2004, il tribunale di Brescia dichiarava AM AL EN NA colpevole di porto illegale di una bomboletta a gas, costituente aggressivo chimico, di porto ingiustificato di un coltello e di false dichiarazioni sulla propria identità, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Su gravame dell'imputato, la corte d'appello colla sentenza oggi esaminata - riqualificava il primo reato come contravvenzione all'art. 4 della legge n. 110/1975 e dichiarava estinti per prescrizione tutti quelli a lui ascritti.
Per quanto ancora qui rileva, osservava la corte territoriale che la bombola contenente gas paralizzante e neutralizzante non era arma da guerra, come chiarito dal consulente tecnico del p.m., né rientrava nella elencazione delle armi comuni da sparo;
si trattava piuttosto di un oggetto atto ad offendere, il cui porto ingiustificato era punito dall'art. 4 della legge sopra citata.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il p.g., che denunciava violazione di legge. Era errata la qualificazione giuridica data dal giudice d'appello alla bomboletta contenente gas lacrimogeno;
infatti, l'art. 2 della legge n. 110/1975 definisce armi comuni da sparo tutte quelle ad emissione a gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. Era dunque apodittica l'affermazione della mancata inclusione dell'arma in esame nell'elenco delle armi comuni da sparo.
Il ricorso è fondato.
La stessa sentenza esaminata, nella sua parte introduttiva, dà atto dell'esito della consulenza tecnica esperita e giunta alla conclusione che la bomboletta in questione - utilizzata nelle manifestazioni di piazza - contiene una sostanza ad effetto irritante ed è idonea a recare offesa alla persona, costituendo quindi arma comune da sparo.
Tali conclusioni sono state apoditticamente superate dalla corte territoriale, la quale non ha tenuto conto né del disposto dell'art. 2 della legge n. 110/1975 (che contempla, fra l'altro, le armi ad emissione di gas, includendole fra quelle comuni da sparo) né del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, secondo il quale costituisce il delitto originariamente contestato la detenzione o il porto di una bomboletta spray contenente gas paralizzante, da ritenersi aggressivo chimico, purché si tratti di congegno atto all'impiego e quindi efficiente per essere utilizzato secondo la sua destinazione (cfr. Sez. I, 28.5.1998, Cecchetti).
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della medesima corte, che procederà a nuovo giudizio alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo a) dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, addì 9.6.2006 IL CONSIGLIERE RELATOREINSIGHTERE F IL PRESIDENTEDENTE DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
22 61V 2006
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani