Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 1
La revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per il caso in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.
Commentario • 1
- 1. L’aver provocato l’incidente stradale esclude l’accesso al lavoro di pubblica utilitàStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 28 febbraio 2015
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2015) 16-02-2015, n. 6739 La questione La questione riguarda se via la possibilità o meno di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis, allorquando risulti contestata l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 1-bis, ossia l'aggravante dell'aver procurato un incidente stradale. Il punto affrontato dalla Corte, pertanto, è, se, in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione. La soluzione adottata dagli Ermellini Gli Ermellini condividono le argomentazioni già esposte dalla Corte territoriale in sede di replica alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2014, n. 17679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17679 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
176 79 / 1 Au REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LUISA BIANCHI Dott. N.- Consigliere - 588/2014 UMBERTO MASSAFRA Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA N. 51729/2013 Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nei confronti di: AN EL N. IL 19/08/1991 avverso la sentenza n. 10242/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, del 06/02/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Grune pe relpe, che we verso Heте бдело сме неогоNeoro1 Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo ai sensi dell'art. 444 nei confronti di AN RI per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e 2 sexies D.lvo 285/1992, per avere egli condotto un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale (fatto del 1/5/2011). Il Tribunale, oltre a comminare la pena di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida di cui era titolare l'imputato (era già in vigore all'epoca del fatto la norma introdotta dall'art. 42, comma secondo, lett. a), l. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis C.d.S.) e la confisca del veicolo di sua proprietà, nell'occasione condotto. Con il ricorso il Procuratore generale deduce violazione di legge, osservando che non era stata disposta la revoca della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione, pur essendo stato accertato che l'interessato aveva provocato un incidente stradale;
conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto. L'art. 186 cod. della strada, al comma 2 bis, prevede, infatti, che, ove sia commesso un reato rientrante nell'ipotesi di cui alla lett. c), "la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI". Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che dalla stessa formulazione dell'imputazione risulta la contestazione della predetta circostanza aggravante e che la nozione di 'incidente stradale' (nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s.), a seguito dell'elaborazione interpretativa cui è stata sottoposta ad opera di questa corte di legittimità, è riferibile a "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921). Tanto premesso, il Collegio, discostandosi dall'interpretazione proposta nelle sue memorie dal Procuratore Generale presso questa Corte, ritiene che nessun rilievo assuma, ai fini dell'applicazione della revoca della patente di guida, il giudizio comparativo di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada, posto a base del patteggiamento. Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della B disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nell'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'aggravante in argomento (per analoga soluzione, con riguardo alla rilevanza del giudizio di comparazione tra circostanze in tema d'indulto, si vedano Cass. Sez.1, n. 14432 del 2007; Cass. Sez.1, n. 29709 del 2007; Cass. Sez. 4, n. 35703 del 2007; Cass. Sez. 1 n. 13691 del 2008). La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, con eliminazione della sospensione e l'applicazione della revoca della patente di guida, in conformità al disposto di cui all'art. 620 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina;
dispone applicarsi in luogo di essa la sanzione amministrativa della revoca della patente. Così deciso in Roma il 20/3/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Ku briend Lucia Esposito Luisa Bianchi Bonomo ХибеLuese EpovoEsporro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 APR. 2014 IL FUNZIONANO GIUDIZIARIO E R Giulio Man BERIO P E U T S R O C 2