Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2014, n. 17679
CASS
Sentenza 20 marzo 2014

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Massime1

La revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per il caso in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.

Commentario1

  • 1L’aver provocato l’incidente stradale esclude l’accesso al lavoro di pubblica utilità
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 28 febbraio 2015

    Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2015) 16-02-2015, n. 6739 La questione La questione riguarda se via la possibilità o meno di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis, allorquando risulti contestata l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 1-bis, ossia l'aggravante dell'aver procurato un incidente stradale. Il punto affrontato dalla Corte, pertanto, è, se, in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione. La soluzione adottata dagli Ermellini Gli Ermellini condividono le argomentazioni già esposte dalla Corte territoriale in sede di replica alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2014, n. 17679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17679
Data del deposito : 20 marzo 2014

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