Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POP O014 92 202 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 9897/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 3843 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: UM AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, 2001 giusta delega in atti;
4405 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 181/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 01/12/98 R.G.N. 2/9 4437/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI E.M. che ha concluso, per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 ottobre 1994, DO NU conveniva dinanzi al ET di Perugia l'INAIL per ottenere la corresponsione della rendita per la ipoacusia, che assumeva di avere contratto nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta. Si costituiva l'Istituto contestando la sussistenza dell'esposizione a rischio lavorativo specifico e, quindi, la natura professionale della patologia lamentata. Con sentenza del 9 luglio 1996, il ET rigettava la domanda, facendo proprie le conclusioni della disposta consulenza medico-legale, valutata corretta e condivisibile. Avverso tale decisione, il NU proponeva appello deducendo: mancata consultazione, da parte del ET, degli atti di causa;
omessa considerazione della circostanza per la quale il ricorrente "ha sempre svolto attività di autista dal 1964"; rilevazioni fonometriche eseguite solo al posto di guida senza tener conto che per il 20% dell'orario di lavoro egli manovrava anche l'autogrù, fonte di rumore maggiore;
contraddittorietà della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva escluso la natura professionale della malattia senza indicare altra diversa causa della malattia stessa. L'INAIL costituito si, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del primo Giudice, sostenendo che la domanda da controparte proposta non poteva che essere disattesa poiché la patologia invalidante era pari all'8% e quindi inferiore al minimo indennizzabile. Inoltre la valutazione del CTU doveva essere condivisa poiché i valori di rumorosità accertati erano inferiori a quelli ritenuti lesivi. Con sentenza del 19 giugno-1 dicembre 1998, l'adito Tribunale di Perugia, sulla scorta della medesima consulenza svolta in primo grado, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale decisione, ricorre il NU con un unico motivo. 1 Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.3 deld.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che il Tribunale, nonostante l'accertato carattere del danno uditivo come derivante da traumi acustici, abbia deciso la controversia sulla base della sola consulenza tecnica disposta in primo grado, senza considerare che, nel caso specifico, eliminate tutte le possibili cause di otopatia e preso atto delle caratteristiche dell'ipoacusia, "l'unico fattore eziologico può essere l'esposizione a rumore derivante dal lavoro". Inoltre, quanto all'accertamento dei livelli di rumorosità, il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur affermando che il C.T.U. aveva considerato anche la circostanza relativa all'attività lavorativa da lui espletata su autogrù, aveva confermato che l'accertamento era avvenuto “al posto di guida”. Così argomentando, il Giudice di appello avrebbe mostrato, quindi, di non aver tenuto conto ad avviso del NU- della specifica deduzione, in sede di appello, diretta a rimarcare che dalle dichiarazioni di un teste ("Riccardini, udienza 6.7.1995") era risultato che la rumorosità all'esterno del camion, nel corso delle operazioni di carico e scarico con l'autogrù, dove era posizionato continuamente il ricorrente nel suo lavoro, era sensibilmente più alta. Il Tribunale, inoltre, avrebbe mancato di prendere atto ai fini del rinnovo della consulenza tecnica- che il perito del ET aveva dato parere di non professionalità della accertata malattia, in quanto non aveva ritenuto esistere "elementi sufficientemente certi che provino la causa lavorativa ..." e che, "ove si volesse comunque riconoscere la natura professionale della sordità sulla base del principio che non può essere esclusa in considerazione anche del lungo periodo 2 espositivo (circa 30 anni), l'inabilità conseguente alla perdita uditiva riscontrata, opportunamente detratta la parte attribuibile alla socio presbiacusia, è valutabile nella misura dell'8%". Il ricorso è infondato, trattandosi, per buona parte delle sue articolazioni, di valutazioni di merito che sfuggono al sindacato del giudice di legittimità. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative, costituisce tipico accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perché ciò possa verificarsi è necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nella specie, il Tribunale, dopo aver controllato i risultati delle indagini della c.t.u. di primo grado, con adeguata, logica ed esauriente motivazione ha indicato 3 le ragioni, desumibili implicitamente, per le quali non ha ritenuto utile il rinnovo delle operazioni peritali. In particolare, il Giudice a quo ha tenuto a precisare che le considerazioni mediche del CTU risultavano muovere "dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli di causa e dall'attuale obiettività clinica, completata da esame audiometrico". Ha tenuto anche ad evidenziare come il CTU avesse chiaramente considerato (alle pagine 3 e 4 della relazione) anche la circostanza relativa all'attività lavorativa espletata su autogrù e come avesse fondato le proprie conclusioni sui valori di rumorosità accertati al posto di guida di mezzi simili a quelli utilizzati dal NU. Ha ritenuto, quindi, che l'esclusione della natura professionale della patologia lamentata derivava da un esame completo ed esauriente, non essendo, peraltro, necessaria la individuazione di una diversa origine e causa della malattia, essendo il quesito posto al consulente finalizzato all'accertamento della esistenza del nesso di causalità tra malattia ed attività lavorativa espletata. Nessun valore può poi attribuirsi all'affermazione secondo la quale ✓ Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei testi circa a livello di rumorosità all'esterno del camion, nel corso delle operazioni di carico e scarico con l'autogrù, dove era posizionato continuamente il ricorrente nel suo lavoro, e che erano sensibilmente più alti rispetto a quelli accertati in relazione al "posto di guida”. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora, con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi -mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso- la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, 4 dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n.265). Nel caso in esame, il ricorrente non ha provveduto a riportare le deposizioni dei testi, nella loro integrità letterale, facendone una sintesi valutativa priva di rilevanza in questa sede. Vi è infine da aggiungere che non esaminabile appare la questione posta dal ricorrente, secondo cui gli andava comunque riconosciuta una inabilità, anche se inferiore al minimo indennizzabile, in quanto cumulabile, ex art.80 T.U. 1124/65, ad un pregresso grado di inabilità per gli esiti di un precedente infortunio. Trattasi, infatti, di questione priva di rilevanza, poiché, per un verso, essa presuppone il riconoscimento della origine professionale della malattia, nella specie, solo ipoteticamente valutata nella misura dell'8%, ma in concreto ritenuta insussistente dal Tribunale, e, per altro verso, del tutto nuova, e, perciò, inammissibile in questa sede, non avendo formato oggetto di accertamento nelle fasi di merito. Sottraendosi, dunque, l'impugnata decisione alle censure mosse, il ricorso va rigettato. Nulla perle spese, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 14 novembre 2001. I Моя Ма ЛИ , D I HOLLO SSA Il Consigliere est. Il Presidente , TA 10 VA . D SPESA T 33 Thore R A 5 ST ELL'A . I PO N GN D IM 3 O SI -7 A A N 11-8 D D SE , E TE I ISTRO ESEN A E O IL CANCELLIERE G T G EG IT LE Depositato in Cancelleria IR R D ELLA O - 5 FEB. 2002DL CA oggi, D IL CANCELLIERENCE T O N I 5