Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2856
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Sentenza 26 febbraio 2002

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In tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui all'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 (e all'art. 3 del R.D.L. n. 2328 relativo al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione) secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso R.D.L. in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, è sufficiente che essa preveda per il lavoro straordinario una remunerazione maggiore rispetto a quella corrisposta per il lavoro ordinario, ma non è necessario che tale remunerazione sia superiore al dieci per cento della paga ordinaria. (Fattispecie relativa all'accordo aziendale COTRAL 28 luglio 1988 che, nel ridurre l'orario di lavoro settimanale da 39 a 37 ore, ha previsto un compenso per il lavoro straordinario inferiore al dieci per cento del compenso per il lavoro ordinario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2856
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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