CASS
Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Vittorio Gia q uinto, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8530 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli giudicava EP RO colpevole del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così riqualificata la condotta di partecipazione alla medesima associazione, in origine contestata e ritenuta dal primo giudice. La stessa Corte infliggeva all'imputato, per il delitto come diversamente inquadrato, la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. 2. Secondo il giudice di appello, numerosi sarebbero i collaboratori di giustizia, intranei all'associazione, che avevano riferito dei «contributi partecipativi» forniti dall'imputato all'associazione camorristica capeggiata da EL AG, così sintetizzabili. IM IN lo aveva definito «persona disponibile», «nostro amico», al quale il clan si rivolgeva per qualunque esigenza di carattere logistico, tra cui quella di coadiuvare la latitanza di AG sin dagli anni '90 del Novecento. I locali della pasticceria TT, di cui l'imputato era titolare, erano dal collaboratore identificati come il luogo ove all'occorrenza si svolgevano i summit di camorra. AL VE aveva definito RO «legatissimo» a AG e aveva fatto anch'egli riferimento all'importanza strategica della pasticcera, raccontando che essa rappresentava il luogo dove il capoclan depositava i suoi «pizzini». BE VE aveva riferito di un episodio specifico, allorché il dichiarante, nel 2012, aveva messo in atto un tentativo di estorsione ai danni dell'imputato, e dall'interno del clan gli era giunto l'ordine di desistere, trattandosi di imprenditore «vicino» a AG. LE CC aveva definito RO come fiancheggiatore del clan, indicandolo come persona che assumeva i parenti dei detenuti, e indicando anch'egli la pasticceria come luogo di incontro dei membri della consorteria. IL IN aveva riferito degli aiuti economici elargiti da AG a RO, allorché quest'ultimo si era trovato in difficoltà economica, e EL RO aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle di IN. 3. Si trattava di dichiarazioni sostanziose, credibili e attendibili, a giudizio della Corte di appello, che disattendeva le obiezioni difensive al riguardo formulate. Non era plausibile che tutti i collaboratori fossero animati da intenti calunniatori. Non sarebbe sussistita alcuna ragione che potesse sorreggere una tale conclusione. 2 Le dichiarazioni era altresì idonee a fini di vicendevole riscontro. Secondo il giudice del gravame, RO era dunque persona che, senza essere inserita in modo organico nella struttura organizzativa del sodalizio, senza l'affectio societatis propria del partecipe vero e proprio, aveva però fornito al clan un contributo continuativo, causalmente orientato alla sua conservazione e al suo rafforzamento. 4. L'imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. 4.1. Con il primo motivo, ampiamente articolato, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 4.1.1. Sarebbe mancata una rivalutazione rigorosa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il motivo le ripercorre, collaboratore per collaboratore, riprendendone testualmente ampi stralci, per corroborare l'assunto. IN avrebbe confuso l'imputato con il padre e non avrebbe neppure riconosciuto l'imputato in fotografia. Le sue dichiarazioni sarebbero affette da tardività e sospetta progressività. L'affiliato PO AP non poteva aver partecipato ad alcun incontro presso la pasticceria nel 2011, perché all'epoca ancora detenuto. La pasticceria distava poche centinaia di metri dal Commissariato di Polizia di zona, in un periodo in cui l'attenzione delle forze dell'ordine era massima in direzione della cattura del latitante AG;
sarebbe dunque inverosimile che proprio la pasticceria fosse designata quale luogo di incontri malavitosi. IN aveva riferito degli aiuti economici da AG a RO, ma tale circostanza non troverebbe alcun altro riscontro in atti. IN avrebbe poi riferito, in contrasto con altri collaboratori, tra cui AL VE, di un vero e proprio divieto degli affiliati di utilizzare la pasticceria per le finalità del clan (e non di un divieto di recarvisi per finalità estorsive, corna malamente inteso dalla Corte di appello: sul punto vi sarebbe travisamento della prova). AL VE avrebbe fatto generico riferimento ai «pizzini», ma tale circostanza non troverebbe alcun altro riscontro in atti. BE VE avrebbe collocato il proprio tentativo di estorsione ai danni di RO nell'anno 2012, in contraddizione con l'impostazione generale del narrato, da cui si evincerebbe che il collaboratore avesse iniziato ad occuparsi di estorsioni solo dal 2013. E avrebbe errato la sentenza impugnata nel minimizzare tale discrasia temporale, e nel mancare di rilevare ulteriori incongruenze relative alla vicenda come raccontata, suscettibile di alternative ricostruzioni. 3 Le propalazioni accusatorie di CC sarebbero tardive rispetto all'inizio della sua collaborazione e tale rilievo non sarebbe stato superato in modo convincente. Lo stesso sarebbe a dirsi per altre segnalate incongruenze, che il motivo reputa rilevanti e ripropone. Le assunzioni di malavitosi, addebitate a RO, sarebbero poi successive alle dichiarazioni rese da CC, e non varrebbero a riscontrare il narrato in parte qua. Le propalazioni accusatorie di RO sarebbero generiche e prive di valore individualizzante, posto che nemmeno RO avrebbe riconosciuto l'imputato in fotografia. RO avrebbe anche affermato che la pasticceria TT fosse il locale più frequentato della zona, nel quale evidentemente tutti si sarebbero potuti incontrare anche all'insaputa del proprietario, e senza che questi adottasse accorgimenti per favorire ciò. RO era indicato da IN come partecipe ai comuni incontri, ma mancherebbe l'affermazione reciproca di riscontro. Il racconto sarebbe, in questa parte, assai confuso (come, del resto, lo sarebbe quello di IN). 4.1.2. Le chiamate di correo sarebbero dunque illogiche e contrastanti tra di loro. Esse non sarebbero affidabili nemmeno con riferimento all'unico elemento materiale potenzialmente significativo, dato dalla stabilità degli incontri degli affiliati al clan presso la pasticceria. Quest'ultimo dato sarebbe, in ogni caso, espressivo di una condotta di mera connivenza, in quanto nient'affatto significativo e determinante per l'operatività del sodalizio. Dalle generiche affermazioni dei collaboratori non emergerebbero le specifiche attività illecite, oggetto di discussione e decisione negli incontri. Questi sarebbero avvenuti, inoltre, al di fuori di un rapporto sinallagmatico, foriero di vantaggi per l'imprenditore. 4.2. Con il secondo motivo, succintamente svolto, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, assumendo violato, ad opera della sentenza impugnata, il metodo di valutazione prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rappresentate dai collaboratori di giustizia, nonché di pretese insanabili incongruenze e antinomie dei relativi narrati, che impedirebbero loro, 4 in base ai criteri epistemologici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolmente e assurgere a dignità di prova. Il motivo risulta, in parte qua, infondato, perché la sentenza in verifica, proprio se e in quanto riguardata alla luce di tali criteri, resiste viceversa alle deduzioni sopra sintetizzate. 2. La sentenza stessa, infatti, dovendo cimentarsi con il tema dell'apprezzamento istruttorio di plurime chiamate in reità o correità, appare conforme ai pertinenti criteri di valutazione, dalla citata giurisprudenza elaborati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; v. anche Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01), e ne fa adeguata applicazione al caso di specie, esaminando esaustivamente i profili di credibilità e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in base ai canoni di specificità, coerenza e costanza dei rispettivi contenuti, e parimenti scrutinando i rapporti tra i dichiaranti, la convergenza delle chiamate e la loro «indipendenza», intesa come esclusione di collusioni e accordi fraudolenti. Quanto in particolare alla convergenza delle propalazioni, la sentenza impugnata appare rispettosa del principio ulteriore di diritto, secondo cui le chiamate suddette devono riscontrarsi tra loro, in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309), dovendo l'integrazione reciproca delle chiamate, e il riscontro mutuo che ne deriva, essere riferito al fatto reato nella sua unitarietà e non a singoli frammenti della condotta. Il narrato complessivo è stato ineccepibilmente apprezzato nella sua solidità e nell'obiettiva convergenza in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto, non essendo rilevanti in senso contrario mere difformità di dettaglio pur rilevabili (essendo la materia dei ricordi testimoniali suscettibile di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01). 3. Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono, per lo più, reiterazioni di argomenti in sede di merito già adeguatamente soppesati e valutati;
tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti 5 cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Quanto al collaboratore IN, la sentenza impugnata, a preventiva confutazione dei rilievi in questa sede riproposti, riconduce l'imprecisa datazione dell'incontro tra l'imputato e AP, all'interno della pasticceria, ad un errore scusabile di memoria, facendo risaltare come non solo con AP, ma con svariati altri componenti del clan, il collaboratore aveva sostenuto di essersi ivi incontrato, a dimostrazione di un'abitualità di destinazione di quei locali, certamente non smentita dalla mera contiguità territoriale con il Commissariato di zona. La Corte territoriale muove dall'assunto che l'imputato non fosse propriamente intraneo alla consorteria, e ricorda come nelle fotografie mostrate al collaboratore egli apparisse come persona assai più giovane, e ciò a plausibile spiegazione del fatto che IN avesse tardato a coinvolgerlo nelle sue rivelazioni. La sentenza impugnata esclude, poi, l'esistenza dei pretesi contrasti tra le dichiarazioni di IN e quelle di AL VE circa l'utilizzo della pasticceria quale luogo degli incontri malavitosi, dando una ragionevole interpretazione del narrato del secondo dichiarante, aliena dai supposti travisamenti, ossia da errori percettivi del dato probatorio ictu ocull rilevabili, i soli che questa Corte possa censurare nell'esercizio del suo controllo sulla motivazione. La sentenza impugnata si fa specifico e anticipato carico anche dei rilievi riguardanti la tenuta interna delle propalazioni dei collaboratori CC, RO e BE VE. Le relative valutazioni appaiono logiche ed esaustive, e non prestano il fianco, neppure esse, a censure in punto di legittimità. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano infatti, fatto salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato, quelle relative alla valutazione delle prove, alla risoluzione di contrasti testimoniali, veri o presunti, e alla connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). Si è, in definitiva, in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto della valutazione probatoria, alle prospettate doglianze, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 6 4. Il primo motivo è infondato anche in punto di qualificazione giuridica del fatto, cui sono dedicate le confutazioni conclusive. Il reato di concorso esterno, in capo a RO, è stato ravvisato in relazione al reiterato contributo agevolativo da lui fornito ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio camorristico. Le sottese valutazioni di fatto sono inappuntabili, per quanto già precisato, e ineccepibile appare anche la riconduzione della condotta alla fattispecie, perché il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è giustappunto configurabile allorché, al di fuori di un inserimento organico dell'agente nella consorteria, questi si metta ripetutamente a servizio di essa, attivandosi, sulla base di autonome deliberazioni, in vista e in funzione delle finalità illecite perseguite dagli associati (tra le molte, Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). Nell'ottica del concorso esterno, l'efficienza causale del contributo arrecato è ravvisabile anche nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo dell'affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, anche solo nella protezione assicurata dalla cosca medesima, e per quest'ultima nell'ottenere risorse, utilità o altre attività ausiliatrici (da ultimo, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455-01). E il processo odierno riflette gli uni (basti pensare all'intervento di BE VE, teso a mettere RO al riparo da attività estorsive, o agli aiuti economici da lui al bisogno ricevuti) e le altre (la messa a disposizione della pasticceria, la facilitazione della latitanza del capoclan, l'assunzione di affiliati alla consorteria). 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché svolto per ragioni non consentite e manifestamente infondato. Esso, con riguardo alle attenuanti generiche, si limita a contrapporre la propria ottica valutativa, incentrata sull'esigenza di premiare una condotta processuale unilateralmente considerata collaborativa, al misurato ragionamento della sentenza impugnata, che ravvisa, nei precedenti penali e nella negativa personalità dell'imputato, validi e pregnanti fattori ostativi. Quanto alla dosimetria della pena, la condotta delittuosa risulta protratta sino al marzo 2015 e la soglia di quattro anni e otto mesi di reclusione rappresentava, tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, quella minima che poteva essere attinta, alla luce della cornice edittale di riferimento pro-tempore vigente. 7 6. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022
udita la relazione svolta dal consi g liere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Vittorio Gia q uinto, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8530 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli giudicava EP RO colpevole del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così riqualificata la condotta di partecipazione alla medesima associazione, in origine contestata e ritenuta dal primo giudice. La stessa Corte infliggeva all'imputato, per il delitto come diversamente inquadrato, la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. 2. Secondo il giudice di appello, numerosi sarebbero i collaboratori di giustizia, intranei all'associazione, che avevano riferito dei «contributi partecipativi» forniti dall'imputato all'associazione camorristica capeggiata da EL AG, così sintetizzabili. IM IN lo aveva definito «persona disponibile», «nostro amico», al quale il clan si rivolgeva per qualunque esigenza di carattere logistico, tra cui quella di coadiuvare la latitanza di AG sin dagli anni '90 del Novecento. I locali della pasticceria TT, di cui l'imputato era titolare, erano dal collaboratore identificati come il luogo ove all'occorrenza si svolgevano i summit di camorra. AL VE aveva definito RO «legatissimo» a AG e aveva fatto anch'egli riferimento all'importanza strategica della pasticcera, raccontando che essa rappresentava il luogo dove il capoclan depositava i suoi «pizzini». BE VE aveva riferito di un episodio specifico, allorché il dichiarante, nel 2012, aveva messo in atto un tentativo di estorsione ai danni dell'imputato, e dall'interno del clan gli era giunto l'ordine di desistere, trattandosi di imprenditore «vicino» a AG. LE CC aveva definito RO come fiancheggiatore del clan, indicandolo come persona che assumeva i parenti dei detenuti, e indicando anch'egli la pasticceria come luogo di incontro dei membri della consorteria. IL IN aveva riferito degli aiuti economici elargiti da AG a RO, allorché quest'ultimo si era trovato in difficoltà economica, e EL RO aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle di IN. 3. Si trattava di dichiarazioni sostanziose, credibili e attendibili, a giudizio della Corte di appello, che disattendeva le obiezioni difensive al riguardo formulate. Non era plausibile che tutti i collaboratori fossero animati da intenti calunniatori. Non sarebbe sussistita alcuna ragione che potesse sorreggere una tale conclusione. 2 Le dichiarazioni era altresì idonee a fini di vicendevole riscontro. Secondo il giudice del gravame, RO era dunque persona che, senza essere inserita in modo organico nella struttura organizzativa del sodalizio, senza l'affectio societatis propria del partecipe vero e proprio, aveva però fornito al clan un contributo continuativo, causalmente orientato alla sua conservazione e al suo rafforzamento. 4. L'imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. 4.1. Con il primo motivo, ampiamente articolato, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 4.1.1. Sarebbe mancata una rivalutazione rigorosa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il motivo le ripercorre, collaboratore per collaboratore, riprendendone testualmente ampi stralci, per corroborare l'assunto. IN avrebbe confuso l'imputato con il padre e non avrebbe neppure riconosciuto l'imputato in fotografia. Le sue dichiarazioni sarebbero affette da tardività e sospetta progressività. L'affiliato PO AP non poteva aver partecipato ad alcun incontro presso la pasticceria nel 2011, perché all'epoca ancora detenuto. La pasticceria distava poche centinaia di metri dal Commissariato di Polizia di zona, in un periodo in cui l'attenzione delle forze dell'ordine era massima in direzione della cattura del latitante AG;
sarebbe dunque inverosimile che proprio la pasticceria fosse designata quale luogo di incontri malavitosi. IN aveva riferito degli aiuti economici da AG a RO, ma tale circostanza non troverebbe alcun altro riscontro in atti. IN avrebbe poi riferito, in contrasto con altri collaboratori, tra cui AL VE, di un vero e proprio divieto degli affiliati di utilizzare la pasticceria per le finalità del clan (e non di un divieto di recarvisi per finalità estorsive, corna malamente inteso dalla Corte di appello: sul punto vi sarebbe travisamento della prova). AL VE avrebbe fatto generico riferimento ai «pizzini», ma tale circostanza non troverebbe alcun altro riscontro in atti. BE VE avrebbe collocato il proprio tentativo di estorsione ai danni di RO nell'anno 2012, in contraddizione con l'impostazione generale del narrato, da cui si evincerebbe che il collaboratore avesse iniziato ad occuparsi di estorsioni solo dal 2013. E avrebbe errato la sentenza impugnata nel minimizzare tale discrasia temporale, e nel mancare di rilevare ulteriori incongruenze relative alla vicenda come raccontata, suscettibile di alternative ricostruzioni. 3 Le propalazioni accusatorie di CC sarebbero tardive rispetto all'inizio della sua collaborazione e tale rilievo non sarebbe stato superato in modo convincente. Lo stesso sarebbe a dirsi per altre segnalate incongruenze, che il motivo reputa rilevanti e ripropone. Le assunzioni di malavitosi, addebitate a RO, sarebbero poi successive alle dichiarazioni rese da CC, e non varrebbero a riscontrare il narrato in parte qua. Le propalazioni accusatorie di RO sarebbero generiche e prive di valore individualizzante, posto che nemmeno RO avrebbe riconosciuto l'imputato in fotografia. RO avrebbe anche affermato che la pasticceria TT fosse il locale più frequentato della zona, nel quale evidentemente tutti si sarebbero potuti incontrare anche all'insaputa del proprietario, e senza che questi adottasse accorgimenti per favorire ciò. RO era indicato da IN come partecipe ai comuni incontri, ma mancherebbe l'affermazione reciproca di riscontro. Il racconto sarebbe, in questa parte, assai confuso (come, del resto, lo sarebbe quello di IN). 4.1.2. Le chiamate di correo sarebbero dunque illogiche e contrastanti tra di loro. Esse non sarebbero affidabili nemmeno con riferimento all'unico elemento materiale potenzialmente significativo, dato dalla stabilità degli incontri degli affiliati al clan presso la pasticceria. Quest'ultimo dato sarebbe, in ogni caso, espressivo di una condotta di mera connivenza, in quanto nient'affatto significativo e determinante per l'operatività del sodalizio. Dalle generiche affermazioni dei collaboratori non emergerebbero le specifiche attività illecite, oggetto di discussione e decisione negli incontri. Questi sarebbero avvenuti, inoltre, al di fuori di un rapporto sinallagmatico, foriero di vantaggi per l'imprenditore. 4.2. Con il secondo motivo, succintamente svolto, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, assumendo violato, ad opera della sentenza impugnata, il metodo di valutazione prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rappresentate dai collaboratori di giustizia, nonché di pretese insanabili incongruenze e antinomie dei relativi narrati, che impedirebbero loro, 4 in base ai criteri epistemologici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolmente e assurgere a dignità di prova. Il motivo risulta, in parte qua, infondato, perché la sentenza in verifica, proprio se e in quanto riguardata alla luce di tali criteri, resiste viceversa alle deduzioni sopra sintetizzate. 2. La sentenza stessa, infatti, dovendo cimentarsi con il tema dell'apprezzamento istruttorio di plurime chiamate in reità o correità, appare conforme ai pertinenti criteri di valutazione, dalla citata giurisprudenza elaborati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; v. anche Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01), e ne fa adeguata applicazione al caso di specie, esaminando esaustivamente i profili di credibilità e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in base ai canoni di specificità, coerenza e costanza dei rispettivi contenuti, e parimenti scrutinando i rapporti tra i dichiaranti, la convergenza delle chiamate e la loro «indipendenza», intesa come esclusione di collusioni e accordi fraudolenti. Quanto in particolare alla convergenza delle propalazioni, la sentenza impugnata appare rispettosa del principio ulteriore di diritto, secondo cui le chiamate suddette devono riscontrarsi tra loro, in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309), dovendo l'integrazione reciproca delle chiamate, e il riscontro mutuo che ne deriva, essere riferito al fatto reato nella sua unitarietà e non a singoli frammenti della condotta. Il narrato complessivo è stato ineccepibilmente apprezzato nella sua solidità e nell'obiettiva convergenza in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto, non essendo rilevanti in senso contrario mere difformità di dettaglio pur rilevabili (essendo la materia dei ricordi testimoniali suscettibile di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01). 3. Le obiezioni nei motivi mosse al ragionamento giudiziale costituiscono, per lo più, reiterazioni di argomenti in sede di merito già adeguatamente soppesati e valutati;
tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti 5 cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le doglianze addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le argomentazioni contenute in sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Quanto al collaboratore IN, la sentenza impugnata, a preventiva confutazione dei rilievi in questa sede riproposti, riconduce l'imprecisa datazione dell'incontro tra l'imputato e AP, all'interno della pasticceria, ad un errore scusabile di memoria, facendo risaltare come non solo con AP, ma con svariati altri componenti del clan, il collaboratore aveva sostenuto di essersi ivi incontrato, a dimostrazione di un'abitualità di destinazione di quei locali, certamente non smentita dalla mera contiguità territoriale con il Commissariato di zona. La Corte territoriale muove dall'assunto che l'imputato non fosse propriamente intraneo alla consorteria, e ricorda come nelle fotografie mostrate al collaboratore egli apparisse come persona assai più giovane, e ciò a plausibile spiegazione del fatto che IN avesse tardato a coinvolgerlo nelle sue rivelazioni. La sentenza impugnata esclude, poi, l'esistenza dei pretesi contrasti tra le dichiarazioni di IN e quelle di AL VE circa l'utilizzo della pasticceria quale luogo degli incontri malavitosi, dando una ragionevole interpretazione del narrato del secondo dichiarante, aliena dai supposti travisamenti, ossia da errori percettivi del dato probatorio ictu ocull rilevabili, i soli che questa Corte possa censurare nell'esercizio del suo controllo sulla motivazione. La sentenza impugnata si fa specifico e anticipato carico anche dei rilievi riguardanti la tenuta interna delle propalazioni dei collaboratori CC, RO e BE VE. Le relative valutazioni appaiono logiche ed esaustive, e non prestano il fianco, neppure esse, a censure in punto di legittimità. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano infatti, fatto salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato, quelle relative alla valutazione delle prove, alla risoluzione di contrasti testimoniali, veri o presunti, e alla connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). Si è, in definitiva, in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto della valutazione probatoria, alle prospettate doglianze, nella rimanente parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. 6 4. Il primo motivo è infondato anche in punto di qualificazione giuridica del fatto, cui sono dedicate le confutazioni conclusive. Il reato di concorso esterno, in capo a RO, è stato ravvisato in relazione al reiterato contributo agevolativo da lui fornito ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio camorristico. Le sottese valutazioni di fatto sono inappuntabili, per quanto già precisato, e ineccepibile appare anche la riconduzione della condotta alla fattispecie, perché il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è giustappunto configurabile allorché, al di fuori di un inserimento organico dell'agente nella consorteria, questi si metta ripetutamente a servizio di essa, attivandosi, sulla base di autonome deliberazioni, in vista e in funzione delle finalità illecite perseguite dagli associati (tra le molte, Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-02). Nell'ottica del concorso esterno, l'efficienza causale del contributo arrecato è ravvisabile anche nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo dell'affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, anche solo nella protezione assicurata dalla cosca medesima, e per quest'ultima nell'ottenere risorse, utilità o altre attività ausiliatrici (da ultimo, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455-01). E il processo odierno riflette gli uni (basti pensare all'intervento di BE VE, teso a mettere RO al riparo da attività estorsive, o agli aiuti economici da lui al bisogno ricevuti) e le altre (la messa a disposizione della pasticceria, la facilitazione della latitanza del capoclan, l'assunzione di affiliati alla consorteria). 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché svolto per ragioni non consentite e manifestamente infondato. Esso, con riguardo alle attenuanti generiche, si limita a contrapporre la propria ottica valutativa, incentrata sull'esigenza di premiare una condotta processuale unilateralmente considerata collaborativa, al misurato ragionamento della sentenza impugnata, che ravvisa, nei precedenti penali e nella negativa personalità dell'imputato, validi e pregnanti fattori ostativi. Quanto alla dosimetria della pena, la condotta delittuosa risulta protratta sino al marzo 2015 e la soglia di quattro anni e otto mesi di reclusione rappresentava, tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, quella minima che poteva essere attinta, alla luce della cornice edittale di riferimento pro-tempore vigente. 7 6. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022