Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2321
CASS
Sentenza 31 ottobre 2014

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Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati; non è pertanto ravvisabile nella condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere regolarmente assicurato, posto che il verbale della polizia contenente le dichiarazioni del privato non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati; d'altra parte, il privato in virtù del generale principio "nemo tenetur" se detegere non ha l'obbligo giuridico di accusarsi di una violazione di legge,

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2321
    Data del deposito : 31 ottobre 2014

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