Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati; non è pertanto ravvisabile nella condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere regolarmente assicurato, posto che il verbale della polizia contenente le dichiarazioni del privato non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati; d'altra parte, il privato in virtù del generale principio "nemo tenetur" se detegere non ha l'obbligo giuridico di accusarsi di una violazione di legge,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1472
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 36719/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
RAGUSA ANTONINO N. IL 07/09/1970;
avverso la sentenza n. 1698/2013 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del 24/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale, dott. Massimo Galli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Livorno, con sentenza del 24 settembre 2013, dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nei confronti di Ragusa Antonino, in relazione al reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, in relazione alla dichiarazione resa nel verbale di contestazione, per violazione dell'art. 180 C.d.S. (mancanza momentanea della carta di circolazione e del certificato di assicurazione), di essere regolarmente assicurato, circostanza rivelatasi poi non veritiera da successivi controlli svolti dalla polizia giudiziaria.
1.1 Il proscioglimento è intervenuto perché, secondo il giudicante, la falsa dichiarazione è irrilevante sotto il profilo penale, poiché la falsa attestazione riguarda una "cosa", l'autovettura, e non una "persona", come richiesto dalla norma penale.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Firenze, deducendo falsa applicazione dell'articolo 425 cod. proc. pen., poiché il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto a norma dell'art. 483 cod. pen.; ciò perché la dichiarazione è stata resa a pubblici ufficiali e recepita nel verbale, che rappresenta un atto pubblico, destinato a provare la verità non soltanto dei fatti constatati dagli agenti, ma anche di quelli risultanti dalle dichiarazioni del trasgressore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Firenze è infondato.
1.1 Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è ravvisabile solamente quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868); è necessario, pertanto, che una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero.
1.2 Ebbene, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo del privato di dichiarare la verità, perché il verbale redatto dalla Polizia, che conteneva anche le dichiarazioni del privato, non era destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati.
1.3 In riferimento al caso analogo del soggetto che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, questa Sezione ha ritenuto insussistente il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), proprio perché, in tal caso, il privato non ha l'obbligo giuridico di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati (Sez. 5, n. 21402 del 05/02/2008, Ricco, Rv. 240080). 1.4 È altresì necessario aggiungere che guidare una autovettura non assicurata costituisce un illecito sanzionabile e, dunque, in virtù del generale principio nemo tenetur se detegere il privato non può essere costretto ad accusarsi di una violazione di legge.
2. Per tutte le ragioni indicate il ricorso del Procuratore Generale di Firenze va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015