Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale.
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La sentenza in commento offre l'occasione per tornare sul rapporto tra affidamento in prova al servizio sociale e persistenza di problematiche di tossicodipendenza, chiarendo i criteri che devono orientare la valutazione del giudice di sorveglianza nella scelta tra le diverse misure alternative alla detenzione. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione conferma il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., ritenendo non illogica né contraddittoria la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva reputato più adeguato, nel caso concreto, il ricorso all'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. 1. La funzione dell'affidamento in …
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1. Premessa Con la sentenza n. 16467 del 24 aprile 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra misure alternative alla detenzione e condannati residenti all'estero, riaffermando il dovere di attivazione istruttoria officiosa da parte del giudice di sorveglianza, soprattutto quando l'accertamento investe circostanze suscettibili di verifica mediante cooperazione giudiziaria. 2. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Ac.Do., cittadino tedesco, sulla base del mancato deposito della documentazione relativa all'attività lavorativa svolta in …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione. In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l'esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2013, n. 33287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33287 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/06/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2165
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 48068/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AR N. IL 01/02/1950;
avverso l'ordinanza n. 700/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 23/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23.10.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze formulate nell'Interesse di PA IO di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter OP, a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena a lui inflitta per il reato di concussione ad anni uno e mesi uno di reclusione ex art. 656 c.p.p., comma 5, sul presupposto che risultava rinviato a giudizio per altri episodi di concussione e tredici fatti di falso commessi tra il 2005 ed il 2007, allorquando svolgeva attività lavorativa presso l'ufficio imposte e registro della Agenzia delle entrate. Veniva evidenziato che il TA era stato condannato in via definitiva perché abusando dei suoi poteri aveva costretto il titolare di un supermercato a pagare una somma di denaro, onde coprire alcune irregolarità di carattere fiscale;
che il medesimo peraltro non risultava aver effettuato una revisione critica rispetto a quanto commesso, avendo sempre negato i fatti ed essendosi dichiarato estraneo a quanto contestatogli. Veniva quindi rilevato che avendo dato prova di non aver compreso la gravità dei fatti commessi, non poteva essere ammesso a misura alternativa alla detenzione, il cui significato sarebbe del tutto travisato.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, per dedurre:
2.1 violazione di legge penale e processuale dal momento che la asserita mancanza di senso critico verso le condanne subite non poteva essere valutata negativamente ai fini della concessione dei benefici carcerari, laddove frutto di una protesta di innocenza che è diritto incontestabile per ciascuno. Nè poteva essere il beneficio subordinato all'accettazione del giudicato ad opera dei familiari.
2.2 Motivazione mancante o puramente apparente, atteso che non sarebbe stato dato atto che il TA ebbe a risarcire il danno arrecato, profilo che doveva essere collocato tra quelli rilevanti per ammettere all'affidamento in prova, ovvero tra gli obblighi da imporre con le prescrizioni;
tale adempimento doveva fondare la prognosi positiva sull'idoneità dell'affidamento in prova nel contribuire alla rieducazione del condannato.
3. Il Procuratore Generale con parere motivato ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dato a cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo non poteva avere incidenza esclusiva, atteso che la mancata ammissione degli addebiti non configura una ragione ostativa all'ammissione ai benefici extracarcerari, così come affermato da questa stessa Corte, secondo cui la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre ad una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, 20.2.2008, n. 18388, n. 240306). Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, 8.2.2008, n. 8258, rv 240586). Cosicché il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo. Da tale angolo visuale non si è posto il tribunale a quo, che ha del tutto pretermesso di valutare che l'interessato aveva risarcito il danno, primo segno tangibile di una volontà riconciliativa. L'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013