Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, non ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che non esistono norme che consentono l'anticipazione da parte dello Stato di tali spese. (La Corte, nell'applicare il principio in massima, ha precisato che la scelta del legislatore di non anticipare al difensore i costi della procedura di riscossione non si pone in contrasto con l'esigenza di garantire l'effettività della difesa, atteso che l'attività recuperatoria è esercitata nell'interesse proprio del difensore e non dell'assistito, e che essa, imposta dalla legge quale presupposto per l'accesso alla liquidazione in surrogazione, non costituisce adempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello che grava su qualsiasi difensore che intenda recuperare il proprio credito professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14441 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 10
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 009276/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OD LUCIANO;
avverso ORDINANZA del 20/12/2004 TRIBUNALE di LOCRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere COLOMBO GHERARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cesqui, che ha chiesto per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
L'avv. Rodinò Luciano, tramite il difensore, ricorre contro il provvedimento del Tribunale di Locri con il quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto contro il decreto di liquidazione dei compensi al difensore emesso dal giudice della sezione distaccata di Siderno, ha liquidato all'avvocato medesimo Euro 305,43, oltre spese, I.V.A. e C.P.A., per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di IL FF.
Il ricorrente:
- premette d'aver conferito mandato al suo procuratore per recuperare il proprio credito nei confronti dell'assistito, ottenendo parere preventivo dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, e presentando ricorso ex art. 636 c.p.c. al Giudice di pace, che emetteva decreto ingiuntivo. Di fronte al mancato pagamento veniva notificato atto di precetto e si procedeva poi a pignoramento mobiliare rimasto infruttuoso. Veniva allora chiesta la liquidazione di spese e competenze (comprese quelle relative al tentativo di recuperare coattivamente il credito), che il giudice drasticamente riduceva da una parte riportandosi ad un orientamento di questa Corte (3^, n. 2949 del 29.11.01) a proposito delle voci della tariffa professionale;
da un'altra escludendo che le spese sostenute per recuperare coattivamente il credito fossero, nel silenzio del legislatore sul punto, liquidabili;
da un'altra ancora omettendo di motivare sulle altre spese inerenti la difesa. Proposta opposizione, questa veniva accolta solo con riferimento alla liquidabilità di alcune voci della tariffa professionale non riconosciute dal primo giudice.
- premette che il ricorso va considerato ammissibile sotto il profilo della violazione di legge ex art. 3^ Cost., poiché il provvedimento impugnato ha carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi (Cass., S.U., n. 25080 del 28.5.03 e 4^, n. 43703 del 29.9.03). - lamenta la violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 31, D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 116, D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 2, 3, 4, 24, 36
e 111 Cost. perché l'ordinanza impugnata:
a) ha ritenuto che la partecipazione a due udienze fosse liquidabile secondo la voce sub 4) (attività di ricerca o di formazione della prova anche se ammesse o disposte al dibattimento) e non sub 5) (onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in Camera di consiglio o dibattimentali) della tariffa, con ciò fraintendendo il senso della norma, senso confermato dal D.M. 9 settembre 2004; ha contraddetto l'interpretazione sistematica della medesima alla luce degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.; non ha tenuto conto del parere espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati sulla conformità della parcella alle voci tariffarie;
non ha considerato l'esistenza del giudicato monitorio conseguente alla emissione di decreto ingiuntivo per l'importo richiesto e approvato dal Consiglio medesimo e comunque non osservando i criteri posti dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 82, anche con riferimento alla Sent. n. 266 del 2003 della Corte Costituzionale. b) ha omesso totalmente di motivare la decisione di discostarsi significativamente dalla parcella vistata dal Consiglio dell'ordine, al contrario di quanto ritenuto dalla giurisprudenza (Cass., S.U., n. 25080 del 28.5.03 e 4^, n. 43703 del 29.9.03). c) non ha liquidato le spese sostenute per la procedura civile finalizzata al recupero coattivo del credito nei confronti dell'assistito, basandosi sul silenzio del legislatore sul punto e mal interpretando le disposizioni sulla difesa d'ufficio. Ha sostenuto trattarsi di attività esercitata non nell'interesse dell'assistito ma di quello proprio, e che gli oneri comunque sostenuti dal difensore d'ufficio per il recupero dei crediti siano comunque destinati a rimanere a suo carico. Ma in effetti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, espressamente prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati...", per cui è prevista la refusione anche degli onorari e delle spese, tra i quali vanno compresi anche quelli finalizzati al recupero del credito per la difesa d'ufficio nei confronti dell'assistito, perché l'inutile esperimento della relativa procedura è condizione imprescindibile per accedere alla liquidazione da parte dello Stato. Nè può trarsi dall'esenzione da bolli, imposte e spese delle procedure attivate dal difensore d'ufficio per il recupero del credito (D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 32) la presunzione di gratuità delle procedure medesime,
con una interpretazione contrastante con Corte Cost., n. 266 del 2003, in cui la liquidazione da parte dello Stato è stata definita semplice anticipazione ed è data per scontata la sostanziale unicità del credito del difensore. È inoltre contrastante con la normativa l'affermazione secondo cui le somme spese per il recupero del credito attengono ad attività espletata nell'interesse proprio, e non dell'assistito, ed estranea al rapporto con quest'ultimo. Infatti, secondo il ricorrente "la procedura civile di recupero... costituisce un momento imprescindibile della difesa d'ufficio a cui il difensore non può sottrarsi per accedere alla liquidazione delle proprie competenze professionali"; lo Stato si limita ad anticipare la somma, sarebbe scarsamente rispettoso dell'art. 24 Cost. - come ha osservato il Tribunale di Trento, ord. 4 marzo 2004 - imporre al difensore le attività di recupero e non prevedere una adeguata retribuzione pure di tali attività.
Sui punti oggetto di ricorso l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il giudice della liquidazione può prescindere dall'importo riconosciuto dal provvedimento monitorio perché, in base al testo degli art. 82 comma 1, art. 83, comma 2, e art. 116, sarebbe stata attribuita al giudice che ha proceduto la competenza esclusiva a determinare l'ammontare dei crediti spettanti. Ciò anche a salvaguardia degli interessi erariali, e anche per conformità al sistema che non consente di scindere la fase del merito (della vicenda penale) da quella della liquidazione delle spese, essendo detto giudice quello meglio in grado di apprezzare l'attività difensiva svolta. Ha osservato che il giudicato monitore non poteva essere opposto allo Stato, rimasto estraneo alla relativa procedura. Aveva riconosciuto la liquidabilità di alcune voci escluse dal primo giudice, ma non delle spese sostenute nelle procedure finalizzate al recupero del credito nei confronti dell'assistito sostenendo - oltre a quanto riassunto in proposito dal ricorrente nell'esporre i suoi motivi - doversi, nel silenzio del legislatore, adottare una interpretazione restrittiva del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116 supportata dal tenore dell'art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1 che prevede l'esenzione da imposte, bolli e spese nei procedimenti diretti al recupero delle spese da parte dei difensori d'ufficio (per cui gli altri oneri dovrebbero rimanere a suo carico), interpretazione che meglio assicurerebbe il contemperamento tra l'esigenza di effettività della difesa d'ufficio e l'interesse erariale. Il P.G. ritiene il ricorso inammissibile nella parte in cui denuncia la carenza di motivazione;
infondato nella parte in cui ritiene la legge violata dal calcolo dei compensi (per avere invece il Giudice rispettato i criteri di valutazione dell'impegno richiesto individuati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e 116). Ritiene infondato anche l'ultimo motivo, sul tema dell'anticipabilità da parte dello Stato delle spese sostenute dal difensore per ottenere il pagamento dei suoi compensi. In mancanza di precedenti specifici e nonostante che da alcune decisioni (la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura sussidiaria dell'intervento dello Stato, escludendo che si ponesse un problema di copertura finanziaria della legge con riferimento ai difensori d'ufficio, nn. 328 e 266/03; questa Corte ha ritenuto doversi porre a carico dello Stato, e rimborsabile, la tassa sul parere di congruità necessario per la liquidazione dei compensi, 4^, 12.2.04, Cusimano, decisione sulla quale il P.G. esprime le proprie perplessità) sembrerebbero potersi trarre argomenti in contrario, l'estensione dell'esborso dello Stato anche a tale "sub-procedimento" non trova riferimenti in alcuna parte della legge.
Da una parte non si tratta di spese necessarie per la difesa cui si riferiscono gli artt. 74 e 75 del D.P.R., e non sono comprese nell'elenco delle spese gratuite e di quelle anticipate dallo Stato di cui agli artt. 107 e 108. L'art. 24 Cost., comma 3, tende ad assicurare l'adeguatezza della difesa e non a tutelare gli interessi economici del difensore: è quindi legittimo che l'intervento statale sia limitato alla prestazione professionale, come sembra potersi dedurre dal testo dell'art. 82 D.P.R. cit., che non fa alcun riferimento alle spese tendenti al recupero del credito professionale. Peraltro distinzioni anche all'interno della parcella professionale sono fattibili, per esempio con riferimento all'art. 2751 bis c.c. (Cass. Civ., 1^, n. 9763 del 15.5.95), individuandosi così voci non necessariamente coprili dall'intervento sussidiario dello Stato. E non è d'altra parte ipotizzabile un subentro integrale dello Stato nella posizione del cliente debitore, perché ciò non è giustificato ne' dalla lettera ne' dalla ratio della legge. Una conferma dell'interpretazione proposta è invece rinvenibile nel richiamo fatto dall'ordinanza impugnata all'art. 32 disp. att. c.p.p., specie dopo la riorganizzazione della materia effettuata prima dalla L. n. 60 del 2001, art. 17 e poi con il D.P.R. n. 115 del 2002, con spostamento nell'art. 117 di quest'ultimo dei commi 2 e 3 originariamente inseriti nell'art. 32. Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i primi due motivi, infatti, occorre osservare che Cass., S.U., 28.5.03. n. 25080 ha affermato che l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo "non è impugnabile se non... con il ricorso in sede di legittimità, esperibile... solo per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tal caso si ha la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali". La fattispecie concreta riguardava un caso in cui il Tribunale non aveva dato risposta alle censure avanzate dal ricorrente, "essendosi limitato ad affermare genericamente che la liquidazione era stata effettuata nel rispetto dei minimi tabellari ed in considerazione dello scarso impegno professionale profuso, nonché del numero limitato e della scarsa importanza delle questioni giuridiche trattate, senza alcun riferimento al numero delle prestazioni professionali indicate dal richiedente, alle eventuali ragioni della loro decurtazione ed ai minimi tabellari previsti, per ogni singola voce, dalla tariffa professionale in vigore". Il principio è ribadito in Cass.,4^, n. 5301 del 21.1.04, Rv 227093, secondo cui "la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese nei limiti minimi e massimi della tariffa in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione". Occorre poi considerare che secondo Cass., 4^, n. 3505 del 9.12.03, Rv 227831, e n. 19277 del 10.1.03, Rv 225228 "in tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione;
in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente" e che (Cass., 4^, n. 10790 del 12.12.02, Rv 224010) "...poiché il compenso di cui al n. 5 della tabella allegata alla tariffa penale approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 595 riguarda l'attività di partecipazione del difensore alle udienze camerali o dibattimentali nelle quali abbia luogo anche la discussione orale, per le attività istruttorie che si svolgono in sede di dibattimento, opera, se sia mancata la discussione orale, la previsione del n. 4 della predetta tabella che stabilisce il compenso per "la partecipazione e l'assistenza ad attività di ricerca e formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento". Secondo Cass., 3^, n. 15569 del 4.3.04, Rv 228532, la motivazione della liquidazione (che, sia detto per inciso, deve esser fatta in base al disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82), può esser fatta "non analiticamente ed anche semplicemente attraverso la mera indicazione dell'importo da liquidare".
In base al tenore della pronuncia e alle caratteristiche del caso esaminato dalle Sezioni unite e delle altre decisioni ora richiamate, e tenuto conto (oltre che della circostanza che le udienze in ordine alle quali è stata proposta censura risultano essere state di rinvio) del fatto che l'ordinanza impugnata ha dato ampia motivazione dei criteri seguiti nella liquidazione (nella quale ha - pure motivatamente - rivisto alcune parti del provvedimento del primo giudice) e delle ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dall'importo liquidato con procedimento monitorio (e perciò anche dal parere dell'Ordine degli avvocati che ne è stato presupposto), non possono non condividersi le osservazioni del PG, secondo il quale le censure di cui ai primi due motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente trae la convinzione della anticipabilità da parte dello Stato anche delle spese sostenute dal difensore per recuperare il credito nei confronti del suo assistito dai seguenti argomenti:
- il testo dell'art. 82 D.P.R. cit., secondo il quale sono liquidati l'onorario e le spese spettanti al difensore: tra tali onorari e spese vanno ricompresi anche quelli relativi al recupero del credito nei confronti dell'assistito, perché in mancanza del tentativo di recupero è condizione imprescindibile per richiedere l'anticipazione da parte dello Stato;
- l'esenzione dalle spese di bolli, imposte e procedura a favore del difensore d'ufficio che tenta di recuperare il suo credito non comporta la presunzione di gratuità della procedura, perché la Corte Cost. ha ritenuto che la liquidazione di spese e onorari da parte dello Stato sia fatta a titolo di anticipazione, ed è scontata l'unicità del credito del difensore;
- le spese per il recupero del credito non attengono ad attività esercitata nell'interesse proprio, e l'esperimento della procedura di recupero costituisce momento imprescindibile della difesa d'ufficio, cui non può sottrarsi per accedere alla liquidazione delle proprie competenze professionali.
In effetti, se si analizzano, gli argomenti addotti dal ricorrente si riducono ad uno: avendo il legislatore imposto la procedura per ottenere l'anticipazione da parte dello Stato, le relative spese diventano inerenti al compenso per la difesa in quanto presupposto indispensabile, del quale non si può fare a meno, e senza il quale l'anticipazione, relativa ad un credito unico, non può essere ottenuta.
A questo argomento l'ordinanza impugnata e il P.G. nel suo parere complessivamente obiettano che:
- non esiste norma (nè l'art. 82 D.P.R. citato ne' altra) che preveda la liquidabilità di tali importi;
- non si tratta delle spese necessarie per la difesa cui si riferiscono gli artt. 74 e 75 del D.P.R. citato;
- tali spese non sono comprese nell'elenco delle spese gratuite o in quello delle spese anticipate dallo Stato ex artt. 107 e 108 D.P.R. citato;
- l'art. 24 Cost., comma 3 è diretto a garantire l'adeguatezza della difesa e non gli interessi economici del difensore;
- si danno ipotesi di discriminazioni all'interno della parcella cfr Cass., 1^ Civ., n. 9763 del 15/09/1995, Rv. 494020: "2^ credito per rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute dal procuratore legale nell'esecuzione dell'incarico professionale a lui affidato (come anche il credito per le spese generali di studio, forfettariamente determinate in ragione di una percentuale degli onorari e dei diritti spettanti al professionista ex art. 15 della tariffa forense), non traendo origine da un'attività intellettuale prestata, bensì dal compimento di operazioni materiali per conto e nell'interesse del cliente, non è assimilabile al credito per onorari e non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 2, attesa l'evidente diversità della causa dei crediti in questione e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione"; v. anche Rv 494021;
- la gratuità prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. delle procedure tese al recupero di spese e onorari nei confronti dell'assistito, specie dopo la riorganizzazione della materia da ultimo con il D.P.R. n. 115 del 2002, fa intendere che gli altri oneri debbano rimanere a carico del difensore;
- l'attività di recupero è esercitata nell'interesse proprio del difensore e non dell'assistito.
Il quadro complessivo ora descritto esclude l'esistenza di norme che consentano l'anticipazione da parte dello Stato anche delle spese tendenti al recupero del credito;
dimostra che nell'ambito della parcella possano individuarsi distinzioni aventi effetto sulla sostanziale percepibilità delle relative voci;
indica una coerente interpretazione della volontà del legislatore derivata, oltre che al suo mutismo sull'argomento, anche dalla regolamentazione riguardante le procedure tese al recupero di spese e onorari nei confronti dell'assistito.
A tale quadro va aggiunta la previsione di una esclusione esplicita di una categoria di spese direttamente connesse all'esercizio della difesa: prevede il D.P.R. n. 115 del 1982, art. 82, comma 2 che: "Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale".
Di fronte al quadro così ulteriormente delineato, potrebbe porsi la questione se le osservazioni del ricorrente abbiano rilievo soltanto se al difensore d'ufficio fosse richiesto d'osservare, per ottenere l'anticipazione, un onere particolare dal quale fosse invece libero qualsiasi altro difensore che intendesse ottenere il pagamento della propria parcella. In tal caso si tratterebbe di una condizione specificamente introdotta dal legislatore nella procedura d'anticipazione delle somme non riscosse, e si porrebbe in conseguenza il problema se anche di tali somme, delle quali altrimenti non dovrebbe essere sostenuto il peso, il difensore avrebbe diritto all'anticipazione. In effetti non è così. Il legislatore non richiede alcun onere diverso rispetto a quello cui va incontro qualsiasi difensore che intenda recuperare il credito:
chiunque, in tali condizioni, si assume il rischio dei costi della procedura senza essere in grado di conoscere preventivamente ne' se potrà ottenere il pagamento del credito ne' se potrà essere risarcito di tali spese. E la assai indiretta ripercussione che tale rischio potrebbe avere in ordine alla possibilità di ottenere effettiva assistenza dal difensore d'ufficio è affrontata e risolta dal legislatore attraverso la previsione della gratuità della procedura di recupero di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p., riservata appunto al difensore d'ufficio e non anche al difensore di fiducia. Al difensore d'ufficio è esclusivamente richiesto di dimostrare che non possa altrimenti ottenere il pagamento della parcella a garanzia di un duplice interesse erariale: quello di non anticipare somme che ipoteticamente potrebbero essere ottenute direttamente dal cliente;
quello di evitare che tali somme siano effettivamente ottenute dal cliente attraverso l'esperimento di una procedura di recupero successivamente attivata, magari in buona fede, di fronte a una provata capienza del debitore (con la conseguente irripetibilità delle somme anticipate).
Il ricorso è dunque infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006