Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14441
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

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Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, non ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che non esistono norme che consentono l'anticipazione da parte dello Stato di tali spese. (La Corte, nell'applicare il principio in massima, ha precisato che la scelta del legislatore di non anticipare al difensore i costi della procedura di riscossione non si pone in contrasto con l'esigenza di garantire l'effettività della difesa, atteso che l'attività recuperatoria è esercitata nell'interesse proprio del difensore e non dell'assistito, e che essa, imposta dalla legge quale presupposto per l'accesso alla liquidazione in surrogazione, non costituisce adempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello che grava su qualsiasi difensore che intenda recuperare il proprio credito professionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14441
    Data del deposito : 12 gennaio 2006

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