Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori che abbiano prestato il patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato; infatti nello stabilire il compenso per le prestazioni professionali in concreto svolte dall'avvocato, il giudice - alla luce del disposto dell'art. 82 del Testo unico sulle spese di giustizia n. 115 del 2002 - deve dar conto, seppure non analiticamente ed anche semplicemente attraverso la mera indicazione dell'importo da liquidare, dei criteri seguiti, desumibili dalle tariffe professionali vigenti, dando eventualmente atto dei contenuti della valutazione preventiva di congruità, richiesta al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che, pur non essendo ne' vincolante, ne' obbligatoria, risulta comunque di rilievo, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 15569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15569 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 278
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 40203/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Catania;
avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2000 del tribunale di Catania, relativa al reclamo sulla liquidazione di compensi sul proc. a carico di AU EL e RN PP;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale del 21 ottobre 2002, con la quale veniva rigettato il reclamo avverso la liquidazione dei compensi spettanti al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 12 l. n. 217 del 1990 sia in relazione alla possibilità di una globale ed equitativa determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato senza dar conto, con adeguata motivazione, delle singole voci liquidate sia all'erronea applicazione dell'art. 1 secondo comma della tariffe professionale, concernente l'aumento fino al quadruplo del massimo riconosciuta per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, giacché l'art. 12 primo comma l. cit. limita in ogni caso la liquidazione dei compensi in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti,la violazione della predetta legge, giacché la liquidazione è stata effettuata "nel massimo ed oltre il massimo degli importi previsti in tabella", e l'erronea applicazione dell'art. 5 della tabella annessa al D.M. a 585 del 1994, in quanto era stato liquidato l'onorario per la partecipazione e la discussione orale invece di quello per la partecipazione ed assistenza ad atti o attività compiuti, per i quali sia prevista la presenza del difensore di cui al n. 4 della stessa tabella, nelle ipotesi in cui il difensore ha assistito alla discussione orale svolta per altri imputati da differenti colleghi, l'errata determinazione della somma dovuta ex art. 4 della tabella citata, che deve essere compreso tra L. 50.000 e L. 75.000, e la carenza di motivazione su detti punti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania. L'ammissibilità del ricorso per Cassazione è stata affermata, in conformità con l'indirizzo prevalente, che richiamava pronunce delle sezioni unite civili di questa Corte (Cass. sez. 3^ c.c. 26 marzo 2003, avv. Foresta e Cass. sez. 3^ c.c. 27 novembre 2002, Giuffrida non massimate), da una sentenza delle sezioni unite penali (Cass. sez. un. 10 giugno 2003 n. 25080, Pellegrino rv. 224610), sicché alle argomentazioni svolte da dette decisioni si rinvia per evitare ridondanze motivazionali.
Inoltre, la possibilità di qualificare tutte le doglianze dedotte come vizio di violazione di legge rende superflua la discussione sull'opinabile asserzione secondo cui nel motivo contemplato dall'art. 606 lett. e) c.p.p. sarebbe inquadrabile pure la mancanza di motivazione in base all'art. 125 c.p.p., nonostante l'espressa previsione di una norma speciale (art. 606 lett. e) c.p.p.) e le chiare affermazioni contenute nella relazione preliminare, nonché le caratteristiche proprie del rito accusatorio e, quindi, un'esegesi logico - sistematica della disposizione (contra Cass. sez. Un. Pellegrino cit. rv. 224611 cui adde la recentissima Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876, Ferazzi sia pure richiedendo una "assoluta" e "radicale" mancanza di motivazione).
Ciò posto, occorre rilevare che, in sede di liquidazione, non si deve procedere a confutare le singole voci ed ad indicare la misura di ogni singola voce della tariffa, ne' è necessaria una diffusa motivazione, giacché "la determinazione dell'importo da liquidare può essere espressione del processo di valutazione", sicché i criteri traibili dalle tariffe professionali, costituenti normazione secondaria e determinanti il limite alla valutazione discrezionale possono essere sinteticamente individuati dalla somma liquidata, distinta per onorari e spese (contra sotto il vigore della pregressa disciplina Cass. sez. 1^ 11 luglio 1997 n. 4813, La Mantia rv. 208493, la quale, però, si riferisce alla decisione sul reclamo avverso la liquidazione, e dopo il disposto dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 Cass. sez. 6^ 24 aprile 2003 n. 19277, Calcamo rv.
225228).
Peraltro, nella riformulazione della norma il citato art. 82 non ha più previsto un decreto motivato, ma un mero decreto che non necessita più di un'analitica motivazione, giacché l'obbligo della stessa discende da un principio generale costituzionalmente garantito, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, come quello in esame, secondo la miglior dottrina, devono essere motivati, sicché la valutazione preventiva di congruità richiesta al consiglio dell'ordine di appartenenza, prevista dall'art. 12 comma 2 bis, introdotto dall'art. 11 secondo comma l. n. 134 del 2001 presenta un particolare rilievo.
Ed invero, sebbene detto parere non sia ne' vincolante ne' obbligatorio, sicché il giudice non è tenuto ad uniformarsi allo stesso, il coinvolgimento dell'ordine professionale, che, in alcuni casi, nella pratica, richiede una documentazione dell'impegno profuso, sembra ispirata all'accoglimento di quelle censure rivolte all'affidamento esclusivo all'autorità giudiziaria del nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni professionali per il patrocinio a spese dello Stato e comporta un obbligo di più puntuale motivazione da parte del giudice, che liquida i compensi.
Infatti, proprio perché si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'ufficio, che ha proceduto alla liquidazione, in presenza di un reclamo, con cui si contestano singole voci, la liquidazione superiore al limite consentito, l'inapplicabilità di alcuni principi stabiliti nella tariffe penale e la diversa applicazione di ben determinate ed individuate previsioni tabellari, si ha l'onere di fornire adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero dell'eliminazione o della riduzione delle singole previsioni tabellari allo scopo di consentire, in sede di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione alla normazione di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, l'omessa considerazione delle violazioni di legge specificamente denunciate da parte dell'ordinanza impugnata e la mancata valutatone del superamento dei limiti tariffari potrebbero di per sè determinare l'annullamento con rinvio del provvedimento oggetto di ricorso e, comunque, impongono di esaminare tutte le doglianze svolte.
A tal riguardo, dimostrata la carente disamina delle singole voci denunciate, la quale necessitava di puntuale ed adeguata motivazione limitatamente solo a quella impugnata a parere del collegio, non è esatta la deduzione del ricorrente circa l'inapplicabilità della previsione del comma secondo dell'art. 1 della tariffa professionale penale, comportante l'aumento fino al quadruplo del massimo nell'ipotesi di cause richiedenti un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, giacché l'art. 12 primo comma l. n. 217 del 1990 e s. m. statuisce che "i compensi.. sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffe professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorali, diritti ed indennità". Infetti, fra i criteri previsti dalla tariffa professionali vi è quello della particolare importanza della causa, sicché anche a detta liquidazione si applicherà la limitazione contemplata dalla disposizione della legge citata in modo da non poter superare il doppio e non il quadruplo del valore medio della tariffa professionale, giacché, altrimenti, si determinerebbe una disparità di trattamento non ragionevole fra difensore di fiducia e quello nominato per il patrocinio a spese dello Stato.
Peraltro, unanime dottrina aveva ed ha già rilevato come "il difensore del benestante sa di poter contare su di un compenso adeguato alle sue prestazione e - per quanto non sia affatto esemplare -nello svolgimento della sua attività professionale finisce con il tenerne conto", sicché vi è il rischio effettivo di "garantire solamente la quantità dell'intervento statale a scapito della qualità", sebbene l'impegno nei confronti dei non abbienti trovi il suo riferimento in vari principi costituzionali ed è imposto dalla deontologia professionale e dal rispetto della dignità della funzione defensionale. Pertanto, la decurtazione del compenso deve essere oggetto non solo di attenta valutazione, non dovendosi necessariamente applicare il minimo tariffario, ma anche di un'interpretazione restrittiva, giacché si è in presenza di una norma eccezionale, in quanto introduce un connotato pubblicistico in accordi aventi natura privatistica qual è la prestazione professionale.
Inoltre, il divieto di percepire compensi o rimborsi a qualsiasi titolo (art. 13 l. cit), sanzionato disciplinarmente con una superfetazione legislativa, giacché discendeva da principi deontologici, ed espressione di quel trend normativo di trasfondere in precetti di legge comportamenti che trovano il loro referente in codici professionali, non solo conferma il tenore sostanzialmente pattizio e negoziale dell'incarico, prevedendo pure la sanzione civilistica della nullità dei patti contrari, ma anche è espressione dell'intento di assicurare un'assoluta trasparenza nei rapporti economici fra cliente non abbiente e difensore e di rimettere la liquidazione e la determinazione della parcella a criteri predeterminati, che proprio perché già delimitati, non possono essere ulteriormente compressi in base ad analisi esegetiche non condivisibili.
Peraltro, ulteriore limite ad interventi defatigatori ed estrinsecazione dell'intento di garantire uno standard minimo di diligenza e di evitare l'assunzione di incarichi su questioni irrilevanti o scontate è l'espressa previsione legislativa dell'esclusione della percezione del compenso, qualora l'impugnazione coltivata sia dichiarata inammissibile.
Del resto la richiesta di informazioni al Questore ed altri organi sulle condizioni patrimoniali, sul tenore di vita e sui profitti tratti da attività criminose ai fini dell'ammissibilità al patrocinio dello Stato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione attiene ad una fase diversa (ammissione e non liquidazione di compensi), ha carattere speciale e particolare rispetto alla disciplina generale ed è stata emanata per risolvere le difformi opinioni dottrinali ed indirizzi giurisprudenziali circa la possibilità di svolgere simili accertamenti.
Ed invero, detta argomentazione è inconferente, e, comunque, non decisiva e neppure centrata, poiché, secondo quanto asserisce il ricorrente, servirebbe per "impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finanziarie" non rinvenibili nella giusta liquidazione del compenso professionale ad un legale o ad un consulente tecnico o ad investigatore privato autorizzato. Peraltro, una simile affermazione proverebbe troppo, giacché comporterebbe pure l'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 3 della tariffa professionale, il quale, in presenza di una pluralità di parti aventi la stessa posizione, ammette la possibilità di ottenere un compenso secondo tariffa, diminuito del 20% invece di una liquidazione unica, percentualmente aumentata come statuito dal primo comma del citato art. 3, "ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato", mentre la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere questo criterio (Cass. sez. 3^ c.c. 15 gennaio 2004 dep. 10 febbraio s.a., avv. Sena) come ha ritenuto applicabile quello contemplato dall'art. 1 secondo comma, di cui si discute, pur senza soffermarsi particolarmente sul punto (Cass. sez. 3^ c.c., 26 marzo 2003, avv. Foresta cit.).
Inoltre, la puntualizzazione, secondo cui il giudice dovrebbe liquidare le spese tenuto conto "della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" non è solo tesa a sottolineare il potere discrezionale del giudice nella liquidazione dei compensi e non costituisce una duplicazione dei dettami già contemplati dalla tariffa professionale, ma anche tende a porre in rilievo la qualità dell'impegno rispetto alla natura del processo ed a valutare la completezza dell'impegno difensivo e soprattutto a sanzionare una i strategia difensiva "lacunosa", sicché il riferimento alla facoltà di aumento fino al quadruplo del j massimo riconosciuto dalla tariffa professionale (art. 1 secondo comma d. M. n. 385 del 1994) costituisce un criterio, che ben si inquadra nella filosofia della legge e con la decurtazione del compenso professionale legislativamente stabilita in modo da contemperare e bilanciare l'interesse patrimoniale dello Stato con principi fondamentali quali il diritto ad una difesa effettiva da parte delle categorie più sfavorite e degli emarginati cioè dei "non abbienti". Peraltro, ove il legislatore ha, voluto escludere la liquidazione di determinate spese ed indennità o l'applicazione di specifici criteri lo ha espressamente previsto (ex. gr. art. 82 comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002), sicché non si può ulteriormente incidere nella diversificazione tra difensore di fiducia e di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche in relazione alle finalità cui si ispirano le leggi in parola.
Le censure relative alla liquidazione oltre il limite massimo tabellare oppure al massimo in violazione della legge n. 217 del 1990 non sono riscontrabili da questa Corte per la totale assenza di qualsiasi deduzione da parte del Tribunale, sebbene, correlando le varie doglianze, potrebbero essere connesse con la ritenuta inapplicabilità, da parte del ricorrente, del secondo comma dell'art. 1 del D.M. n. 585 del 1994, sicché sul punto il giudice di rinvio dovrà motivare in maniera puntuale ed adeguata in modo da seguire i principi espressi nella presente decisione. Per quanto attiene alla voce, relativa alla liquidazione della mera partecipazione del difensore all'udienza, in cui altri colleghi hanno effettuato la discussione, il motivo è fondato, perché, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 3^ 25 gennaio 2002 n. 2949, Cass. sez. 6^ 10 marzo 2003 n. 10790, Bonfiglioli rv. 224010 e Cass. sez. 3^ 5 dicembre 2003, Vollaro) il compenso per la discussione, determinato come partecipazione ad udienza (n. 4 della tabella) e non quale effettuazione della discussione (n. 5 della tabella), va liquidato nel caso in cui il legale si limiti ad assistere a quella effettuata da altre parti, in quanto potrebbe esercitare il diritto di replica.
Infetti, come osservato dal ricorrente, sotto il profilo letterale, suffraga detta interpretazione l'espressa previsione nella voce n. 5 della congiuntiva "e" rispetto alla disgiuntiva "o" nell'espressione "partecipazione e discussione orale", nonostante bisogna rilevare che, a volte, la preposizione "e" possa assumere significato alternativo.
Pertanto appare opportuno supportare il dato testuale con ulteriori considerazioni relative all'espressa valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del senso delle preposizioni "e" ed "o" sia pure con riferimento alla modificazione introdotta all'art. 1 secondo comma D.M. in esame, in cui, a differenza della precedente tariffe, il particolare impegno è desunto dalla "complessità dei fatti o (dalle) questioni giuridiche trattate" "elementi questi che non sempre possono coesistere", sicché, in considerazione di una così attenta analisi lessicale, non appare possibile una differente lettura nell'ambito del medesimo provvedimento.
Peraltro, nonostante la liquidazione a vacazioni per ora o frazioni di essa effettuata nella voce 4 possa rendere non decisiva la considerazione pratica tra la sproporzione delle somme da liquidate contemplate nelle due voci della tabella di cui si discute, la stessa può assumere un significato modesto empirico ai fini di confermare l'esegesi su indicata.
Inoltre, termine "partecipazione" per l'intima connessione con l'altro "discussione" non può essere attribuito alla partecipazione ad udienze in cui non venga svolta la discussione orale da parte del difensore richiedente la liquidazione, sicché nel generico riferimento "alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento" possono essere incluse le udienze di mero rinvio (contra nel senso che dette udienze rientrerebbero nel n. 2 della tabella Cass. sez. 3^ 25 gennaio 2002 n. 2949, Barbagallo rv. 220990 cui adde Cass. sez. 3^ 13 marzo 2002, Galletta rv. 222548 con evidente forzatura del dettato delle voci della tariffe forense ed omessa considerazione dell'impegno di attesa, che può comportare l'impiego di tutta la giornata), neppure considerabili, e quelle in cui il difensore assiste alla discussione orale degli altri colleghi.
Ed invero, costituisce un principio generale in materia di liquidazione di onorali e diritti ai difensori quello in base al quale, qualora non esista una distinta voce nella tabella relativa alla specifica prestazione, si deve aver riguardo alle disposizioni contenute nella predetta, relative alla regolamentazione di casi simili o materie analoghe, sicché pure sotto questo profilo appare da prediligere l'interpretazione su riferita, la quale fa assumere particolare centralità al criterio della qualità dell'impegno professionale e dell'importanza della questione trattata. Pertanto l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, il quale effettuerà le valutazioni devolutegli dalla normativa in esame in virtù dei principi su indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004