Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 15569
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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Il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori che abbiano prestato il patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato; infatti nello stabilire il compenso per le prestazioni professionali in concreto svolte dall'avvocato, il giudice - alla luce del disposto dell'art. 82 del Testo unico sulle spese di giustizia n. 115 del 2002 - deve dar conto, seppure non analiticamente ed anche semplicemente attraverso la mera indicazione dell'importo da liquidare, dei criteri seguiti, desumibili dalle tariffe professionali vigenti, dando eventualmente atto dei contenuti della valutazione preventiva di congruità, richiesta al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che, pur non essendo ne' vincolante, ne' obbligatoria, risulta comunque di rilievo, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 15569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15569
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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