Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
A E L N L E O I D Z " A 9 7 1 . T 3 . A IN NOM02 5 69 /02 N REPUBBLICA ITALI 7 * 5 9 * 1 * * N E L S S A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " I G Oggetto E A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giammarco CAPPUCCIO Presidente R.G. N. 17436/98 . 6216 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA NASTASI DOMENICO, VESPASIANO 17, presso l'avvocato OTTAVI A.. VIA rappresentato e difeso dall'avvocato MOCCI MAURO, giusta delega a margine del ricorso notificato;
2001 controricorrente - 2231 -1- D
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato avverso la sentenza n. 391/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria della Pretura di Civitavecchia il 14.9.1994 DO NA proponeva opposizione avversO la cartella esattoriale n.4033205 del 10.8.1994 relativa а sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, deducendo che che non aveva ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Si costituivano il Servizio Riscossione в Tributi ed il Comune che chiedevano il rigetto dell'opposizione. Il Comune eccepiva preliminarmente anche il difetto di giurisdizione. Con sentenza depositata in data 23.9.1997 il Pretore, dopo aver affermato la giurisdizione in materia del giudice ordinario, dichiarava nullo il titolo e conseguentemente la cartella esattoriale, ritenendo ormai prescritta la violazione in quanto non contestata tempestivamente. Avverso tale sentenza il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura. Resiste con controricorso DO NA, mentre il Servizio Riscossioni non espletava alcuna 3 attività difensiva. Avendo il ricorrento con il secondo motivo riproposto la questione di giurisdizione, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite che con sentenza 158/01 rigettavano sul punto il ricorso, giurisdizione dell'autorità dichiarando la trasmettendo gli atti a giudiziaria ordinaria e questa Sezione per il prosieguo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 23 в della Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 C.P.C., deducendo la nullità della sentenza per avere il Pretore omesso di provvedere all'immediata lettura del dispositivo in udienza all'esito della discussione. La censura è fondata. Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte (sent.n. .1457/92), recependo l'indirizzo già formatosi in materia di lavoro nell'interpretazione dell'art. 429 comma C.P.C. (Sez.Un. 2632/77; 299/87), hanno affermato il principio della nullità della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad di pagamento di sanzione ordinanza-ingiunzione qualora sia stata omessa, amministrativa 4 all'udienza di discussione della causa, 1'immediata lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge 24.11.1981 n.689. Orbene dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca il dispositivo da leggere in udienza ma risulta, in base al verbale del 23.8.1997, che il Pretore all'esito dell'udienza di discussione ha semplicemente trattenuto la causa in decisione. Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione alla cartella esattoriale, il rito da 615 e 617 seguire sia quello previsto dagli artt. l'opposizione all'esecuzione ed agliC.P.C. per atti esecutivi. Allorchè infatti l'opposizione volta а recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione 0, come nel caso in del verbale di accertamento, il procedimentoesame, deve svolgersi nelle forme previste dalla Legge 689/81 che prevede, fra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza (art.23). 5 Consegue, in forza del richiamato principio, la nullità della sentenza con l'assorbimento degli altri quattro motivi di ricorso riguardanti le questioni relative alla validità del verbale di accertamento e della sua notificazione. Quanto al giudizio di rinvio, il giudice deve essere individuato nel Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51. Né può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs.30.12.1999 n.507 che ha attribuito al giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizioni ad ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge 689/81 con alcune eccezioni non rientranti però nel caso in esame - in quanto, non contenendo detto D.Lgs. disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". A detto Tribunale, che provvederà anche per le 6 spese del presente giudizio di cassazione. deve essere quindi disposto il rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Roma, 30.10.2001 Il Consigliere est. Il Presidenteident Мдо Нінив ТолинымRicordMgo IL CANCELLIERE Andrea Blanchi F 2002 E A N L O L I E Z D A " R 7 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' R 7 L 6 L 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T N N E E E G S S G E I E " A L 7