Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che giudice di merito avrebbe dovuto distinguere tra il compenso per la partecipazione alle udienze nelle quali il difensore aveva svolto la discussione e quello per la partecipazione alle udienze nelle quali, invece, il difensore si era limitato a prestazioni di contenuto "minore o minimo", le quali devono essere liquidate in base al parametro 4 delle tabelle approvate con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2003, n. 19277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19277 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 10/01/2003
1. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 00041
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 021249/2002
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CATANIA;
nei confronti di:
1) CALCAMO SERGIO;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 18/12/2001 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Ricorre il Procuratore della Repubblica di Catania e chiede l'annullamento del provvedimento di quel Tribunale, pronunciato in data 28 dicembre 2001, a norma dell'art. 12 L. 217/90, in relazione a quanto disposto dall'art. 29 L. 794/1942 in tema di compensi al difensore.
Con il detto provvedimento il Tribunale di Catania ha liquidato all'Avvocato Sergio Calcamo la somma di Lire 32.450.000, oltre il dieci percento di detta somma a titolo di spese forfettariamente determinate ex lege, nonché IVA e CPA, e così modificando il precedente provvedimento con il quale quella Corte di Assise aveva provveduto, allo stesso titolo, a liquidargli la minore somma di
Lire 24.035.000 oltre IVA e CPA. Tale modifica, a seguito di ricorso del professionista de quo.
Infatti il secondo Giudice ha ritenuto applicabili, nel caso di difesa in udienza dibattimentale, i valori stabiliti dal n. 5 della tabella allegata al D.M. n. 585/1994, non suscettibili di riduzione o di diversa valutazione;
deducendo però le udienze di mero rinvio e quelle nelle quali è stata esaminata la posizione di altri imputati.
Il Ricorrente impugna proprio l'applicazione del n.5 di tabella,
ritenendo applicabile il n. 4, ritenuta quest'ultima più congrua in relazione alle attività diverse da quelle vere e proprie di trattazione della causa (alle quali va applicatala tabella n. 5).
Insomma il ricorrente ritiene che si debba distinguere fra attività
difensiva piena attraverso la trattazione orale del processo, ed attività di assistenza diversa, che quella pienezza di impegno professionale non comporta: per questa andrebbe applicata, a suo dire, la meno onerosa fattispecie di cui alla tabella n.
4. Egli
sostiene che altra è la situazione di chi sia retribuito dal cliente in un rapporto privato (nel qual caso è libera la determinazione dei tetti massimi di tariffa, prescindendo dal valore e contenuto della prestazione), ed altra è la situazione di chi debba essere retribuito a carico dell'Erario, caso per il quale la legge prevede che la variabilità delle somme risultanti non superi in ogni caso i livelli medi di tariffa.
Valori medi che nel caso di specie risultano superati. Il
Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ritiene si debba svolgere una indagine, caso per caso, tendente ad accertare se di volta in volta il difensore abbia svolto quella penetrante attività
difensiva meritevole di liquidazione ex tabella 5, o se piuttosto altri abbiano svolto tale attività alla quale egli si sia limitato a presenziare, nel quale caso la liquidazione dovrebbe avvenire ex tabella 4.
In ogni caso fa riferimento per analogia a quanto disposto dalla tab. A allegata alla tariffa civile, che alla parte 2^ punto 6, e parte terza punto 15 e parte quinta punto 35, esclude la retribuibilità della partecipazione del difensore alle udienze di mero rinvio.
Ritiene che l'ordinanza debba essere annullata solo in relazione alla voce "partecipazione ad udienze" sui criteri sopra indicati
(con rinvio all'A.G. che ha emesso il provvedimento, per nuovo calcolo) e rigettata nel resto la impugnazione per genericità.
Osserva la Corte che l'impugnazione appare fondata entro i limiti indicati da questo Procuratore Generale (con il solo riferimento alle competenze professionali per la attività prestata alle udienze).
È puntuale, per altro, l'osservazione del ricorrente secondo la quale il punto 5 della tabella applicata dal Tribunale di Catania, a modifica del primo provvedimento della Cote di Assise, non concerne l'attività concretamente retribuita all'interessato, ma bensì gli onorari per la partecipazione, con discussione, alle udienze tanto camerali che pubbliche. E dunque essa non può concernere le udienze nelle quali venga trattata la posizione di altri imputati, o dove comunque non vi sia impegno professionale apprezzabile dal punto di vista contenutistico. Tale ultimo tipo di impegno deve necessariamente trovare sostanziale diversificazione rispetto a quanto oggetto della attività retribuita con i criteri di cui alla predetta tabella cinque, applicata in secondo esame nel caso de quo dal Tribunale di Catania;
così come necessariamente diversificata
è, lo si ribadisce, l'attività professionale spiegata ora nella trattazione della causa, ora nella mera, passiva assistenza (che non dev'essere retribuita) ed ora nell'espletamento di attività non direttamente coinvolgenti la posizione del proprio assistito, o,
anche se riguardanti costui, comportanti prestazioni di modesto contenuto professionale.
Ne consegue che, in attesa che il legislatore provveda a diversamente sistemare il settore che, non già con riferimento al solo aspetto qui dedotto, ma complessivamente, con riferimento a tutta la materia (inclusa la competenza a pronunciare) necessita di ampi ed organici interventi chiarificatori, vada applicata alle prestazioni prese in considerazione dal Tribunale di Catania in maniera del tutto indiscriminata, con il solo riferimento alla voce
"partecipazione udienze dibattimentali" e genericamente commisurata in lire settecentocinquantamila per ciascuna, una diversificazione dovendosi distinguere, come detto, fra udienze nelle quali il difensore abbia discusso, oltre che partecipare, e che vanno liquidate ai sensi del numero cinque di tabella, ed udienze alle quali il difensore, pur partecipando, tale attività di discussione della posizione del proprio assistito non abbia svolto, limitandosi a prestazioni di contenuto "minore o minimo", e che vanno liquidate ai sensi del numero quattro di tabella. Restano escluse dal novero complessivo, in ogni caso, le udienze di mero rinvio e quelle di trattazione della posizione di altri imputati, come per altro deciso con il provvedimento qui impugnato, così operando, nel caso, la riduzione delle udienze da retribuire al n. di quaranta. E pertanto,
per questo aspetto, il ricorso merita accoglimento.
Le altre ragioni di ricorso sono invece infondate in quanto non tengono conto degli aumenti dovuti per l'attività prestata di fronte alla Corte di Assise, con la conseguenza che i parametri medi di tariffa non sono stati, nel concreto, superati, come sostenuto dal ricorrente. Tali ragioni, dunque, vanno rigettate.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 c.p.p. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2003