Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3442
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di contratti di affitto agrario, l'art.5, comma quarto, della legge n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per "almeno una annualità", va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma quarto, citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge. In definitiva, ciò che rileva, ai fini della determinazione della gravità della morosità tale da giustificare la risoluzione del contratto, è l'ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3442
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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