Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di contratti di affitto agrario, l'art.5, comma quarto, della legge n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per "almeno una annualità", va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunziarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma quarto, citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge. In definitiva, ciò che rileva, ai fini della determinazione della gravità della morosità tale da giustificare la risoluzione del contratto, è l'ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (13700/98 R.G.) proposto da:
OC GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92, presso l'avv. Paolo Caneschi, difeso dall'avv. Mario Pennetta, nonché, successivamente, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Emilio Romagnoli, che lo difende unitamente all'avv. Marcello Maruccio, giusta deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
Azienda Agricola di MA OL & C. s.n.c.;
AR LD e UC AN AR EC, nella loro qualità di eredi di UC OL;
AB DA
- intimati -
nonché sul ricorso (14643/98 R.G.) proposto da:
Azienda Agirola di MA OL & C. s.n.c. in persona delle coamministratrici RI LD e MA AN AR EC, nonché da AR LD e UC AN AR EC in proprio, quali eredi di MA OL, elettivamente domiciliate in Roma, via Michele Mercati n. 51/3, presso l'avv. Ennio Luponio, difese congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Cataldo Lolli e Domenico Conserva, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
OC GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92, presso l'avv. Paolo Caneschi, difeso dall'avv. Mario Pennetta, - controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AB DA
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione specializzata agraria, n. 325/98 del 18 maggio - 1^ luglio 1998 (R.G. n. 50/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Uditi gli avvocati E. Marcucci e E. Romagnoli per il ricorrente principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 marzo 1990 UC CE, PI IO e OL, quali eredi di CI AR, chiedevano che il tribunale di Brindisi, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con OC GI e AB DA, pronunziasse la risoluzione del contratto di affitto inter partes con condanna dei convenuti al rilascio dell'azienda e al pagamento delle somme dovute per capitale e accessori.
Esponevano gli attori che in data 9 novembre 1974 la propria dante causa CI AR aveva ceduto in affitto - sino all'annata agraria 1980 - 1981 - all'OC e alla AB, tra loro in società semplice, alcuni terreni per complessivi ettari 222,48 contro un canone annuo di lire 2.300.000, da versare entro il 30 settembre di ciascun anno e da adeguare secondi i coefficienti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale per l'equo canone per la provincia di Brindisi, ai sensi della legge n. 814 del 1963. Gli affittuari, proseguivano gli attori, si erano resi morosi nel pagamento dei canoni, atteso che per le annate agrarie dal 1975-76 al 1981-82 avevano versato esclusivamente la somma di lire 16.1000.000, senza le maggiorazioni di legge e che a seguito del fallimento di OC GI (dichiarato con sentenza del 26 giugno 1987 del tribunale di Brindisi) la curatela aveva versato esclusivamente la somma di lire 2.300.000 per l'annata agraria 1986/87. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio esclusivamente OC GI che negava la proponibilità delle avverse pretese, attesa la pendenza, tra le parti, di altro giudizio promosso da esso concludente e dalla AB, giudizio volto a sentir dichiarare la nullità, per violazione di legge, delle clausole contrattuali 9 novembre 1974 relative alla durata del contratto, alla rinuncia ai miglioramenti e alla determinazione del canone.
Faceva presente, altresì, il convenuto sia la simulazione della scrittura del 1974, quanto al canone dovuto, sia l'esistenza di proprie ragioni di credito per lire 40 milioni e chiedeva - infine - in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della somma di lire 300 milioni per miglioramenti apportati al fondo. Successivamente, con altro ricorso, in data 23 marzo 1991 UC OL, divenuto unico proprietario del fondo, proponeva - sempre innanzi alla stessa sezione specializzata agraria del tribunale di Brindisi - altra domanda nei confronti di OC GI e AB DA, chiedendo la risoluzione, per morosità, del contratto inter partes con condanna degli affittuari al pagamento dei canoni dovuti per l'annata agraria 1989 - 90.
Disposta la riunione dei diversi giudizi e svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale, deceduto UC OL, che aveva conferito i suoi beni alla Azienda Agricola UC OL & C. s.n.c., il giudizio proseguiva nei confronti della moglie AR LD e della figlia UC AN AR EC che si costituivano in causa sia quali eredi del defunto che quali amministratrici della s.n.c. UC OL & C. s.n.c., la sezione adita, con sentenza non definitiva 8 novembre 1997 - 23 gennaio 1998, da un lato dichiarava la simulazione della pattuizione relativa ai canoni, affermandone la illiceità per contrasto con le norme imperative in materia, dall'altro pronunciava la risoluzione del contratto inter partes non essendo stati corrisposti i canoni dall'anno 1982/83 sino all'anno 1990/91 ne' le maggiorazioni dovute a integrazione per le annate dal 1975/76 al 1981/82 e per l'annata 1986/87, da ultimo, dichiarato sfornito di prova il credito di lire 8.283.348 (reclamato dai conduttori per rimborso spese di irrigazione) e inesigibile l'importo di lire 31.222.800 (preteso per opere di miglioramento), disponeva il rilascio del fondo previo versamento di una cauzione di lire 310 milioni a garanzia dell'eventuale credito per miglioramenti.
Gravata tale pronunzia in via principale dall'OC e in via incidentale dalla Azienda Agricola di UC OL & C. s.n.c. nonché da AR LD e UC AN AR in proprio, la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 maggio - 1^ luglio 1998 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, OC GI, resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo e illustrato da memoria, la Azienda Agricola di UC OL & C. s.n.c. nonché AR LD e UC AN AR in proprio. OC GI resiste, con controricorso, al ricorso incidentale di controparte.
AB DA non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. 2. Come accennato in parte espositiva la sentenza in questa sede gravata ha rigettato l'appello proposto da OC GI avverso la pronunzia dei primi giudici che aveva, a sua volta, pronunziato la risoluzione per grave inadempimento del contratto di affitto inter partes.
Pacifico, in particolare, tra le parti, che con sentenza 26 giugno 1987 il tribunale di Brindisi ha dichiarato il fallimento di OC GI, che con sentenza 16 giugno 1988 quello stesso tribunale ha omologato il concordato fallimentare proposto dall'OC, con la previsione del pagamento integrale dei creditori privilegiati e al 25% di quelli chirografari e che - infine - con sentenza 17 ottobre 1992 (passata in cosa giudicata] la corte di appello di Lecce - in accoglimento della opposizione a suo tempo proposta dal fallito - ha revocato la sentenza di fallimento 26 giugno 1987, la sentenza in questa sede gravata ha, in primis, rigettato l'eccezione di parte appellante OC di improponibilità della domanda di risoluzione contrattuale del contratto di affitto 9 novembre 1974, atteso che i crediti reclamati dalla parte concedente erano anteriori alla pronunzia di fallimento e ricompresi nel concordato omologato per il quale era previsto il pagamento integrale dei soli creditori privilegiati e al 25% di quelli chirogagrafari (con conseguente irrilevanza sia della contestazione della inadempienza contrattuale ex art. 5 legge n. 203 del 1982, in epoca in cui esso concludente era "fallito", sia del tentativo stragiudiziale di conciliazione, anche atteso che entrambi riguardavano l'intero credito per canoni e non solo il 25%). Tale ultima statuizione è censurata sia [con il primo motivo] dal ricorrente principale (che al riguardo denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 in relazione agli artt. 135, 136 e 137 legge fallimentare, falsa applicazione degli artt. 5 e 46, legge n. 203 del 1982" nonché "violazione dell'art. 2909 c.c., anche in relazione alle norme della legge fallimentare prima indicata" e, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2764 c.c., in relazione agli artt. 135 e 136 le fallimentare" e, infine "omesso esame di punti decisivi della controversia"), sia dai ricorrenti incidentali (che con l'unico motivo di ricorso lamentano "violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alle norme denunciate (artt. 437 e 112 c.p.c.) ex art. 360, n. 5 c.p.c.").
3. Pacifico quanto precede è palese che l'esame delle censure contenute nel ricorso incidentale è pregiudiziale, rispetto all'esame di quelle svolte dal ricorrente principale nel proprio primo motivo.
3.1. Al riguardo deve, in primis, dichiararsi la inammissibilità del ricorso incidentale, perché proposto dalla parte totalmente vincitrice e su una questione non affrontata espressamente dalla sentenza impugnata.
I giudici di appello, in particolare, hanno esaminato - ancorché per rigettarla - nel merito l'eccezione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto 9 novembre 1974 senza - come era loro puntuale dovere - valutarne la "ammissibilità". La riferita circostanza (a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi in cui una questione pregiudiziale o preliminare sia stata espressamente esaminata dal giudice d'appello, atteso che in questa ultima ipotesi è onere della parte risultata vincitrice nel merito censurare con ricorso incidentale ancorché condizionato le statuizioni a lei sfavorevoli) importa la carenza di interesse, in capo alla parte vincitrice a proporre ricorso per cassazione (in questo senso, da ultimo, cfr. la sentenza, in corso di pubblicazione, resa nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2000 dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nel procedimento al R.G. n. 2067/95 + 3011/95, resa, appunto, in una situazione processuale pressoché identica alla presente).
3.2. La accertata inammissibilità del ricorso incidentale, peraltro, non preclude il dovere di questa Corte di esaminare ex officio la invocata nullità della sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha esaminato l'eccezione di improponibilità della domanda attrice, senza ombra di dubbio formulata per la prima volta in grado di appello dalla difesa dell'OC.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che la violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, qualora il giudice di secondo grado abbia omesso di rilevarla, deve essere in via sostitutiva rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione, costituendo il suddetto divieto una preclusione all'esercizio della giurisdizione (Cass., 27 febbraio 1998, n. 2158; Cass., 26 agosto 1997, n. 7996, nonché, tra le tantissime, Cass., 21 giugno 1989 n. 2944). In altri termini, la violazione del divieto dello ius novorum in appello, sancito, nel rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo contraria ai principi ispiratori dell'anzidetto rito l'ammissibilità, per la prima volta in appello, di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già stata preclusa in primo grado ai sensi del comma 2 dell'art. 416 dello stesso codice (Cass., 18 settembre 1995, n. 9874).
3.3. Oppone il ricorrente principale specie nel controricorso al ricorso incidentale, - da un lato, che nella specie la improponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto non integrava una "domanda nuova" ex art. 345 c.p.c., ma una nuova eccezione come tale perfettamente ammissibile ai sensi del comma 2 di tale articolo [nel testo applicabile ratione temporis], - dall'altro, che le controparti avevano, nel corso del giudizio di appello ampiamente controdedotto nel merito della nuova eccezione, così accettando inequivocamente il contraddittorio. Nessuno di tali rilievi coglie nel segno.
Il giudizio di merito, come pacifico, si è svolto innanzi alla sezione specializzata agraria con la osservanza, pertanto, delle norme di cui al c.d. rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. in applicazione della normativa in materia (cfr. art. 9, l.
514 febbraio 1990, n. 29 e, in precedenza, art. 47, l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché art. 409 n. 2 c.p.c. sub .art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533).
Trova, pertanto, applicazione, nel caso concreto non l'art. 345 c.p.c. ma l'art. 437 c.p.c..
In forza di quest'ultima disposizione nel giudizio di appello, nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro, "non sono ammesse nuove... eccezioni".
Il divieto di proporre in appello domande (ed eccezioni) nuove, stabilito nel rito del lavoro dal comma 2 dell'art. 437 c.p.c., inoltre, deve ribadirsi, ha carattere assoluto ed inderogabile e la violazione di esso è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio, a norma del comma ultimo dell'art. 382 c.p.c., della sentenza di appello che ha pronunciato sulla nuova domanda, omettendo di dichiararne l'inammissibilità (Cass. 8 novembre 1996 n. 9768), essendo contrario ai principi ispiratori dell'anzidetto rito speciale l'ammissibilità in appello di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già stata preclusa in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. (Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764). In particolare, nel rito del lavoro, e con particolare rigore nel giudizio d'appello in forza del dettato dell'art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, ne' modificazioni della domanda già proposta (sia con riguardo al petitum che alla causa petendi) neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 17 dicembre 1997, n. 12764; Cass., 27 gennaio 1998, n. 821). La disciplina sia della fase introduttiva del giudizio che di quella del giudizio di appello - infatti - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cass., 27 dicembre 1997, n. 13049).
3.4. Precisato quanto sopra non può non evidenziarsi che l'eccezione di improponibilità della domanda di risoluzione - formulata per la prima volta in appello dalla difesa dell'OC - era nella specie inammissibile.
La stessa, infatti, non solo integrava una eccezione in senso proprio, poiché relativa ad un fatto impeditivo del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, come tale non rilevabile di ufficio (cfr. Cass., 14 maggio 1999, n. 4763), ma richiedeva, altresì, indagini su circostanze di fatto nuove (la sentenza di omologazione del concordato) non oggetto di dibattito nel corso del giudizio di primo grado.
3.5. Concludendo sul punto è evidente che deve dichiararsi la inammissibilità dell'eccezione di improponibilità della domanda avversaria di risoluzione per inadempimento del contratto formulata per la prima volta in appello dall'OC.
Alla declaratoria de qua segue sia, da un lato, il rigetto del primo motivo del ricorso principale di parte OC, perché volto a sollecitare una indagine (sulla invocata improponibilità della domanda di risoluzione contrattuale) preclusa già in grado di - appello e che - pertanto - non può trovare ingresso in questa sede, sia, dall'altro, in applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la correzione, nei sensi sopra indicati, della motivazione della sentenza impugnata, fermo il suo dispositivo.
4. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 40 c.p.c." nonché "contraddittorietà e incoerenza della motivazione" e "violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo) dell'art. 5, legge n. 203 del 1982 e dell'art. 2, legge 9 agosto 1973, n. 508".
In particolare si denunzia la sentenza gravata:
- sia nella parte in cui la stessa non ha "riunito" le cause già riunite in primo grado e poi, dallo stesso giudice di primo grado, erroneamente separate;
- sia nella parte in cui contraddittoriamente, dopo avere riaffermato la possibilità della separazione [della cause stesse] ha tuttavia proceduto a una quantificazione di crediti e debiti per potere pervenire alla pronuncia di risoluzione contrattuale;
- sia nella parte in cui ha letto l'art. 5 della l. 3 maggio 1982, n. 203, nel senso che per aversi grave inadempimento, quanto al pagamento del canone, è sufficiente non l'omesso pagamento del canone per una sola annualità, ma il mancato pagamento di somme almeno equivalenti all'importo di una annualità.
5. Il motivo è infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.
5.1. Giusta quanto assolutamente pacifico in giurisprudenza il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito, incensurabile in Cassazione.
Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti (Cass., 10 settembre 1999, n. 9638). È evidente, pertanto, che il motivo in esame è inammissibile sia nella parte in cui lamenta che il giudice di primo grado abbiano disposto la separazione delle cause in precedenza riunite, sia nella parte in cui imputa a vizio della sentenza in questa sede gravata di non avere "riunito" le cause "separate" nel precedente grado. Il tutto a prescindere dal considerare, da un lato, che non possono proporsi in sede di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello censure che investono la sentenza dei primi giudici (cfr. Cass., 20 marzo 1999, n. 2607, nonché Cass., 10 maggio 1999, n. 4612), dall'altro, che neppure risulta [nè è stato dedotto o dimostrato] che al momento in cui il giudice di appello ha pronunziato sul gravame avverso la sentenza non definitiva fosse pendente, innanzi a lui anche il gravame avverso la sentenza definitiva, con conseguente possibilità per lo stesso di disporre la riunione dei due giudizi.
5.2. Contemporaneamente deve escludersi che la sentenza gravata sia sindacabile in questa sede, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. per "contraddittoria motivazione".
Come noto, il vizio di contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione e detto vizio, peraltro, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In termini, ad esempio, recentemente, Cass., 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, tra le tantissime).
Non controverso quanto precede deve escludersi che la sentenza gravata sia "contraddittoria", non consenta, cioè, l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione solo perché dopo avere affermato che "è stata riservata [dal giudice di primo grado] alla sentenza definitiva la esatta quantificazione di quanto ancora dovuto per canoni impagati e sarà in quella occasione che si opereranno, ove del caso, tutte le possibili compensazioni", ha affermato che "in questa sede è necessario e sufficiente accertate, così come è stato accertato, al di là di ogni dubbio e di ogni possibile calcolo ancora sub judice, che gli affittuari si sono resi morosi almeno per una annualità del canone, nel che consiste la gravità dell'inadempimento predeterminata dal legislatore "all'art. 5 della legge n. 203 del 1982". L'affermazione, oltre a non essere contraddittoria, cioè tale da non permettere di comprendere l'iter argomentativo svolto dai giudici del secondo grado, non è, del resto, neppure in qualche modo in contrasto con il non equivoco dettato di cui all'art. 5, comma 4, l. 3 maggio 1982, n. 203. Giusta quest'ultima disposizione, in particolare "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 [secondo cui non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per morosità qualora l'affittuario convenuto in giudizio dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato]". È palese, pertanto, come ritenuto dai giudici di merito, che la pronunzia di risoluzione non richiede un puntuale calcolo delle somme hinc inde reclamate, essendo sufficiente, allo scopo, una valutazione approssimativa, delle rispettive ragioni di credito e debito. Posto che nella specie è certo che il credito della parte concedente per canoni non corrisposti è senza dubbio superiore a 66 milioni e seicentomila, mentre i crediti di parte affittuaria non superano la somma di lire 39.500.000 (solo nella memoria ex art. 378 c.p.c. e, pertanto, tardivamente, il ricorrente ha contestato, peraltro genericamente, le risultanze fatte proprie dai giudici del merito) è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto - impregiudicati più dettagliati calcoli da compiersi nella sede competente - che comunque sussiste un credito di parte concedente di oltre 27 milioni (oltre interessi e rivalutazione).
5.3. Come accennato in precedenza i giudici del merito hanno, sostanzialmente, interpretato la espressione contenuta nell'art. 5, comma 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 "la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel pagamento del canone per almeno una annualità", nel senso che la stessa fa riferimento alla eventualità sussista un "credito" in favore della parte concedente, per una somma pari almeno ad una annualità di canone. Oppone parte ricorrente che tale interpretazione non può seguirsi, atteso che l'espressione sopra riferita deve leggersi testualmente e, pertanto, può pronunziarsi la risoluzione del contratto di affitto solo nell'ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone almeno per una annualità.
Al pari dei precedenti il rilievo non coglie nel segno. Almeno sotto due, concorrenti, profili.
5.3.1. In primo luogo si osserva che il ricorrente è carente di interesse a proporre la censura in esame.
Come emerge dalla pronunzia impugnata, nonché dalle stesse ammissioni fatte dal ricorrente nel terzo motivo del proprio ricorso, è certo che almeno per due anni [e cioè con riguardo alla annualità immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento e per l'annualità immediatamente successiva dalla omologazione del concordato] l'OC ha omesso totalmente il pagamento del canone dovuto.
È palese, pertanto, che anche nell'eventualità questa Corte dovesse ritenere "corretta" la interpretazione dell'art. 5, comma 4, proposta dal ricorrente non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere comunque inadempiente l'OC quanto al pagamento per ben due annualità.
5.3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, l'interpretazione che parte ricorrente pretende di dare dell'art. 5, comma 4, sopra ricordato è insostenibile.
Si osserva - infatti - che ove fosse vero l'assunto di parte ricorrente sarebbe sufficiente. per escludere una "morosità" rilevante al fine dell'art. 5, comma 4, della legge n. 203 del 1982, che il conduttore corrisponda, annualmente, una somma irrisoria, anche simbolica, e ciò, palesemente, è in contrasto, oltre che con la lettera della legge, anche con il suo spirito.
Contemporaneamente, non può non osservarsi che giusta l'ultima parte del ricordato comma ("È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973. n. 508") non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per morosità qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiore all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto o per spese fatte ai sensi dell'art. 16, della l. 11 febbraio 1971, n. 11. È palese - in forza del coordinamento delle due parti in cui si articola il comma 4 in esame che ciò che rileva. è l'"ammontare" dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che il tempo per il quale questi non abbia pagato alcun corrispettivo al concedente.
Ciò si ricava - in particolare - dal riferimento "all'importo del canone non pagato" menzionato dell'art. 2, comma 3, della legge n. 508 del 1973, nonché dalla difficoltà, altrimenti, di coordinare le due "parti" del comma 4 dell'art. 5 più volte richiamato.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo dell'art. 5, legge n. 203 del 1982", nonché "insufficienza di motivazione".
Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
6.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203 per avere la sentenza impugnata rigettato il motivo di appello con il quale era stato addebitato ai primi giudici la omissione di qualunque indagine circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo con la affermazione che la morosità dell'OC era, già in epoca anteriore alla pronunzia del suo fallimento di entità tale da giustificare la risoluzione del contratto, la censura è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 6.2. Quanto ancora alla lamentata "insufficienza di motivazione", in ordine all'elemento soggettivo dell'accertato grave inadempimento dell'OC il motivo non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo si osserva che la valutazione del giudice del merito al riguardo è un tipico accertamento di fatto, sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità ove, come nella specie, congruamente motivato (cfr. Cass., 17 maggio 1990, n. 4281). In secondo luogo deve tassativamente escludersi sia che i giudici di merito abbiano motivato in modo insufficiente la propria statuizione, sia che gli stessi abbiano ritenuto "giustificato" l'inadempimento al contratto dell'OC nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
Quanto, in particolare a quest'aspetto della vicenda allorché i giudici del merito hanno esaminato - ancorché, come osservato sopra, in violazione dell'art. 437 c.p.c. - l'eccezione di improponibilità della domanda di risoluzione e sono pervenuti alla duplice conclusione, da un lato, che la revoca della sentenza di fallimento aveva effetti retroattivi e non esonerava, pertanto, l'OC dall'obbligo di corrispondere il canone dovuto, dall'altro, che il credito per canoni è "privilegiato" a norma dell'art. 2764 c.c. e, pertanto, era ingiustificato il suo rifiuto di corrispondere integralmente il canone del caso, una volta omologato il concordato fallimentare, evidenziavano la colpevolezza dell'OC anche con riguardo al periodo successivo alla sentenza di fallimento. Nè, ancora, i rilievi svolti al riguardo dalla corte di appello sono infondati in diritto.
Se, infatti, nel proporre il concordato fallimentare l'OC si era impegnato al pagamento al 100% dei crediti privilegiati e se - come pacifico - lo stesso non ha adempiuto al 100% il proprio debito nei confronti della parte concedente, lo stesso non può non ritenersi gravemente inadempiente, al contratto di affitto, stante il tenore, dell'art. 2764 c.c., secondo cui i crediti del locatore di immobili sono "privilegiati", senza che possa opporsi che si tratta di un "privilegio" di natura speciale o limitato nel tempo. È sufficiente, al riguardo, richiamare l'art. 2746 c.c. secondo cui "il privilegio è generale o speciale", per cui è evidente che allorché, in un testo di legge o in una convenzione privata o in una pronunzia giurisdizionale si fa menzione di "crediti privilegiati" senza altra indicazione, il riferimento non può intendersi limitato - come assume l'attuale ricorrente - ai privilegi "generali". Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che l'omologazione del concordato - pur se pronunziata con sentenza - resta pur sempre un atto la cui efficacia è subordinata alla condizione che la opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, già proposta, venga respinta e che il fallimento resti fermo.
Specie tenuto presente che se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi esclusivamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento (cfr. art. 21 l. fall.), tra i quali, palesemente, non rientra la eventuale omologazione del concordato fallimentare.
7. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
rigetta quello principale.
Spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 2 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001