Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
Allorché una questione di perdita di efficacia della misura cautelare sia stata proposta insieme con altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento dispositivo della misura stessa, il giudice del riesame o la Corte di cassazione devono esaminare direttamente anche la dedotta causa di cessazione di efficacia della misura, affinché non sia ritardata la decisione "de libertate", che si sarebbe dovuta proporre in altra sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 10/02/1998
Dott. SANTO BELFIORE Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 821
Dott.ssa ANNA MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 43242/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT Agatino, nato a [...], il [...], difeso di fiducia dall'Avv. Carmelo Calì del Foro di Catania;
avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1997 dal Tribunale di Catania;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Santo Belfiore;
Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Carmelo Calì, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
la Corte Suprema di Cassazione osserva:
Con ordinanza in data 15 settembre 1997, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a IT Agatino, indagato per i reati di omicidio volontario in danno di SA NC (capi d'imputazione "15" e "15A"), ed in danno di GU AN (capi d'imputazione "18" e "18A") e tentato omicidio in danno di SA EP (capi d'imputazione "16", 16A", 17 e "17A"). In seguito a richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 6 ottobre 1997, annullava l'ordinanza cautelare nei confronti del IT in relazione ai capi d'imputazione "16, 16A", "17" e "17A"; e confermava nel resto la misura cautelare.
Il Tribunale motivava la decisione, osservando che, in relazione al delitto di omicidio volontario in danno di SA NC (capi d'imputazione "15" e "15A") sussistevano a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza. Invero, il collaboratore di giustizia FI TO aveva riferito che l'omicidio del SA era stato deciso dai vertici del clan "A VA", del quale facevano parte lo stesso collaborante e la vittima. Il FI si era accusato del delitto ed aveva dichiarato che all'agguato avevano partecipato anche il IT, armato di pistola cal. 7,65, ed TO NC, armato di fucile a due colpi, con il quale la vittima era stata attinta al volto ed al petto. Le dichiarazioni del FI erano intrinsecamente attendibili, in quanto assai dettagliate, logiche, scevre da contraddizioni e condizionamenti frutto di rancori o risentimenti nutriti nei confronti dell'indagato. Inoltre, le stesse erano ampiamente riscontrate sia da quanto accertato dagli investigatori al momento del delitto, sia dalle ulteriori dichiarazioni rese dai collaboranti ME e AZ. Per quanto riguarda la tesi difensiva, secondo cui le dichiarazioni del ME e del AZ non potevano costituire riscontro perché divergenti da quelle del FI relativamente al movente dell'omicidio ed ai nominativi degli altri partecipanti, il Tribunale osservava che mentre il FI aveva partecipato all'agguato, il ME ed il AZ avevano riferito fatti appresi da altri;
e, quindi, era possibile che questi ultimi fossero incorsi in alcune imprecisioni relativamente alle ragioni dell'omicidio, al ruolo svolto dal FI (ruolo di esecutore materiale del delitto e non di solo supporto logistico come riferito dal ME) o alla presenza di altri complici (quale la presenza di LO OB, oltre che del FI, dell'TO e del IT, riferita dal AZ). Il Tribunale riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del IT anche per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi d'imputazione "l8" e "18A", relative all'omicidio in danno di GU AN. Il FI aveva indicato il IT come mandante di tale delitto ed aveva riferito che lo stesso era animato da forte risentimento nei confronti della vittima, in quanto molti anni prima aveva subito in carcere un attentato commissionato dal GU, il quale all'epoca militava nel clan avversario dei santapaoliani. Le dichiarazioni del collaborante, intrinsecamente attendibili, avevano trovato riscontro in quanto accertato dagli inquirenti ed anche nelle dichiarazione di altro collaborante ME, che aveva riferito che il movente dell'omicidio riguardava vecchi rancori risalenti al periodo in cui il GU era detenuto nel carcere di Augusta insieme a LI NT e ad altri del clan VA. Il Tribunale osservava che, anche se il ME non aveva indicato precisamente il IT, il fatto che tale collaborante avesse specificato il movente dell'omicidio riferendo circostanze corrispondenti a quelle indicate dal FI, costituiva elemento idoneo a riscontrare ulteriormente le dichiarazioni accusatorie rese da quest'ultimo collaboratore di giustizia. Per quanto, invece, riguarda i due tentativi di omicidio in danno di SA EP (capi d'imputazione capi d'imputazione "16", 16A", "17" e "17A"), il Tribunale osservava che gli indizi di colpevolezza non erano gravi, in quanto le dichiarazioni accusatorie di CC ME non avevano trovato riscontri ed il FI (altro collaboratore che aveva fornito in relazione alla vicenda un racconto molto particolareggiato) non aveva fatto alcuna menzione del IT. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'indagato e ne chiedeva l'annullamento, deducendo un unico motivo. Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1^, lett. e, C.P.P., carenza della motivazione e manifesta illogicità della motivazione.
Per quanto riguarda l'omicidio di SA NC, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto l'attendibilità soggettiva del collaborante, senza avere sottoposto le sue dichiarazioni ad una seria verifica;
e lamenta che non abbia preso in considerazione le questioni prospettate dalla difesa, che aveva sostenuto la difformità delle dichiarazioni dei collaboranti e la mancanza di qualsiasi riscontro.
In particolare, il ricorrente sostiene che sussiste discordanza tra le dichiarazioni del FI, del ME e del AZ per quanto attiene al movente del delitto, alle persone che vi hanno partecipato, al luogo dell'omicidio. Sicché non sussisterebbe ne' la credibilità intrinseca ne' quella estrinseca dei predetti chiamanti in correità.
Lamenta la carenza di qualsivoglia verifica delle fonti da cui il ME ed il AZ hanno tratto le notizie riferite. Aggiunge che non possono essere considerati validi riscontri gli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria al momento del fatto, trattandosi di elementi ampiamente riferiti dagli organi di stampa e di immediata percezione e propagazione da parte degli abitanti del luogo del delitto e, quindi, tali da essere facilmente appresi dai collaboranti. Sostiene che tali argomenti esposti nei motivi di riesame non sono stati considerati dal Tribunale, che pure le aveva tenuti presenti in occasione di altra ordinanza datata 18/7/1997, con la quale aveva annullato il medesimo provvedimento coercitivo, per il medesimo fatto delittuoso, nei confronti del coindagato NS AR. Sostiene la manifesta illogicità della decisione in netto contrasto con quella sopra citata.
Per quanto riguarda l'omicidio di GU AN, il ricorrente sostiene che il FI è l'unico collaborante a fare il nome del IT;
e, comunque, tra le sue dichiarazioni e quelle di altri collaboranti (RO e ME) sussisterebbe una clamorosa difformità relativa al movente del delitto. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto le dichiarazioni del FI riscontrate da quelle del ME, nonostante quest'ultimo non faccia il nome del IT. Aggiunge che il FI non ha fatto alcuna menzione dell'aspetto degli esecutori materiali del delitto, lasciando intendere che essi abbiano agito a viso scoperto, mentre il ME ha riferito che i killers erano travisati da caschi da motociclista: invece, dalla testimonianza del gestore del bar dove venne consumato l'omicidio, LA Ignazio, i killers agirono a viso parzialmente coperto da fazzoletti. Aggiunge che altra difformità riguarda il momento (all'inizio o alla fine della sparatoria) in cui venne infranta una vetrata del bar.
Altra difformità riguarda la durata dell'azione criminosa indicata dal FI in oltre cinque minuti, circostanza non confermata ne' dal gestore del bar ne' dall'agente di Polizia presente nel bar al momento della sparatoria.
Sostiene che la ricostruzione dei fatti operata dai collaboranti ha ricevuto una radicale smentita dall'ordinanza n. 921/97 del 3/7/1997 dello stesso Tribunale, che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di LL TO, indicato dai collaboratori come mandante dell'omicidio del GU;
e che, quindi, era viziata di illogicità l'ordinanza confermativa della misura cautelare nei confronti del IT e relativa al medesimo fatto.
Infine, il ricorrente lamenta carenza di motivazione sul computo dei termini di custodia cautelare presofferta.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'ordinanza di custodia cautelare di cui si tratta è stata adottata in violazione dell'art.297, comma 3^, C.P.P., non essendo dubbio che gli omicidi attribuiti al IT rientrino a pieno titolo nel programma criminoso dell'associazione mafiosa denominata " a VA", perché commessi al fine di garantire alla detta associazione il predominio sulle altre consorterie criminali.
Precisa che il IT è stato raggiunto da un mandato di cattura emesso in data 1/8/1986 per il reato di cui all'art. 416-bis C.P. e rimesso in libertà il 7/7/1987 per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva. Successivamente è stato raggiunto da mandato di cattura emesso il 29/6/1989 dal Giudice Istruttore per il medesimo reato ed è stato nuovamente scarcerato in data 12/7/1990, sempre per decorrenza dei termini. Poi è stato interessato dall'ordinanza di custodia cautelare del 13/3/1991 per il reato di cui all'art. 416-bis C.P. e dal successivo provvedimento coercitivo del 22/3/1995 (cosiddetta Operazione Nettuno) e la sua custodia cautelare è cessata il 12/5/1995.
Poi è stato colpito dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catania il 5/6/1997 per i medesimi fatti di cui oggi si tratta;
ma tale ordinanza è stata dichiarata inefficace in data 30/6/1997 a norma dell'art. 309, comma 5^, C.P,P., in quanto le dichiarazioni rese dal RO non risultavano comprese tra gli atti trasmessi dall'A.G. procedente, nonostante fossero state trasmesse al G.I.P..
Il ricorrente sostiene che i delitti ascritti al IT rientrano indubbiamente nel programma criminoso della presunta associazione di cui egli avrebbe fatto parte;
e, quindi, sarebbe applicabile l'art.297, comma 3^, C.P.P., con la conseguenza che il termine di custodia cautelare deve essere calcolato dal momento in cui è stato eseguito il primo provvedimento. Aggiunge che è abbondantemente decorso il termine massimo di custodia cautelare per il delitto di associazione di tipo mafioso al quale gli omicidi sono connessi e che, quindi, l'ordinanza cautelare deve essere annullata, ai sensi dell'art. 297, comma 3^, C.P.P.. Precisa di essere stato sottoposto a custodia cautelare per il medesimo reato associativo (partecipazione al clan "VA") dall'1/8/1986 al 7/8/1987; dal 29/6/1989 al 18/7/1990; dal 13/3/1991 al 22/3/1995, oltre al periodo di carcerazione dovuto all'ordinanza 5/6/1997, poi annullata dal Tribunale di Catania. Lamenta che il Tribunale non abbia esaminato tali argomentazioni dedotte in sede di riesame.
Il ricorso è fondato limitatamente all'eccepita omessa decisione sulla scadenza dei termini di custodia cautelare e non per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Invero, per quanto riguarda l'omicidio in danno di SA NC (e reati satelliti). il Tribunale non solo ha valutato come riscontri le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria: ma soprattutto ha valutato le dichiarazioni dei collaboratori ME e AZ, precisando che le stesse erano idonee a riscontrare le dichiarazioni del FI.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha preso in considerazione le divergenza tra le dette dichiarazioni, segnalate dalla difesa;
e ha indicato, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali, nonostante tali divergenze, esse potessero essere ritenute confermative delle dichiarazioni del FI, con la conseguenza di attribuire al complesso indiziario così ottenuto, la gravità richiesta dall'art.273 C.P.P., per l'applicazione della misura cautelare di cui si tratta.
Nè può essere ravvisata illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, per contrasto con l'ordinanza datata 18/7/1997, con la quale lo stesso Tribunale avrebbe annullato il medesimo provvedimento coercitivo nei confronti del coindagato NS AR. Invero, non solo la citata ordinanza non è conosciuta da questa Corte Suprema;
ma l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione denunciabile come vizio di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal raffronto di quest'ultimo provvedimento con altro che non forma oggetto della cognizione di questa Corte Suprema. Altrettanto deve dirsi in ordine all'omicidio di GU AN (e reati satelliti). Invero, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, valutando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FI, riscontrate dagli accertamenti degli inquirenti e dalle dichiarazioni di altro collaborante, ME.
Nè vale osservare che tale ultimo collaborante non ha fatto il nome del IT. Invero, il Tribunale ha tenuto presente tale circostanza, ma ha ritenuto che le dichiarazioni confermassero l'attendibilità di quelle del FI, dato che indicavano la medesima causale e la medesima origine di questa;
ed è noto che l'art. 192, commi 3^ e 4^, C.P.P. trovano applicazione piena solamente in sede di giudizio e non in sede cautelare (nella quale è richiesta la gravità degli inizi e non la prova piena della colpevolezza dell'indagato); e, comunque, i citati commi dell'art. 192 non richiedono una ulteriore automa prova di quanto affermato da una delle persone ivi indicate, ma solamente che le dichiarazioni delle stesse siano "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Le dichiarazioni del ME, pur non indicando specificamente l'attuale indagato, hanno confermato il movente indicato dal FI e le circostanze dalle quali era scaturito il detto movente;
sicché correttamente il Tribunale ha ritenuto confermata l'attendibilità delle dichiarazioni del FI per quanto concerne l'omicidio in esame.
Invece, il ricorso è fondato per quanto riguarda l'omessa pronuncia sulla eccepita scadenza dei termini di custodia cautelare. Vero è che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, tale questione non potrebbe essere dedotta come motivo di riesame, ma dovrebbe formare oggetto di separata istanza. Ma, questa Corte rileva, da un lato, che il Tribunale ha del tutto ignorato la questione di cui si tratta, non prendendola in considerazione neppure per ritenerla inammissibile in sede di riesame;
dall'altro, che quando (come nel caso in esame) una questione di perdita di efficacia della misura cautelare sia stata proposta assieme ad altre questioni relative a vizi genetici della misura cautelare, il giudice del riesame o questa Corte in sede di legittimità devono esaminare direttamente anche la dedotta causa di cessazione della misura cautelare, affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto proporre in altra sede. Tale ultimo indirizzo giurisprudenziale è condiviso da questa Corte ed è stato accolto anche dalle Sezioni Unite Penali, con sentenza 3/ 7/1996, n. 7, imp. Moni, RV 205255. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'omesso esame sul punto concernente la dedotta scadenza dei termini di custodia cautelare, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania, che si uniformerà al principi sopra enunciati (art. 623, lett. a, C.P.P.). Al sensi dell'art. 94, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n.332, deve essere disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'omesso esame sul punto concernente la dedotta scadenza dei termini di custodia cautelare e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 332/95. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998