Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4763
CASS
Sentenza 14 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La qualificazione del rapporto come contratto di alloggio in residence non può essere esclusa per il fatto che il godimento dell'immobile si è protratto per oltre un decennio, poiché se è vero che tale contratto ha carattere transitorio, esso non è però incompatibile con un godimento stabile.

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437, secondo comma cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 447 - bis per le controversie in materia di locazione) concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado. La ritenuta inammissibilità delle cosiddette eccezioni improprie comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata e non un "error in procedendo" ed assume rilievo invalidante solo quando sia decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4763
    Data del deposito : 14 maggio 1999

    Testo completo