Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
La violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella quale sia incorsa la sentenza di primo grado per non aver pronunciato su una domanda della parte, non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione quando non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott. Angelo GIULIANO, Presidente;
- " Francesco SABATINI, Consigliere rel.
- " Giuliano LUCENTINI, "
- " Alberto TALEVI, "
- " Alfonso AMATUCCI, "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EG IO , elett. dom. in Roma , largo Brindisi n. 18 , presso lo studio dell'avv. Alessandro Fubelli , e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calisti in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente
contro
NUOVA AUTOVELOX s.p.a. , in amministrazione straordinaria , in persona del commissario p.t. dott. ing. Riccardo Gallo , elett. dom. in Roma , via Guido d'Arezzo n. 2 , presso lo studio dell'avv. Paolo M. Vitali che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
avverso la sentenza n. 1695 in data 13.3. - 9.5.1996 della Corte di Appello di Roma ( r.g. n. 4497/93 ) . Udita nella pubblica udienza dell'8 febbraio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per la controricorrente l'avv. Paolo Maria Vitali , che ha chiesto il rigetto del ricorso .
Sentito il P.M. , in persona del sost. procuratore generale dott. Umberto Apice , che ha chiesto il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti la locatrice società Nuova Autovelox , in amministrazione straordinaria , intimò a SE GR lo sfratto per morosità dai locali dei quali questi era conduttore ad uso commerciale , e nel contempo lo citò per la convalida dinanzi al OR di Roma . Non avendo l'intimato - il quale , costituitosi in entrambi i procedimenti , aveva chiesto ed ottenuto il termine di grazia - sanato la morosità , con ordinanze del 6 luglio 1988 e 21 aprile 1989 l'adito OR ordinò il rilascio .
Con sentenza del 2 novembre 1992 il Tribunale della stessa sede , dinanzi al quale l'GR aveva riassunto la causa , dato atto che il 21 marzo 1990 i locali erano stati rilasciati , e dichiarata pertanto cessata al riguardo la materia del contendere rilevò che il predetto non aveva formulato alcuna domanda in ordine ad un asserito inadempimento della locatrice essendosi egli , con l'atto di riassunzione , limitato a contestare genericamente le due ordinanze ed a chiederne la sospensione .
Rigettò pertanto la domanda di questi e , in accoglimento di quella riconvenzionalmente proposta dalla locatrice , dichiarò il contratto risolto per effetto dell'accertata morosità dell'GR . Tale decisione , impugnata da quest'ultimo , è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza , ora gravata .
La Corte - " a parte il rilievo , ha precisato , che le circostanze dedotte con i motivi non hanno mai formato oggetto di domande od eccezioni in primo grado , sì che il gravame sarebbe comunque per vari versi inammissibile " - ha osservato che comunque l'appellante non aveva minimamente provato i fatti addotti a sostegno dell'impugnazione ed ha conseguentemente rigettato l'appello . Per la cassazione di tale pronuncia l'GR ha proposto ricorso , affidato a tre motivi , cui la Nuova Autovelox resiste con controricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 277 , 164 e 345 c.p.c. , censura l'affermazione del Tribunale , confermata dalla Corte di Appello - secondo la quale in ordine all'inadempimento della locatrice egli in primo grado non formulò ne' domande ne' eccezioni - , e sostiene che tale affermazione è contrastata dal contenuto del proprio atto di riassunzione dinanzi allo stesso Tribunale , dalle richieste e deduzioni da lui avanzate nel corso della procedura di sfratto , nonché dall'accettazione del contraddittorio da parte della locatrice . Aggiunge che le eccezioni di inadempimento - per omessa consegna dei beni locati con la scrittura del 30.6.1987 e per la non conformità alle norme edilizie del negozio locato con il contratto del 14.1.1986 - sono state tempestivamente riproposte con l'atto di appello .
Con il secondo motivo lo stesso denuncia la violazione degli artt.2697 , 1455 e 1460 c.c. , censura l'affermazione della Corte
territoriale - secondo la quale egli non ha minimamente provato i fatti addotti a sostegno dell'impugnazione - , rileva che la prova emergeva invece dai documenti prodotti e dalla prova per testi richiesta , aggiunge che l'onere di provare di aver adempiuto alla consegna delle cose locate con il contratto del 1987 e dell'esatto adempimento del contratto del 1986 incombeva però sulla locatrice , la quale non lo aveva assolto , e da ciò trae che , derivando ed essendo giustificato il proprio inadempimento dall'inadempimento della stessa locatrice , era infondata la domanda di risoluzione , da questa avanzata , ed era invece fondata quella di risarcimento del danno , da lui proposta.
Con il terzo subordinato motivo allega vizio di motivazione quanto alla affermata mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'appello .
Osserva la Corte che i tre motivi sono strettamente connessi e possono , pertanto , essere esaminati congiuntamente . Relativamente alle domande , che l'GR sostiene di aver avanzato in primo grado in contrapposizione alla domanda risolutoria proposta dalla società ed accolta dai giudici del merito , egli stesso rileva che già il Tribunale aveva negato che egli le avesse in realtà formulate .
Ciò posto , vanamente il ricorrente si richiama agli atti ed agli scritti difensivi della fase pretorile e del giudizio di primo grado , dal momento che , per contrastare tale diniego , egli , essendo rimasto così soccombente , aveva l'onere , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , di proporre uno specifico motivo di appello e di dedurre con esso la violazione dell'art. 112 c.p.c. : il che non risulta dall'atto di appello ( che può essere direttamente esaminato dalla Corte essendo dedotto un error in procedendo : da ultimo , in tal senso , Cass. 25.9.1996 n. 8468 ) , ne' , del resto è allegato dal ricorrente , il quale al predetto atto non si richiama minimamente . Nè soddisfa l'onere suindicato la circostanza che nelle conclusioni dello stesso atto risulta formulata una domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice e di risarcimento del danno , dal momento che , non consentendo l'art.345 c.p.c. la proposizione in appello di domande nuove , in tanto tale domanda poteva essere avanzata , in quanto essa fosse stata già proposta in primo grado : ed avendolo il Tribunale escluso , l'appellante era tenuto a denunciare l'eventuale errore commesso , il che egli omise di fare .
A norma , infatti , del primo comma dell'art. 161 c.p.c. la nullità delle sentenze soggette , per quanto qui rileva , ad appello , può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tale mezzo di impugnazione : dal che segue che , non avendo nella specie l'GR fatto valere l'eventuale vizio di cui all'art.112 c.p.c. nella impugnazione proposta avverso la sentenza del
Tribunale , la relativa questione è rimasta preclusa e non può essere prospettata in sede di legittimità ( Cass.
9.10.1997 n. 9808 ) .
Il carattere meramente processuale , e non sostanziale , della suindicata decisione del Tribunale non esclude tuttavia , che , pur in difetto di impugnazione , la domanda possa essere riproposta in separato giudizio ( Cass.
3.12.1996 n. 10768 ) . Resta conseguentemente assorbita ogni altra censura che investe il merito , ed in particolare la prova della domanda stessa :
essendo , infatti , la decisione impugnata basata su duplice ratio decidendi ( l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda ) , la intervenuta preclusione a far valere i vizi , che riguardano la prima ratio , è di per sè idonea a sorreggerla , e rende pertanto non necessario esaminare i vizi che pretesamente afferiscono alla seconda ratio .
L'art. 345 secondo comma c.p.c. - nel testo originario in vigore , ai sensi dell'art. 90 legge 26.11.1990 n. 353 , alla data della sentenza impugnata - consentiva però alle parti di proporre in appello nuove eccezioni : erratamente , pertanto , in rito , la sentenza impugnata ha fatto derivare l'inammissibilità dell'appello - peraltro pronunciata in via meramente incidentale - dalla omessa formulazione in primo grado delle eccezioni stesse . Nel merito di dette eccezioni , deve rilevarsi che il ricorso investe due questioni : la pretesa omessa consegna , da parte della locatrice , dei beni locati con la scrittura del 30.6.1987 , e la asserita non conformità alle norme edilizie del negozio oggetto del contratto del 14.1.1986 .
Orbene , quanto alla prima , il Tribunale , come accennato in narrativa , dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla esecuzione dello sfratto , richiamando in motivazione , riguardo al rilascio dei locali , l' " atto di sfratto eseguito e di immissione in possesso a mezzo della forza pubblica in data 21 marzo 1990 " : punto della decisione che non fu investito da specifico motivo di appello .
Il giudicato interno , che sul punto si è conseguentemente formato , sul quale il giudice d'appello non si è pronunciato , e che pertanto ben può essere rilevato d'ufficio in sede di legittimità ( Cass. sez. un. 29.11.1996 n. 10679 ) , è evidentemente in contrasto con l'eccezione in esame e rende ragione - in tal senso corretta , ai sensi dell'art. 384 cpv. c.p.c. , la motivazione della decisione impugnata - della adottata pronuncia di rigetto .
Legittimamente , invece , la Corte di appello non ha pronunciato in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato locato : tale questione aveva formato infatti oggetto di domanda di annullamento ( punto 5 dell'atto di appello ) , e non anche di eccezione , sicché per tale domanda valgono i rilievi di cui sopra Il ricorso deve pertanto essere respinto , con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese .
p.q.m.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , liquidate in lire 179.000.oltre lire 2.500.000 ( duemilionicinquecentomila ) di onorari in favore della controricorrente .
Così deciso in Roma , nella camera di consiglio della Corte , l'8 febbraio 1999 .
DEPOSIATA IN CANCELLERIA IL 10 MAGGIO 1999.