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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 Domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to G. B. Luciano che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to Melania Delogu in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1 Mauro Carenti in forza di procura in atti. APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 251/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di risarcimento da perdita di chance per mancata attribuzione di posizione organizzativa;
risarcimento danni da dequalificazione. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) confermare la condanna dell' , oggi Gestione Regionale Parte_2 Sanitaria Liquidatoria della , in persona del suo Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno patrimoniale da quantificarsi, però, in parziale riforma della impugnata Sentenza, quantomeno in misura corrispondente agli emolumenti che la avrebbe percepito dal momento Pt_1 della ingiusta mancata nomina alla Posizione Organizzativa attribuita con Part 1 di Sassari e fino al maggio Parte_4 2014, ovvero la veriore accertanda in corso di causa;
oltre ad un equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito;
oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA In via principale, rigettare l'appello interposto per i motivi di cui in espositiva, con vittoria di spese e compensi professionali ovvero compensazione delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso notificato in data 09.09.2021 Parte_1 Cont ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa denominata “Ufficio Infermieristico Distretto di Alghero”, nella misura delle relative indennità non percepite maggiorate di interessi e rivalutazione, a seguito della adozione della deliberazione del Direttore Generale della n. 502 del 21.04.2010, dichiarata illegittima, per mancata Parte_5 acquisizione di pareri previsti dal Regolamento aziendale, con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di Sassari n.88/2014 del 16.04.2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26966 del 22.10.2019. Cont
regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate”. La causa, istruita mediante prova documentale, è definita con la sentenza n. 251/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di accoglimento parziale del ricorso, con condanna della resistente al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di perdita di chance, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite. Segnatamente, il Tribunale, richiamato il precedente giudizio con cui è accertata, con sentenza passata in giudicato, la violazione del procedimento di attribuzione della posizione organizzativa “Ufficio infermieristico distretto di Alghero”, nel procedere all'esame della domanda risarcitoria per perdita di chance, da un lato, rigetta l'eccezione di prescrizione atteso che il relativo diritto decorre dalla pronuncia della Corte di Cassazione, dall'altro lato, prende atto dell'inerzia dell'amministrazione resistente nel rinnovare la procedura volta all'attribuzione della posizione organizzativa. Per l'effetto, nel procedere alla valutazione dell'elevata possibilità per la ricorrente di ottenere la posizione organizzativa, il Tribunale afferma che l'essere la ricorrente
“dipendente nel profilo professionale DS, in servizio presso il Distretto Pt_3 Sanitario di Alghero con la qualifica di Responsabile Ufficio Infermieristico del Distretto;
nell'essere già stata titolare della Posizione Organizzativa dal 2007 al 2010; nel possedere il titolo professionale, l'Abilitazione alle funzioni direttive, la Laurea in Scienze Infermieristiche;
nell'aver lavorato alle dipendenze del CP_2 prima in qualità di Responsabile dell'Assistenza Infermieristica presso l' n. Pt_3 Co
(dall'82 al 90) e presso l' (dal 90 al 98) divenendo Collaboratore CP_4 Professionale Sanitario Infermiere con incarico di mansioni superiori di Caposala e di Coordinamento dal '99 al 2003; nell'aver svolto, dal 2003 presso l'Ospedale Marino di Alghero, le funzioni di Coordinamento Infermieristico presso la Struttura Complessa Ortopedia Donne;
nell'aver svolto attività di docenza presso le Scuole Infermieri o in corsi professionali Enaip e C.I.F. nonché attività di tutoraggio e/o didattica anche in iniziative assunte da altre , sono requisiti Pt_3 che, tenuto conto delle indicazioni del regolamento di attribuzione, depongono per una buona probabilità di superare la selezione. Quindi, considerato che i partecipanti a quest'ultima erano 8, liquida in 1/8 il danno patito dalla per la perdita dell'indennità di posizione per due anni, Pt_1 corrispondente a € 1.800,00.
2 Avverso tale sentenza propone appello la cui resiste, con memoria, la Pt_1 Gestione Liquidatoria Regionale . Controparte_5
La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) errata base di calcolo del risarcimento del danno atteso che, a fronte della durata quadriennale dell'incarico di posizione organizzativa (per un totale di € 28.800.,00), il Tribunale considera soltanto due anni (pari a € 14.400,00), liquidando un importo inferiore rispetto a quello calcolato.
2) errata ripartizione dell'indennità prevista per la posizione organizzativa tra tutti e otto i partecipanti alla selezione per detta posizione atteso che una volta riconosciuta la buona probabilità di ottenere l'attribuzione di detta posizione, il Tribunale deve riconoscerla soltanto a lei e non anche agli altri partecipanti, o comunque deve riconoscerla in misura proporzionale alle significative chances di ottenere la nomina a P.O.
3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale. Infatti, la mancata assegnazione della detta posizione organizzativa si riverbera sulla sua successiva carriera non avendo ella ottenuto quest'ultima neppure in occasione della successiva deliberazione ( peraltro, oggetto di separato giudizio), oltre che determinare un depauperamento professionale: infatti, fino al pensionamento, essa ha svolto mansioni di coordinamento presso la struttura di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Alghero, attività meno qualificante sul piano formativo oltre che meno conveniente economicamente atteso il diverso peso professionale ed economico dell'incarico di coordinamento rispetto a quello di P.O.. In proposito, insiste per l'ammissione del capo di prova articolato nel primo grado di giudizio.
4) insiste per la rideterminazione delle spese processuali per effetto dell'accoglimento dell'appello. I primi due motivi sono condivisibili, il quarto è assorbito mentre il terzo è infondato. In particolare, si osserva che effettivamente il Tribunale erra nell'indicare la base di calcolo su cui determinare il danno da perdita di chance sulla misura dell'indennità prevista per due anni in luogo della effettiva durata quadriennale dell'incarico di P.O. per cui è giudizio: pertanto, l'importo complessivo dell'indennità di posizione ammonta a € 28.800,00 (€ 7.200,00 x 4). Il Tribunale erra altresì allorquando, pur riconoscendo che la ha buone Pt_1 probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa “Ufficio infermieristico distretto di Alghero”, ripartisce l'indennità in questione in 8 parti uguali tra tutti i partecipanti all'assegnazione del posto. Evidente l'errore logico prima ancora che giuridico atteso che la ripartizione dell'indennità in questione in parti uguali tra tutti gli 8 partecipanti equivale ad affermare che tutti i partecipanti hanno identica probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa: in tale modo trova smentita la
3 contraria affermazione della “non trascurabile probabilità” della di superare Pt_1 la selezione. Inoltre, la motivazione del Tribunale non tiene presente che la posizione organizzativa da assegnare è unica e, dunque, soltanto uno dei candidati è destinato a ricoprirla sì che la comparazione dei partecipanti tramite il raffronto delle rispettive esperienze e capacità lavorative è volta proprio al fine di individuare detto unico candidato quale più meritevole a ricoprire detto ruolo: individuazione che non è logicamente coerente con la tesi della ripartizione dell'indennità di posizione tra tutti gli otto aspiranti. Non si ritiene, invece, fondata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale coincidente con l'asserito demansionamento professionale (cfr. Cass. Civ. n. 25174/2025). Invero, pur rilevando che effettivamente il Tribunale omette l'esame della domanda in questione, si osserva che l'appellante, oltre a non dedurre alcun pregiudizio di natura non patrimoniale, non allega di essere stata adibita a mansioni diverse da quelle per le quali è assunta o a mansioni non equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle non corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita Inoltre, l'attribuzione di posizione organizzativa determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass. Civ. n. 16139/2024) sì che anche sotto questo profilo non è possibile configurare la perdita di professionalità. Inoltre, nel caso di specie, la stessa appellante sottolinea di avere promosso separato giudizio per il risarcimento del danno da mancata assegnazione della posizione organizzativa in occasione della successiva selezione, ossia per quel danno economico unico ad essere azionato nel presente giudizio anche sotto il profilo risarcitorio connesso all'asserita perdita di professionalità e di possibili ulteriori percorsi della carriera professionale (per vero, neppure genericamente descritti). In ordine alla disciplina delle spese processuali dell'intero giudizio, la Corte ritiene che queste vadano liquidate secondo la previsione dell'art. 91 c.p.c. atteso che è il comportamento dell'amministrazione appellata ad avere causato il presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 251/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere alla l'importo di € 28.800,00 a titolo Pt_1 di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.800,00
4 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
5
Parte_1 Domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to G. B. Luciano che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to Melania Delogu in forza di procura in atti, APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1 Mauro Carenti in forza di procura in atti. APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 251/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di risarcimento da perdita di chance per mancata attribuzione di posizione organizzativa;
risarcimento danni da dequalificazione. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) confermare la condanna dell' , oggi Gestione Regionale Parte_2 Sanitaria Liquidatoria della , in persona del suo Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno patrimoniale da quantificarsi, però, in parziale riforma della impugnata Sentenza, quantomeno in misura corrispondente agli emolumenti che la avrebbe percepito dal momento Pt_1 della ingiusta mancata nomina alla Posizione Organizzativa attribuita con Part 1 di Sassari e fino al maggio Parte_4 2014, ovvero la veriore accertanda in corso di causa;
oltre ad un equa somma quale ristoro per il depauperamento professionale subito;
oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA In via principale, rigettare l'appello interposto per i motivi di cui in espositiva, con vittoria di spese e compensi professionali ovvero compensazione delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso notificato in data 09.09.2021 Parte_1 Cont ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa denominata “Ufficio Infermieristico Distretto di Alghero”, nella misura delle relative indennità non percepite maggiorate di interessi e rivalutazione, a seguito della adozione della deliberazione del Direttore Generale della n. 502 del 21.04.2010, dichiarata illegittima, per mancata Parte_5 acquisizione di pareri previsti dal Regolamento aziendale, con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di Sassari n.88/2014 del 16.04.2014, confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26966 del 22.10.2019. Cont
regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate”. La causa, istruita mediante prova documentale, è definita con la sentenza n. 251/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di accoglimento parziale del ricorso, con condanna della resistente al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di perdita di chance, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite. Segnatamente, il Tribunale, richiamato il precedente giudizio con cui è accertata, con sentenza passata in giudicato, la violazione del procedimento di attribuzione della posizione organizzativa “Ufficio infermieristico distretto di Alghero”, nel procedere all'esame della domanda risarcitoria per perdita di chance, da un lato, rigetta l'eccezione di prescrizione atteso che il relativo diritto decorre dalla pronuncia della Corte di Cassazione, dall'altro lato, prende atto dell'inerzia dell'amministrazione resistente nel rinnovare la procedura volta all'attribuzione della posizione organizzativa. Per l'effetto, nel procedere alla valutazione dell'elevata possibilità per la ricorrente di ottenere la posizione organizzativa, il Tribunale afferma che l'essere la ricorrente
“dipendente nel profilo professionale DS, in servizio presso il Distretto Pt_3 Sanitario di Alghero con la qualifica di Responsabile Ufficio Infermieristico del Distretto;
nell'essere già stata titolare della Posizione Organizzativa dal 2007 al 2010; nel possedere il titolo professionale, l'Abilitazione alle funzioni direttive, la Laurea in Scienze Infermieristiche;
nell'aver lavorato alle dipendenze del CP_2 prima in qualità di Responsabile dell'Assistenza Infermieristica presso l' n. Pt_3 Co
(dall'82 al 90) e presso l' (dal 90 al 98) divenendo Collaboratore CP_4 Professionale Sanitario Infermiere con incarico di mansioni superiori di Caposala e di Coordinamento dal '99 al 2003; nell'aver svolto, dal 2003 presso l'Ospedale Marino di Alghero, le funzioni di Coordinamento Infermieristico presso la Struttura Complessa Ortopedia Donne;
nell'aver svolto attività di docenza presso le Scuole Infermieri o in corsi professionali Enaip e C.I.F. nonché attività di tutoraggio e/o didattica anche in iniziative assunte da altre , sono requisiti Pt_3 che, tenuto conto delle indicazioni del regolamento di attribuzione, depongono per una buona probabilità di superare la selezione. Quindi, considerato che i partecipanti a quest'ultima erano 8, liquida in 1/8 il danno patito dalla per la perdita dell'indennità di posizione per due anni, Pt_1 corrispondente a € 1.800,00.
2 Avverso tale sentenza propone appello la cui resiste, con memoria, la Pt_1 Gestione Liquidatoria Regionale . Controparte_5
La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) errata base di calcolo del risarcimento del danno atteso che, a fronte della durata quadriennale dell'incarico di posizione organizzativa (per un totale di € 28.800.,00), il Tribunale considera soltanto due anni (pari a € 14.400,00), liquidando un importo inferiore rispetto a quello calcolato.
2) errata ripartizione dell'indennità prevista per la posizione organizzativa tra tutti e otto i partecipanti alla selezione per detta posizione atteso che una volta riconosciuta la buona probabilità di ottenere l'attribuzione di detta posizione, il Tribunale deve riconoscerla soltanto a lei e non anche agli altri partecipanti, o comunque deve riconoscerla in misura proporzionale alle significative chances di ottenere la nomina a P.O.
3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale. Infatti, la mancata assegnazione della detta posizione organizzativa si riverbera sulla sua successiva carriera non avendo ella ottenuto quest'ultima neppure in occasione della successiva deliberazione ( peraltro, oggetto di separato giudizio), oltre che determinare un depauperamento professionale: infatti, fino al pensionamento, essa ha svolto mansioni di coordinamento presso la struttura di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Alghero, attività meno qualificante sul piano formativo oltre che meno conveniente economicamente atteso il diverso peso professionale ed economico dell'incarico di coordinamento rispetto a quello di P.O.. In proposito, insiste per l'ammissione del capo di prova articolato nel primo grado di giudizio.
4) insiste per la rideterminazione delle spese processuali per effetto dell'accoglimento dell'appello. I primi due motivi sono condivisibili, il quarto è assorbito mentre il terzo è infondato. In particolare, si osserva che effettivamente il Tribunale erra nell'indicare la base di calcolo su cui determinare il danno da perdita di chance sulla misura dell'indennità prevista per due anni in luogo della effettiva durata quadriennale dell'incarico di P.O. per cui è giudizio: pertanto, l'importo complessivo dell'indennità di posizione ammonta a € 28.800,00 (€ 7.200,00 x 4). Il Tribunale erra altresì allorquando, pur riconoscendo che la ha buone Pt_1 probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa “Ufficio infermieristico distretto di Alghero”, ripartisce l'indennità in questione in 8 parti uguali tra tutti i partecipanti all'assegnazione del posto. Evidente l'errore logico prima ancora che giuridico atteso che la ripartizione dell'indennità in questione in parti uguali tra tutti gli 8 partecipanti equivale ad affermare che tutti i partecipanti hanno identica probabilità di ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa: in tale modo trova smentita la
3 contraria affermazione della “non trascurabile probabilità” della di superare Pt_1 la selezione. Inoltre, la motivazione del Tribunale non tiene presente che la posizione organizzativa da assegnare è unica e, dunque, soltanto uno dei candidati è destinato a ricoprirla sì che la comparazione dei partecipanti tramite il raffronto delle rispettive esperienze e capacità lavorative è volta proprio al fine di individuare detto unico candidato quale più meritevole a ricoprire detto ruolo: individuazione che non è logicamente coerente con la tesi della ripartizione dell'indennità di posizione tra tutti gli otto aspiranti. Non si ritiene, invece, fondata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da depauperamento professionale coincidente con l'asserito demansionamento professionale (cfr. Cass. Civ. n. 25174/2025). Invero, pur rilevando che effettivamente il Tribunale omette l'esame della domanda in questione, si osserva che l'appellante, oltre a non dedurre alcun pregiudizio di natura non patrimoniale, non allega di essere stata adibita a mansioni diverse da quelle per le quali è assunta o a mansioni non equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle non corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita Inoltre, l'attribuzione di posizione organizzativa determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass. Civ. n. 16139/2024) sì che anche sotto questo profilo non è possibile configurare la perdita di professionalità. Inoltre, nel caso di specie, la stessa appellante sottolinea di avere promosso separato giudizio per il risarcimento del danno da mancata assegnazione della posizione organizzativa in occasione della successiva selezione, ossia per quel danno economico unico ad essere azionato nel presente giudizio anche sotto il profilo risarcitorio connesso all'asserita perdita di professionalità e di possibili ulteriori percorsi della carriera professionale (per vero, neppure genericamente descritti). In ordine alla disciplina delle spese processuali dell'intero giudizio, la Corte ritiene che queste vadano liquidate secondo la previsione dell'art. 91 c.p.c. atteso che è il comportamento dell'amministrazione appellata ad avere causato il presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 251/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere alla l'importo di € 28.800,00 a titolo Pt_1 di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.800,00
4 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
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