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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI TO Presidente dott.ssa MO HI Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2025 promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Ida Clausi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio delo difensore sito in Firenze, Via Pier Capponi n. 21,
Ricorrente nei riguardi di:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, residente a [...], rappresentato C.F._3
e difeso dall'avv. Luca Nasciuti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Reggio Emilia, Largo M. Gerra n. 3
Resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 30/06/2025)
Avente ad oggetto: Modifica dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minori
Posta in decisione sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note scritte di trattazione del 25/11/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale di: “accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig.
e disporre un assegno di mantenimento pari ad € 700,00, o quella maggiore o Parte_2 minore ritenuta di giustizia, per entrambe le minori, Voglia altresì il Giudice disporre il versamento delle spese straordinarie decorrenti sin dal mese di dicembre 2023, previa esibizione di idonea documentazione fiscale, ma senza preventivo accordo con il padre,
[...]
attesa la inidoneità del medesimo a valutare le effettive esigenze delle minori per la Pt_2 sua discontinua frequentazione. Voglia, infine, valutate le effettive condizioni economiche del sig. e risultate queste insufficienti, valutare l'opportunità di citare a giudizio gli Parte_2 altri ascendenti, in ordine di prossimità, del sig. affinché possano fornire, ai Parte_2 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 316bis c.c. al medesimo i mezzi necessari per adempiere ai suoi doveri nei confronti delle figlie. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Parte resistente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del
30/5/2025 e nelle memorie ex art. 473 bis.17 n.1 e n.3 c.p.c.: “in via principale: respingere ogni domanda avanzata dalla ricorrente, così come formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: disporre che corrisponda a a Parte_2 Parte_1
Pers Per_ titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , la somma mensile non superiore ad €. 250,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
valutare le effettive condizioni economiche di
[...]
e e risultate queste insufficienti, valutare l'opportunità di chiamare in Pt_2 Parte_1 causa gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, di e affinché Parte_2 Parte_1 possano fornire ai medesimi il sostegno necessario per adempiere ai doveri genitoriali nei confronti delle figlie minori” .
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso regolarmente notificato del 7/4/2025, ha adìto questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie minori Per_3
2 (23/04/2010) e (11/04/2012), nate nel corso della convivenza more uxorio con Per_4
cessata nel 2012; in particolare la ricorrente ha chiesto, a modifica del decreto Parte_2 del Tribunale di Bologna del 16/2/2016, l'aumento dell'assegno di mantenimento paterno, attualmente fissato in e. 200,00 per ciascuna figlia, in considerazione dell'aumento dell'età delle minori e degli accresciuti oneri di accudimento e cura gravanti sulla madre, tenuto conto che le due figlie vedono il padre una volta a settimana nell'ambito di incontri protetti organizzati dai SS.SS.; la ricorrente ha, altresì, chiesto al Tribunale di porre a carico del Pt_2
l'onere di pagare le spese straordinarie a far data dall'anno 2023, previa esibizione di idonea documentazione fiscale e, in futuro, anche in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, stante l'inidoneità dell'ex compagno a valutare le necessità di vita delle minori a causa della limitata frequentazione con esse intrattenuta e della patologia della quale egli soffre da tempo
(schizofrenia paranoide), certificata nell'anno 2022; si è costituito in giudizio Parte_2 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza;
in via riconvenzionale, il resistente ha chiesto la riduzione ad e. 250,00 mensili del proprio contributo per il mantenimento delle due figlie, in ragione della assenza di redditi da lavoro connessa alla sua riconosciuta incapacità lavorativa;
all'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno intrapreso trattative per addivenire ad una bonaria composizione della lite;
preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il G.D. ha invitato le parti a depositare note di trattazione, nelle quali hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate, ponendo successivamente la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Preliminarmente va rigettata la domanda della ricorrente di valutare “l'opportunità di citare a giudizio gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, del sig. affinché Parte_2 possano fornire, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 316bis c.c. al medesimo i mezzi necessari per adempiere ai suoi doveri nei confronti delle figlie”, atteso che spetta alla parte individuare i soggetti passivi delle proprie domande, che vanno formulate dalla stessa sulla base del petitum, enucleando la specifica causa petendi e svolgendo le deduzioni fattuali e giuridiche, nonché richieste istruttorie che reputi necessarie a supportare le proprie domande nei confronti dei soggetti evocati in giudizio;
va, analogamente e per gli stessi motivi, rigettata l'identica domanda, formulata in via riconvenzionale, dal resistente.
3 3. Nel merito, va premesso che l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni economiche per il mantenimento di un minore presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento giudiziale del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambe le parti, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Tanto premesso, occorre procedere, ai fini della decisione da assumere, ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la ha dichiarato di non essere tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo un Pt_1
Isee inferiore ad e.
5.000 annui (v. doc. 5 allegato al ricorso: Isee anno 2024, pari ad e.
1.651,34); la stessa vive in un immobile preso in affitto in zona Reggello (FI), per il quale sostiene un canone di locazione di e. 500,00 mensili;
dall'esame degli estratti conto risulta che la ricorrente ha ricevuto nell'ultimo triennio svariati bonifici, aventi come causale 'donazione'
o 'prestito', sovente provenienti dal medesimo soggetto ( Simona di Persona_5
, , corrisposti con cadenza regolare e con importo identico (circa e. CP_1 Persona_6
1.300,00 ciascuno), di tal chè emerge che la stessa può contare su introiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati;
la ricorrente percepisce, inoltre, in via esclusiva l'Assegno Unico Universale per le due figlie minori, pari a e. 400,00 mensili;
b) il non svolge da anni alcuna attività Pt_2 lavorativa, essendogli stata riconosciuta in data 31/08/2023 e 25/09/2023 (poi confermata in data 16/10/2025) l'invalidità lavorativa nella misura del 75% a causa della patologia dalla quale risulta affetto;
lo stesso percepisce per la sua patologia un assegno mensile di assistenza pari ad e. 343,66, importo inferiore a quello dovuto mensilmente alla per il Pt_1 mantenimento indiretto della prole, pari ad e. 400,00 mensili, dovendosi osservare che, nel corso degli anni, il mantenimento economico delle minori è stato fornito dai nonni paterni, i quali hanno bonificato mensilmente alla l'importo dovuto dal figlio fino al mese di Pt_1 novembre 2024, epoca di interruzione dei rapporti ctra la nonna paterna e la nuora, a seguito di una lite sorta in ragione del ritardo con il quale la nonna ha portato una delle bambine in ospedale, dopo che la stessa si era fratturata una clavicola durante il tempo di permanenza presso il padre.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili i presupposti per accogliere la richiesta della ricorrente di aumento del contributo economico mensile a carico di Pt_2
(e. 200,00 per ciascuna figlia, oltre a rivalutazione annuale Istat), tenuto conto degli
[...]
4 elementi sulla capacità economica dello stesso sopra ricostruiti;
in particolare, non vi è stato alcun miglioramento delle condizioni economiche del rispetto all'epoca di adozione del Pt_2 decreto del 2016 da parte del Tribunale di Bologna, allorquando le parti si accordarono per l'importo di e. 200,00 a figlia, tenuto conto che il resistente è successivamente risultato sempre più inidoneo a svolgere attività lavorativa da arrivare a possedere, quale unico introito di liquidità, l'indennità di assistenza, percepita dal mese di novembre 2023, peraltro di importo inferiore all'onere economico su di esso gravante.
4. Va, parimenti, rigettata la domanda formulata in via riconvenzionale dal resistente, di diminuzione dell'onere contributivo nella misura di e. 250,00 complessivi per il mantenimento delle due minori, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita delle stesse con l'aumentare dell'età, di tal chè il contributo non risulta riducibile senza comprimere le esigenze di vita basilari delle minori, dovendosi evidenziare che il comunque riuscito a Pt_2 far fronte a propri oneri di mantenimento della prole minorenne (anche grazie, come risulta dagli estratti conto, all'aiuto dei familiari).
5. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle spese straordinarie affrontate dalla madre e non versate dal padre, dal mese di dicembre
2023 ad oggi, anche in assenza di un preventivo accordo tra i due genitori, la stessa deve essere rigettata, dovendo tale domanda essere formulata in separato giudizio.
6. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le Parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contradditorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata Parte_2
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
5 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa
MO HI
La Presidente La Giudice
Relatore
VI TO MO
HI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI TO Presidente dott.ssa MO HI Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2025 promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Ida Clausi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio delo difensore sito in Firenze, Via Pier Capponi n. 21,
Ricorrente nei riguardi di:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, residente a [...], rappresentato C.F._3
e difeso dall'avv. Luca Nasciuti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Reggio Emilia, Largo M. Gerra n. 3
Resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 30/06/2025)
Avente ad oggetto: Modifica dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minori
Posta in decisione sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Parte resistente ha concluso come da note scritte di trattazione del 25/11/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale di: “accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig.
e disporre un assegno di mantenimento pari ad € 700,00, o quella maggiore o Parte_2 minore ritenuta di giustizia, per entrambe le minori, Voglia altresì il Giudice disporre il versamento delle spese straordinarie decorrenti sin dal mese di dicembre 2023, previa esibizione di idonea documentazione fiscale, ma senza preventivo accordo con il padre,
[...]
attesa la inidoneità del medesimo a valutare le effettive esigenze delle minori per la Pt_2 sua discontinua frequentazione. Voglia, infine, valutate le effettive condizioni economiche del sig. e risultate queste insufficienti, valutare l'opportunità di citare a giudizio gli Parte_2 altri ascendenti, in ordine di prossimità, del sig. affinché possano fornire, ai Parte_2 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 316bis c.c. al medesimo i mezzi necessari per adempiere ai suoi doveri nei confronti delle figlie. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Parte resistente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del
30/5/2025 e nelle memorie ex art. 473 bis.17 n.1 e n.3 c.p.c.: “in via principale: respingere ogni domanda avanzata dalla ricorrente, così come formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: disporre che corrisponda a a Parte_2 Parte_1
Pers Per_ titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , la somma mensile non superiore ad €. 250,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
valutare le effettive condizioni economiche di
[...]
e e risultate queste insufficienti, valutare l'opportunità di chiamare in Pt_2 Parte_1 causa gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, di e affinché Parte_2 Parte_1 possano fornire ai medesimi il sostegno necessario per adempiere ai doveri genitoriali nei confronti delle figlie minori” .
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso regolarmente notificato del 7/4/2025, ha adìto questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie minori Per_3
2 (23/04/2010) e (11/04/2012), nate nel corso della convivenza more uxorio con Per_4
cessata nel 2012; in particolare la ricorrente ha chiesto, a modifica del decreto Parte_2 del Tribunale di Bologna del 16/2/2016, l'aumento dell'assegno di mantenimento paterno, attualmente fissato in e. 200,00 per ciascuna figlia, in considerazione dell'aumento dell'età delle minori e degli accresciuti oneri di accudimento e cura gravanti sulla madre, tenuto conto che le due figlie vedono il padre una volta a settimana nell'ambito di incontri protetti organizzati dai SS.SS.; la ricorrente ha, altresì, chiesto al Tribunale di porre a carico del Pt_2
l'onere di pagare le spese straordinarie a far data dall'anno 2023, previa esibizione di idonea documentazione fiscale e, in futuro, anche in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, stante l'inidoneità dell'ex compagno a valutare le necessità di vita delle minori a causa della limitata frequentazione con esse intrattenuta e della patologia della quale egli soffre da tempo
(schizofrenia paranoide), certificata nell'anno 2022; si è costituito in giudizio Parte_2 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza;
in via riconvenzionale, il resistente ha chiesto la riduzione ad e. 250,00 mensili del proprio contributo per il mantenimento delle due figlie, in ragione della assenza di redditi da lavoro connessa alla sua riconosciuta incapacità lavorativa;
all'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno intrapreso trattative per addivenire ad una bonaria composizione della lite;
preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il G.D. ha invitato le parti a depositare note di trattazione, nelle quali hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate, ponendo successivamente la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Preliminarmente va rigettata la domanda della ricorrente di valutare “l'opportunità di citare a giudizio gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, del sig. affinché Parte_2 possano fornire, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 316bis c.c. al medesimo i mezzi necessari per adempiere ai suoi doveri nei confronti delle figlie”, atteso che spetta alla parte individuare i soggetti passivi delle proprie domande, che vanno formulate dalla stessa sulla base del petitum, enucleando la specifica causa petendi e svolgendo le deduzioni fattuali e giuridiche, nonché richieste istruttorie che reputi necessarie a supportare le proprie domande nei confronti dei soggetti evocati in giudizio;
va, analogamente e per gli stessi motivi, rigettata l'identica domanda, formulata in via riconvenzionale, dal resistente.
3 3. Nel merito, va premesso che l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni economiche per il mantenimento di un minore presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento giudiziale del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambe le parti, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Tanto premesso, occorre procedere, ai fini della decisione da assumere, ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la ha dichiarato di non essere tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo un Pt_1
Isee inferiore ad e.
5.000 annui (v. doc. 5 allegato al ricorso: Isee anno 2024, pari ad e.
1.651,34); la stessa vive in un immobile preso in affitto in zona Reggello (FI), per il quale sostiene un canone di locazione di e. 500,00 mensili;
dall'esame degli estratti conto risulta che la ricorrente ha ricevuto nell'ultimo triennio svariati bonifici, aventi come causale 'donazione'
o 'prestito', sovente provenienti dal medesimo soggetto ( Simona di Persona_5
, , corrisposti con cadenza regolare e con importo identico (circa e. CP_1 Persona_6
1.300,00 ciascuno), di tal chè emerge che la stessa può contare su introiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati;
la ricorrente percepisce, inoltre, in via esclusiva l'Assegno Unico Universale per le due figlie minori, pari a e. 400,00 mensili;
b) il non svolge da anni alcuna attività Pt_2 lavorativa, essendogli stata riconosciuta in data 31/08/2023 e 25/09/2023 (poi confermata in data 16/10/2025) l'invalidità lavorativa nella misura del 75% a causa della patologia dalla quale risulta affetto;
lo stesso percepisce per la sua patologia un assegno mensile di assistenza pari ad e. 343,66, importo inferiore a quello dovuto mensilmente alla per il Pt_1 mantenimento indiretto della prole, pari ad e. 400,00 mensili, dovendosi osservare che, nel corso degli anni, il mantenimento economico delle minori è stato fornito dai nonni paterni, i quali hanno bonificato mensilmente alla l'importo dovuto dal figlio fino al mese di Pt_1 novembre 2024, epoca di interruzione dei rapporti ctra la nonna paterna e la nuora, a seguito di una lite sorta in ragione del ritardo con il quale la nonna ha portato una delle bambine in ospedale, dopo che la stessa si era fratturata una clavicola durante il tempo di permanenza presso il padre.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili i presupposti per accogliere la richiesta della ricorrente di aumento del contributo economico mensile a carico di Pt_2
(e. 200,00 per ciascuna figlia, oltre a rivalutazione annuale Istat), tenuto conto degli
[...]
4 elementi sulla capacità economica dello stesso sopra ricostruiti;
in particolare, non vi è stato alcun miglioramento delle condizioni economiche del rispetto all'epoca di adozione del Pt_2 decreto del 2016 da parte del Tribunale di Bologna, allorquando le parti si accordarono per l'importo di e. 200,00 a figlia, tenuto conto che il resistente è successivamente risultato sempre più inidoneo a svolgere attività lavorativa da arrivare a possedere, quale unico introito di liquidità, l'indennità di assistenza, percepita dal mese di novembre 2023, peraltro di importo inferiore all'onere economico su di esso gravante.
4. Va, parimenti, rigettata la domanda formulata in via riconvenzionale dal resistente, di diminuzione dell'onere contributivo nella misura di e. 250,00 complessivi per il mantenimento delle due minori, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita delle stesse con l'aumentare dell'età, di tal chè il contributo non risulta riducibile senza comprimere le esigenze di vita basilari delle minori, dovendosi evidenziare che il comunque riuscito a Pt_2 far fronte a propri oneri di mantenimento della prole minorenne (anche grazie, come risulta dagli estratti conto, all'aiuto dei familiari).
5. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle spese straordinarie affrontate dalla madre e non versate dal padre, dal mese di dicembre
2023 ad oggi, anche in assenza di un preventivo accordo tra i due genitori, la stessa deve essere rigettata, dovendo tale domanda essere formulata in separato giudizio.
6. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le Parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contradditorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata Parte_2
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
5 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa
MO HI
La Presidente La Giudice
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