CASS
Sentenza 22 dicembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 46825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46825 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 16/06/2021 del Tribunale di Matera - Collegio per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica redatta dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/06/2021 il Tribunale di Matera, Collegio per il riesame, ha rigettato l'appello cautelare proposto da TT AR avverso il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, il precedente 10/05/2021, aveva respinto la richiesta di restituzione della trattrice agricola John Deere, targata AY 509 R, sottoposta a sequestro preventivo in relazione alla contravvenzione di illecito trasporto di rifiuti speciali, prevista dall'art. 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. (1/ Penale Sent. Sez. 3 Num. 46825 Anno 2021 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SE GENNARO Data Udienza: 16/11/2021 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del TT, avv.to Floriano Zullino, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta attualità delle esigenze cautelari. In particolare, assume che i giudici della cautela, nel respingere l'impugnativa del provvedimento reiettivo dell'istanza di dissequestro, avrebbero erroneamente ritenuto perduranti le esigenze preventive, riproponendo tal quali le considerazioni svolte in sede di riesame della misura cautelare, senza tener conto dei sopravvenuti elementi di novità, costituiti, in specie, dalle dichiarazioni rese da DI ZO, dipendente dell'azienda produttrice dei rifiuti speciali illecitamente trasportati, a tenore delle quali, a far data dal sequestro del veicolo, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata e dalla documentazione a riscontro di tale circostanza. Aggiunge, inoltre, che risulterebbe erroneo anche il riferimento al giudicato cautelare formatosi nelle more, in quanto lo stesso non riguarderebbe il ricorrente, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla vicenda, non superabile in considerazione del rapporto di parentela esistente con ZZ Giovanni, titolare dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 324 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto. Sostiene, in specie, che il mezzo meccanico sequestrato è indispensabile per l'aratura dei terreni dell'azienda agricola di cui è titolare il proprietario e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva perseguita, tenuto conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di TT AR è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 324 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che la trattrice agricola caduta in sequestro è indispensabile per l'aratura dei terreni dell'azienda di cui è titolare il proprietario del mezzo e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva, ove si tenga conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. Al riguardo, osserva il Collegio che, al netto della non deducibilità del vizio di motivazione con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse, ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., in materia di sequestro preventivo o probatorio, il provvedimento gravato non presenta neanche il denunziato vizio di violazione di legge, atteso che il mantenimento del vincolo cautelare sul mezzo non contrasta con la tutela costituzionalmente riconosciuta al diritto di proprietà e alla libertà di iniziativa economica, dovendo essi conciliarsi con la salvaguardia di altri diritti del medesimo rango - quali quello alla salute e all'ambiente - che nella vicenda concreta assumono specifico rilievo, in ragione della contravvenzione ipotizzata. D'altro canto, deve pure rilevarsi che l'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede espressamente la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere i reati contemplati dagli artt. 256 e 258, comma 4, d.lgs. cit., la qual cosa, in astratto, giustificherebbe ulteriormente il mantenimento del vincolo. 3. Risulta, invece, fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze cautelari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti, DI ZO, secondo 3 cui, a far data dal sequestro del mezzo di trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata. Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza resa, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in disamina, abbia del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità. Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvenuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza di revoca del presidio cautelare, la qual cosa dà luogo al vizio di violazione di legge, essendosi chiarito nella giurisprudenza di legittimità che debbono ricomprendersi in tale nozione, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche quelle carenze dell'impianto motivazionale di portata così rilevante da tradursi nella sua sostanziale mancanza o da rendere l'argomentato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, pertanto, inidoneo a rivelare l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita l'ulteriore doglianza con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al '111111tat; ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato. 4. Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica redatta dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/06/2021 il Tribunale di Matera, Collegio per il riesame, ha rigettato l'appello cautelare proposto da TT AR avverso il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, il precedente 10/05/2021, aveva respinto la richiesta di restituzione della trattrice agricola John Deere, targata AY 509 R, sottoposta a sequestro preventivo in relazione alla contravvenzione di illecito trasporto di rifiuti speciali, prevista dall'art. 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. (1/ Penale Sent. Sez. 3 Num. 46825 Anno 2021 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SE GENNARO Data Udienza: 16/11/2021 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del TT, avv.to Floriano Zullino, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta attualità delle esigenze cautelari. In particolare, assume che i giudici della cautela, nel respingere l'impugnativa del provvedimento reiettivo dell'istanza di dissequestro, avrebbero erroneamente ritenuto perduranti le esigenze preventive, riproponendo tal quali le considerazioni svolte in sede di riesame della misura cautelare, senza tener conto dei sopravvenuti elementi di novità, costituiti, in specie, dalle dichiarazioni rese da DI ZO, dipendente dell'azienda produttrice dei rifiuti speciali illecitamente trasportati, a tenore delle quali, a far data dal sequestro del veicolo, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata e dalla documentazione a riscontro di tale circostanza. Aggiunge, inoltre, che risulterebbe erroneo anche il riferimento al giudicato cautelare formatosi nelle more, in quanto lo stesso non riguarderebbe il ricorrente, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla vicenda, non superabile in considerazione del rapporto di parentela esistente con ZZ Giovanni, titolare dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 324 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto. Sostiene, in specie, che il mezzo meccanico sequestrato è indispensabile per l'aratura dei terreni dell'azienda agricola di cui è titolare il proprietario e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva perseguita, tenuto conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di TT AR è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 324 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che la trattrice agricola caduta in sequestro è indispensabile per l'aratura dei terreni dell'azienda di cui è titolare il proprietario del mezzo e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva, ove si tenga conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. Al riguardo, osserva il Collegio che, al netto della non deducibilità del vizio di motivazione con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse, ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., in materia di sequestro preventivo o probatorio, il provvedimento gravato non presenta neanche il denunziato vizio di violazione di legge, atteso che il mantenimento del vincolo cautelare sul mezzo non contrasta con la tutela costituzionalmente riconosciuta al diritto di proprietà e alla libertà di iniziativa economica, dovendo essi conciliarsi con la salvaguardia di altri diritti del medesimo rango - quali quello alla salute e all'ambiente - che nella vicenda concreta assumono specifico rilievo, in ragione della contravvenzione ipotizzata. D'altro canto, deve pure rilevarsi che l'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede espressamente la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere i reati contemplati dagli artt. 256 e 258, comma 4, d.lgs. cit., la qual cosa, in astratto, giustificherebbe ulteriormente il mantenimento del vincolo. 3. Risulta, invece, fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze cautelari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti, DI ZO, secondo 3 cui, a far data dal sequestro del mezzo di trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata. Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza resa, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in disamina, abbia del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità. Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvenuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza di revoca del presidio cautelare, la qual cosa dà luogo al vizio di violazione di legge, essendosi chiarito nella giurisprudenza di legittimità che debbono ricomprendersi in tale nozione, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche quelle carenze dell'impianto motivazionale di portata così rilevante da tradursi nella sua sostanziale mancanza o da rendere l'argomentato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, pertanto, inidoneo a rivelare l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita l'ulteriore doglianza con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al '111111tat; ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato. 4. Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2021