Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante.
Commentario • 1
- 1. Prova di fatti negativi nel processo penale? (Cass. 8336/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 13335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13335 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 69
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 30036/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
TT IA;
nei confronti di:
OG UC N. IL 10/07/1937;
RI CH N. IL 30/09/1983;
EL UN N. IL 04/08/1950;
avverso la sentenza n. 10731/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 03/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG.
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per la parte civile CH CA, l'avv. Corrado Limetani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero.
- Udito, per MO LU, l'avv. Maurilio Prioreschi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza del 3 maggio 2012, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MO
LU e IT IC per il reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen., L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 13 e 21 e nei confronti di BO RU per il reato di cui all'art. 57 cod. pen., perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela.
La richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata dal Pubblico Ministero perché, nel corso di una trasmissione televisiva dal titolo "Notti Magiche", andata in onda il 25-10.2010, MO LU quale intervistato e CR IC quale intervistatore, avevano offeso la reputazione del defunto TO CH insinuando un interessamento di quest'ultimo per "truccare" partite di calcio. Il BO era accusato di aver omesso il controllo necessario ad evitare la commissione del reato.
Alla base della decisione del Giudice delle indagini preliminari vi è la constatazione del decorso dei tre mesi previsti dall'art. 124 cod. pen. per la proposizione della querela, calcolati dal 25-10-2010
(la querela era giunta alla Procura della Repubblica di Milano il 28- 1-2011).
2. Ricorrono contro la decisione suddetta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la persona offesa FE CH, a mezzo dell'avv. Corrado Limentani, lamentando, con motivi dall'identico contenuto, la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Deducono che il termine a quo per la proposizione della querela decorre non dal momento del fatto (che, nel caso di specie, è da collocare al 25-10-2010, e non al 23-10-2010, come erroneamente detto in imputazione), ma dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto lesivo;
conoscenza che il CH avrebbe avuto il 16 dicembre 2010, attraverso il sito web denominato YOUTUBE. Lamentano che il giudice non abbia ritenuto credibile le dichiarazioni rese, sul punto, dalla persona offesa e abbia omesso l'applicazione della regola iuris, secondo cui l'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi la deduce e che l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di querela, posto che è principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei fatti negativi non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario, l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa. Del resto, poiché il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la conoscenza del fatto da parte della persona offesa è certa, l'eventuale incertezza circa il momento di tale conoscenza deve essere interpretata a favore del querelante (Cassazione penale, sez. 1^, 28/01/2008, n. 7333). Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice dell'udienza preliminare non si è attenuto a tale principio, poiché, nell'obbiettiva incertezza e in assenza di prova circa il momento in cui la persona offesa venne a conoscenza del reato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ha risolto il dubbio a favore del querelato. Nè paiono dotate di forza logica insuperabile le affermazioni del giudicante, che, argomentando dall'erronea indicazione, contenuta in querela, della data del reato (23 ottobre, invece che 25 ottobre 2011), ha desunto che il CH avesse, verosimilmente, preso visione diretta della trasmissione, giacché il sito web, su cui il CH asserisce di aver visionato il filmato, aveva fatto esatto riferimento alla data del 25 ottobre. Trattasi, in realtà, più che di inferenza logica, di vera e propria aporia, giacché anche l'argomento contrario ha uguale validità: se il CH avesse visto la trasmissione difficilmente si sarebbe sbagliato. Inoltre, niente toglie che abbia annotato mentalmente la data del 23 ottobre dopo aver visionato il filmato sul sito web, invece che per televisione.
È vero che, come ricorda il giudice a quo, la decorrenza del termine per la preposizione della querela non può essere rimessa alla semplice asserzione dell'interessato circa la data di conoscenza del fatto, dato l'evidente interesse a fissarla in un momento per lui ancora utile, ma la difficoltà di stabilire con certezza quando quella conoscenza si sia verificata non può portare a farla coincidere con fatto di reato, giacché, in tal maniera, si supera il dato normativo e si accorcia, indebitamente, il tempo a disposizione della persona offesa per querelarsi. D'altra parte, proprio perché deve farsi riferimento alla conoscenza effettiva del reato da parte di quest'ultima, è possibile al querelato dare la prova di una conoscenza anteriore, trattandosi di dimostrare un fatto positivo, anche a mezzo di presunzioni (purché realmente dimostrative della detta conoscenza).
In conclusione, il superamento del termine di legge per soli tre giorni e il dato, di comune esperienza, che non tutti sono incollati al televisore (anzi, ai molti televisori) per seguire gli innumerevoli programmi ogni giorno mandati in onda, deve portare a ritenere, in assenza di rigorosa prova contraria (che è onere del querelato fornire, anche a mezzo di presunzioni qualificate), tempestiva la querela della persona offesa.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice a quo che si atterrà, nel riesame della questione, al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013