Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, primo comma cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F SAVERIO NITTI 11, presso lo studio GAGLIARDI MILITERNI, difesa dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA RU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN DOMENICO 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRAZZINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PA PI, PA CI, PA IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2305/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avvocato MILITERNI Innocenzo depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6-5/9.12.1993 ST AL, premesso di essere erede legittima, unitamente alla germana RU ed ai nipoti PI, UC e RI AL, della madre RI RO, deceduta a Napoli il 5.3.1992, assumeva che con testamento olografo del 4.4.1987 pubblicato il 19.5.1992 quest'ultima aveva lasciato la quota disponibile all'esponente, disponendo altresì che alla stessa spettasse l'appartamento in Napoli, via Vetreria 12, con obbligo di corrispondere la quota legittima in denaro all'altra figlia RU, ed inoltre aveva lasciato l'appartamento in Napoli, via De Dominicis 8, ai nipoti PI, UC e RI AL, e lo scantinato in Napoli, Corso RI Emanuele 167, ancora ad essa attrice;
aggiungeva che, ottemperando alle disposizioni testamentarie, aveva invitato il Professor Giovanni D'Alfonso a compiere una stima degli immobili, al cui esito era risultato che alla germana RU spettava la somma di lire 280.000.000, peraltro non accettata da quest'ultima; l'esponente conveniva quindi dinanzi al Tribunale di Napoli RU AL nonché PI, UC e RI AL chiedendo che, procedutosi allo scioglimento della comunione, si riconoscesse assegnata all'istante la quota di 5/9 dell'asse ereditario, corrispondente all'appartamento in Napoli, via Vetriera 12 ed allo scantinato pure in Napoli, Corso RI Emanuele 167, che si assegnasse ai nipoti PI, UC e RI AL l'appartamento in Napoli, via De Dominicis 8, ed alla sorella RU la somma corrispondente alla quota di legittima. Si costituivano in giudizio PI, UC e RI AL i quali contestavano il fondamento della domanda, deducendo in particolare che le assegnazioni in favore dell'attrice erano lesive della quota di legittima loro spettante, e chiedevano quindi in via riconvenzionale la riduzione delle disposizioni testamentarie. Si costituiva altresì in giudizio RU AL, la quale deduceva in via riconvenzionale la nullità assoluta del testamento di RI RO nella parte in cui la "de cuius" aveva disposto che la quota di legittima le fosse corrisposta in natura da ST AL, e chiedeva pertanto che, previa declaratoria di invalidità della divisione disposta dalla testatrice, si procedesse alla assegnazione dei beni relitti nel rispetto di quanto stabilito nel testamento. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 26.6.1997 dichiarava aperta la successione testamentaria di RI RO, dichiarava la nullità della divisione di cui al testamento olografo del 4.4.1987 pubblicato il 19.5.1992, dichiarava tuttora in comunione i beni ereditari tra ST AL, RU AL e PI, UC e RI AL, disponendo lo scioglimento della stessa secondo le rispettive quote di 5/9, 2/9 e 2/9 dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale proposta da PI, UC e RI AL e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte di ST AL cui resistevano RU AL, PI, UC e RI AL, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 5.11.1999 rigettava l'appello.
La Corte territoriale rilevava anzitutto, per quanto ancora interessa in questa sede, e con riferimento alla tesi dell'appellante secondo cui dall'esame della scheda testamentaria emergeva la volontà della "de cuius" di assegnare ai nipoti PI, UC e RI beni determinati a titolo di legato in sostituzione di legittima, che in realtà il testamento olografo di RI RO del 4.8.1987 non conteneva alcuna espressione, certa ed univoca, che inducesse a ritenere fondata tale interpretazione, considerato tra l'altro che la sola "institutio ex re certa" non determina di per sè la successione al testatore a titolo di legato. Il giudice di appello riteneva poi infondata la censura dell'appellante relativa alla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della divisione contenuta nel testamento suddetto in quanto fatta dalla testatrice mediante attribuzione alla erede RU AL di una somma di denaro non compresa nella eredità, e quindi con una ragione di credito nei confronti della coerede ST AL;
in proposito richiamava l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per il principio di intangibilità della legittima, i diritti del legittimario debbono trovare soddisfazione con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la divisione in cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui è diviso l'asse ereditario, con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel "relictum", è affetta da nullità.
Avverso tale sentenza ST AL ha proposto un ricorso per Cassazione basato su due motivi cui RU AL ha resistito con controricorso seguito successivamente da una memoria;
PI AL, UC AL e RI AL non hanno svolto attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 551 e 734 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
ST AL lamenta una erronea interpretazione del testamento di RI RO da parte della sentenza impugnata, atteso che in realtà la volontà della testatrice era stata quella non di realizzare una divisione ex art. 734 c.c., ma di attribuire all'esponente la disponibile, all'altra figlia RU AL la quota di riserva, ed ai nipoti PI, UC e RI AL un cespite con valore di legato in sostituzione di legittima;
in tal senso avrebbe dovuto considerarsi che, avendo la RO espressamente riconosciuto il diritto alla quota di legittima in favore della figlia RU, il medesimo riconoscimento avrebbe dovuto fare in favore dei nipoti, qualora avesse voluto attribuire ad essi una quota ideale dell'asse ereditario;
invece l'assenza di ogni predeterminazione di quote astratte rappresentava il chiaro intento della testatrice di riconoscere quali eredi solo le figlie ST e RU e di tacitare le ragioni degli altri legittimari con l'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima. La censura è infondata.
Il giudice di appello ha rilevato che il testamento di RI RO non conteneva alcun espressione certa ed univoca che consentisse di ritenere l'attribuzione ai nipoti PI, UC e RI AL dell'appartamento sito in Napoli, via De Dominicis 8, a titolo di legato.
A tal riguardo la Corte territoriale ha anzitutto richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte per il quale l'"institutio ex re certa" non determina necessariamente la successione al testatore a titolo di legato, dovendo il giudice del merito accertare se in tal modo il "de cuius" abbia inteso attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, cosicché la successione in esso è a titolo universale, o se invece l'individuazione di singoli beni, pesi ed oneri, escluda l'istituzione nell'"universum jus" (vedi tra le più recenti sentenze in tali termini Cass.
4.2.1999 n. 974;
Cass.
1.3.2002 n. 3016). Il giudice di appello ha poi affermato che una manifestazione necessariamente chiara ed inequivocabile dell'intento della testatrice di soddisfare i suddetti eredi legittimari con l'attribuzione di un determinato bene a titolo di legato in sostituzione di legittima non poteva certo essere desunta dalla sola qualificazione come legittima della quota attribuita all'altra erede RU AL.
Pertanto la sentenza impugnata ha proceduto ad una interpretazione del menzionato testamento richiamandosi al suo contenuto letterale, offrendo così adeguata motivazione del suo convincimento;
in proposito la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione della volontà della testatrice, senza peraltro specificare la denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 551 e 734 c.c. ne' chiarire i presunti vizi dell'"iter" argomentativo seguito dal giudice di appello;
la censura è quindi priva di fondamento, poiché, come è noto, l'interpretazione del testamento si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, come appunto nella fattispecie.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 718-734-735 e 737 c.p.c, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
ST AL censura la sentenza impugnata per avere affermato che al testatore non è consentito, nell'ipotesi di divisione ex art. 734 c.c. di comporre la quota del legittimario con denaro non ricompreso nell'asse ereditario;
in tal modo non è stato considerato, assume la ricorrente, che gli articoli 550-551-560 secondo comma 720-733-734 e 590 c.c. dimostrano l'assoluta prevalenza della volontà testamentaria anche nell'ipotesi in cui questa sia affetta da vizi, e che nel nostro ordinamento manca una norma che obblighi il testatore ad assegnare al legittimario una quota in cui rientrino proporzionalmente tutti i beni mobili ed immobili dell'eredità.
La ricorrente assume inoltre, sulla base dell'esame dell'art. 556 c.c, che prescrive, ai fini della determinazione della porzione disponibile, la formazione di una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, che non è stabilito che al legittimario competa una quota di ciascuno dei singoli cespiti di cui è composta la massa, e che quindi la riserva costituisce un limite alla delazione dell'eredità soltanto in senso quantitativo e non qualitativo;
aggiunge che nello stesso senso può argomentarsi dalle disposizioni degli articoli 720 e 722 c.c. che, nell'ipotesi di divisione di immobili non divisibili, prevedono che le ragioni del legittimario possano essere soddisfatte con denaro ricavato dalla loro vendita che, pur non essendo originariamente compreso nell'asse ereditario, ne viene a far parte costituendo il valore monetario dei beni indivisibili venduti;
infine rileva che dalla lettura dell'art. 549 c.c., che prevede il divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari facendo salva l'applicazione delle norme sancite in materia di divisione, si desume il principio che anche i legittimari debbono rispettare i criteri e le modalità adottati dal "de cuius" nell'ipotesi di divisione testamentaria. La censura è infondata.
Il Collegio ritiene di dover condividere il convincimento in proposito espresso dal giudice di appello in conformità dell'orientamento di questa Corte per il quale, per il principio di intangibilità della legittima, i diritti del legittimario devono essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la divisione con cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui è divisa l'eredità, con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel "relictum", è affetta da nullità ex art. 735 primo comma c.c. (Cass.
6.4.1963 n. 886; Cass. 28.6.1968 n. 2202; Cass.
2.10.1974 n. 2560; Cass. 23.3.1992 n. 3599; Cass. 12.9.2002 n. 13310). D'altra parte le censure sollevate dalla ricorrente sono prive di fondamento in quanto, a sostegno del proprio assunto, si richiamano a disposizioni normative regolanti istituti diversi da quello oggetto della presente controversia;
tale considerazione, in particolare, se è evidente per quanto riguarda gli articoli 550 e 556 c.c., disciplinanti rispettivamente il lascito eccedente la porzione disponibile ed i criteri per la determinazione di quest'ultima, è pertinente anche per il riferimento alle norme in materia di divisione operato dalla ricorrente per il tramite dell'art. 549 c.c. (che, nel prescrivere il divieto per il testatore della imposizione di pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, fa salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo 4^ del libro 2^ del codice civile).
Infatti l'argomentazione in proposito svolta dalla ricorrente, per la quale nella divisione testamentaria il testatore avrebbe gli stessi poteri dei coeredi nella divisione da essi posta in essere, trascura la peculiarità della divisione testamentaria rispetto a quella negoziale, come correttamente ritenuto dal giudice di appello;
è infatti chiaro che la facoltà dei condividenti di ripartire i beni oggetto dell'asse ereditario secondo le modalità ritenute più opportune (e dunque anche l'eventualità di stabilire che un coerede soddisfi il proprio diritto, invece che attraverso l'acquisizione di un bene ricompreso nell'asse ereditario, con la percezione dell'equivalente in termini monetari della propria quota e quindi con la previsione di un correlativo obbligo a carico degli altri coeredi) trova la propria legittimità nel consenso di tutti i partecipanti alla divisione (ivi compreso, nell'ipotesi ora prospettata, il beneficiario del conguaglio in denaro), mentre evidentemente un simile accordo è escluso in radice nella divisione testamentaria.
In quest'ultima, d'altra parte, la previsione di un conguaglio in denaro non compreso nell'asse ereditario destinato al soddisfacimento del diritto del legittimario confligge a ben vedere con la natura stessa della divisione, perché il credito così riconosciuto a quest'ultimo rinvia gli effetti attributivi e dispositivi tipici della divisione medesima ad un atto successivo ed eventuale con il quale gli eredi obbligati alla corresponsione del conguaglio procedono al relativo adempimento;
la divisione, pertanto, è priva di effetti reali prima che gli eredi diano esecuzione alla disposizione testamentaria, che si risolve in sostanza in un mero criterio divisionale (vedi in tal senso in motivazione Cass.
2.10.1974 n. 2560), con conseguente violazione della natura reale del diritto del legittimario alla quota ereditaria.
Infine neppure è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui la previsione nella divisione testamentaria di un conguaglio in denaro non proveniente dall'asse ereditario in favore del legittimario non eliderebbe la natura reale del diritto di quest'ultimo, che resterebbe integra fino alla corresponsione dell'equivalente in denaro di esso, cosicché dovrebbe escludersi che il diritto al conguaglio si configuri come un diritto di credito: in senso contrario deve ritenersi che tale diritto, da far valere nei confronti dell'erede o degli eredi indicati dal testatore, trova inevitabilmente la sua collocazione nell'ambito del rapporto obbligatorio, pertanto soggetto, nella sua realizzazione, alle vicende tipiche della materia delle obbligazioni, e dunque ad un esito riscontrabile in termini di adempimento-inadempimento; ne' è dato comprendere come il suddetto diritto del legittimario, prima della sua realizzazione mediante la percezione del conguaglio in denaro, conservi la sua natura reale in presenza di una divisione testamentaria che, come si è visto, non prevede l'attribuzione in favore del riservatario di una porzione del patrimonio ereditario corrispondente alla quota a lui spettante.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 162,65 per spese e di euro 1500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003