Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni di "collaboratori di giustizia" rese oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 16 quater del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modd. in legge 15 marzo 1991 n. 82 sono da ritenere inutilizzabili non solo ai fini della formazione della prova in sede di giudizio ma anche ai fini cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 16249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16249 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 976
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036687/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI CO, N. IL 04/09/1964;
avverso ORDINANZA del 09/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, CHE HA CHIESTO il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. LARATTA F., Prof. GAITO A., che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 09.01.2007 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame - come proposta dall'indagato TI FE del provvedimento emesso il 28.11.2006 dal Gip dello steso Tribunale con il quale gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere aggravata (capo A della rubrica), associazione per delinquere aggravata al fine di compiere traffici di stupefacenti (capo A/9) e commercio continuato e aggravato di ingenti quantitativi di eroina (capo A/10). Vi è poi un addebito in materia di armi da guerra, il capo A/11), per il quale peraltro il Gip non aveva emesso provvedimento restrittivo in ragione dell'ormai prossima scadenza della prescrizione.
Il Tribunale premetteva la ricostruzione della genesi del procedimento, costituito dalla riunione di plurimi filoni d'indagine attorno ad elementi di origine calabrese, costituiti in famiglia mafiosa (in particolare, per quello che qui interessa, la famiglia OV e soci), operanti in sodalizio criminoso nell'hinterland milanese. Ricordava poi come le indagini stesse si fossero giovate dei corposi contributi di alcuni collaboratori di giustizia, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che di operazioni classiche di polizia giudiziaria (perquisizioni, sequestri, pedinamenti, osservazioni, riconoscimenti fotografici, ecc). Lo stesso Tribunale premetteva ancora i parametri da osservare per la corretta valutazione delle chiamate in reità ed in correità e per il giudizio globale sul complesso materiale indiziario e probatorio. Quindi, entrando nel merito, osservavano i giudici del riesame come il TT non avesse mosso alcuna specifica contestazione in ordine ai reati associativi, se non inserita nella più generale gravatoria in ordine agli elementi di colpevolezza raccolti dall'accusa a suo carico.
Per il resto, richiamati ampi brani delle dichiarazioni dei collaboranti (in particolare, sulla posizione, NI TT, DI BE EP, SI DA e TI IE e altri) e delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali, nonché degli ulteriori elementi di indagine, veniva ricostruito il quadro seguente:
- il TT è elemento sicuramente affiliato alla cosca OV;
uomo di rispetto, spesso attorniato da scorta armata, era anche, da qualcuno, considerato "più tosto" dei vertici assoluti del gruppo criminoso;
- egli risultava essere il braccio destro di ER AN, principale uomo di fiducia della consorteria nella zona;
- l'odierno ricorrente era stato presente e determinante nei principali momenti topici dell'attività criminosa del gruppo di appartenenza (acquisto di stupefacenti ed armi, movimento dei denari, riunioni decisorie, ecc);
- in particolare, essendo un ricco imprenditore, con sede e villa in Galbiate, si occupava anche di riciclare in banca i proventi delle attività mafiose in questione.
Tutto ciò era il risultato di conformi dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia, ritenuti sostanzialmente concordi e ben affidabili, riscontrati ampiamente dalle ulteriori fonti conoscitive, intercettazioni in particolare, nonché dagli esiti di molte indagini parallele, confluite anche in sentenze intervenute su porzioni di indagini già concluse.
A fronte di tutto ciò appariva del tutto insostenibile la difesa personale del TT che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva detto che i suoi colloqui erano di tipo scherzoso e che non conosceva quasi nessuno degli altri appartenenti al gruppo (ad onta dei provati incontri, delle telefonate, e dei colloqui diretti, intercorsi). Dunque era ampio e convergente il materiale probatorio d'accusa, tale da indurre giudizio di sicura sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p.. Infine il Tribunale confermava, ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., l'adeguatezza della imposta custodia carceraria, per la rilevante sussistenza delle necessità cautelari, disattendendo in tal senso la prospettazione difensiva dell'incensuratezza, risultando esso indagato già condannato per furto.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il 04.10.2007 l'anzidetto TT che, premesso che il provvedimento impugnato non risultava ancora notificato al difensore, motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a - vizio di motivazione per superficiale e non coordinato vaglio di tutte le emergenze.
Dopo aver ampiamente citato e riportato la giurisprudenza di legittimità in materia, lamenta il ricorrente le rilevate contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori DI BE, NI ed SI sul capo A);
b - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al divieto di utilizzare i collaboratori dopo i 180 giorni previsti dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater;
c - violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a tutti i reati contestati. Ancora un volta richiamata la giurisprudenza di legittimità, lamenta il ricorrente come esso indagato non sia raggiunto da alcuna prova reale diretta (perquisizioni e sequestri);
anche in tema di esigenze cautelari, trattandosi comunque di episodi datati e carenti di prove sufficienti.
2.1 Con motivi nuovi la difesa del ricorrente ribadiva le proprie tesi, in particolare esponendo le ragioni relative al tema della chiamata in reità o correità ai fini della valutazione cautelare e segnatamente rilevando la tardività, rispetto al termine di legge, delle propalazioni dei collaboranti OS e OS.
3. Il ricorso è fondato nei limiti e per gli aspetti di cui alla presente motivazione. Si impone dunque annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Va premesso che la verifica della tempestività del ricorso è positiva, per il ritardo nella notifica dell'impugnato provvedimento. Quanto al merito del gravame, deve rilevare questa Corte come l'ordinanza impugnata presti effettivamente il fianco ad una delle critiche difensive, quella relativa all'utilizzabilità - ai fini cautelari - delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ove espresse in tempo successivo al limite di 180 giorni di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 9. Su tale fondamentale punto questa Corte di legittimità si è già espressa, per cui - pur rinvenendosi affermazione diversa (Cass. Pen. Sez. 1^, n. 5241 in data 15.12.2005, Rv. 234078, Cammarata) - va qui ribadito quell'orientamento che nega l'utilizzabilità, ai fini cautelari, delle dichiarazioni rese oltre tale termine (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 1^, n. 42748 in data 15.10.2003, Rv. 226606, Abruzzese;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 35710 in data 20.09.2006, Rv. 234898, P.M./Arangio Mazza). L'orientamento, al quale si aderisce, va confermato in quanto la regola di esclusione probatoria, prevista dall'anzidetta norma, va ritenuta configurare una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee anche nel contesto delle indagini preliminari, in particolare nell'ambito del procedimento cautelare.
Ciò posto, va verificato il riflesso di tale ribadito principio giurisprudenziale sul tessuto motivazionale dell'impugnata ordinanza. Va, invero, preso atto che la stessa risulta poggiare su una serie di elementi indizianti (quali sopra già ricordati nella parte espositiva) di vario genere e gravità, e come gli stessi contributi dei chiamanti in reità o correità siano plurimi, dovendosi quindi verificare - il che non risulta possibile dal testo del provvedimento impugnato - quali tra tali fonti dichiarative resistano alla regola di diritto qui stabilita.
In definitiva l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti e per i motivi di cui sopra, il che ovviamente preclude il vaglio degli altri motivi di ricorso. Gli atti vanno pertanto rinviati al Tribunale di Milano per nuovo esame nel quale saranno tenuti presenti i principi di diritto qui affermati: espunte le dichiarazioni collaborative non utilizzabili nel senso anzidetto, verificherà il giudice di rinvio la resistenza del residuo materiale probatorio ai fini di cui all'art. 273 c.p.p.. Ricorda comunque la Corte come a ciò non consegua la scarcerazione del ricorrente indagato, detenuto, in conformità a quanto stabilito dalla decisione delle SS UU di questa Corte n. 2 in data 12.02.1993, Rv. 193414, ric. Piccioni, cui si rimanda, restando dunque per ora valida ed operante l'ordinanza genetica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008