Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria ("institutio ex re certa"), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto , riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2002, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LA CORTE SUPRAMA3016/02 Richiesta copia studio Joke REPUBBLICA ITALIANA dal Sig.. per diritti € 155 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO "FI MARE ZRAZ SAZIONE. Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Corimetro afprall Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 5272/00 Cron. 70.7091 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 802 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere- Ud.20/11/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo MAZZACANE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio Fl dal Sig.
1.55. S ENTENZA per diritti € sul ricorso proposto da: 2062 DI BE NA, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia-studio ENNIO LUPONIO, che la difende, giusta delega in atti;
dal Sig. GE per diritti € 155 ricorrente il MOR 2002 IL CANCELLIERE
contro
IL LUIGI, in proprio e quale erede della sig.ra CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IO AM, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE DUILIO 7, presso la Sig.ra IT CA, difeso Richiesta copia studio dal Sig. DNN dall'avvocato TAMMARO SPENA, giusta delega in atti;
per diritti € 1.55 1 MAR 2002 IL CANCELLIEREcontroricorrente 2001 nonchè
contro
E VARIE DCV 1549 IL COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona -1- R E L L E C N A C 5 5 1 del liquidatore Geom.IL Anotnio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MAISANI, difeso dagli avvocati RENATO CI, DO CI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COND FABBRICATO VIA P GIANTURCO 33 AFRA GOLA in persona dell'Amm.re p.t.IA AM, IL BE, IL EM, IL SI, ND AM IA IA, ND AN, ND SI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1684/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 20/11/01 dal VELLA;
udito l'Avvocato Renato CI, difensore della resistente Soc.COSTRUZIONI IL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1991 la OC UC Costruzioni " + convenne, davanti al Tribunale di Napoli, gli eredi testamentari di EN Ciara= mella per la condanna al pagamento del corrispettivo del contratto d'appalto per la esecuzione di lavori in un fabbricato sito in Afragola. Dei convenuti si costituirono IO EL e NA Di ER, la quale ec' cepi il proprio difetto di legittimazione, assumendo di essere legataria e non erede del testatore. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 20 marzo 1993, rigettò l'eccezione della convenuta, avendo ritenuto che rivesti la contestata qualità di erede. " Essendo deceduta la EL, il processo proseguì nei confronti dei suoi eredi̟ dei リ quali si costitui soltanto UI UC. Con sentenza definitiva del 29 gennaio 1997 il Tribunale accolse la domanda nei con- fronti della Di ER, che condannò a pagare alla OC UC la somma di 85.855.991 lire, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale;
e dichiarò cessata la materia del contendere tra la stessa OC e gli altri eredi del testatore. In particolare con la prima delle due pronunce il Tribunale concluse nel senso che la convenuta era stata nominata erede e le era stato conferito anche un prelegato, ma " limitatamente "alla liquidazione SAI e ai capitali riguardanti la polizza vita". Contro le due pronunce del Tribunale la soccombente propose impugnazione alla quale resistettero la OC in liquidazione e UI UC. Con sentenza del 7 luglio 1999 la Corte d'appello di Napoli ha confermato le decisio= ni di primo grado. La Di ER ricorre per cassazione con un motivo. Resistono con due distinti controricorsi, illustrati con memorie, la OC UC in liquidazione e UI UC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione dell'art. 588 del codice ci- vile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sen' tenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che la Di AR 9 do era stata nominata erede ex re certa con il testamento redatto da EN Ciara= mella. E, in proposito, si sostiene che: a)- per aversi tale istituzione, il de cuius deve avere con il testamento esaurito l'intero suo patrimonio e attribuito i singoli be- s ni come quota di esso e non come cose determinate;
b)- compete al giudice del merito r e f accertare se vi sia stato tale esaurimento e quale sia stata la reale intenzione del testa= f o tore;
c)- nella specie, la Corte d'appello ha omesso questa indagine, non avendo valu= tato se il EL, nel predisporre le schede testamentarie, avesse o non avuto pre= sente l'intero suo patrimonio, come risulta dalla stessa motivazione della sua pronun cia nella quale si legge: "Né l'avere il testatore specificato i singoli beni è un criterio di per sé sufficiente a confermare un legato, anziché un lascito ereditario,perché è suf- ficiente esaminare tutte le schede per rendersi conto che lo stesso testatore ha fatto altrettanto per tutti i chiamati. Ragione per cui, a meno di non volere classificare co= me legati anche le altre chiamate, occorre guardare ad altro per pervenire alla solu= zione giuridicamente corretta"; d)- inesatta era l'affermazione della Corte del merito, secondo cui dagli inventari del notaio Laurenza del 26 marzo e del 2 luglio 1991 si evinceva che il testatore aveva disposto dell'intero suo patrimonio, perchè dal verbale di chiusura, datato 10 settembre 1991 - non menzionato nella sentenza impugnata - era invece, risultato un suo residuo attivo (73 azioni SAI;
365 azioni di risparmio SAI;
saldo attivo di conto corrente di £.21.203.949); e)- il Giudice d'appello non ha svolto alcuna indagine in ordine all'effettiva volontà del testatore, che era stata quella di attri- buire alla Di ER un legato e non di nominarla sua erede, né ha considerato che il de cuius aveva voluto "tutt'al più conferire" soltanto dei legati e riservare alla suc' cessione legittima l'assegnazione del patrimonio residuo, non dovendo il testamento contenere necessariamente delle disposizioni a titolo universale. Il ricorso è infondato. Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art.588 cod.civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimo = nio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto, invece, attribuirgli♥ singoli individuati beni;
e l'indagine diretta ad accertare se ricorra una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito,ed è, quindi, in- censurabile in cassazione, se sia motivato congruamente (sent.nn.1637 del 1963,1717 e 6110 del 1981, 5625 del 1985, 974 del 1999, 3940 e 9467 del 2001). Nella specie la Corte d'appello, contrariamente a quel che si afferma nel motivo di ri= corso,si è adeguata a questa giurisprudenza, avendo ritenuto che il de cuius aveva vo- luto nominare sua erede la convenuta con una motivazione, insindacabile in sede di legittimità, perché esauriente, logica e immune da errori di diritto. Ed, infatti è per- venuta a questa conclusione, osservando che il EL con le sue disposizioni ave- . va avuto presente l'intero patrimonio (come risultante dai verbali dell'inventario della eredità redatti dal notaio),e assegnato, quindi, gli indicati singoli beni come quote del- l'asse ereditario;
e che, mentre aveva adoperato l'espressione "lascio beneficiaria" la Di ER, limitatamente "alle liquidazioni Sai e ai cespiti della polizza vita", mani- festando in tal modo l'intenzione di conferirle un legato, aveva, invece, fatto uso della sola parola "lascio" per l'assegnazione dei residui cespiti alla stessa donna e agli altri chiamati, dei quali la qualità ereditaria, in base a tale dizione, era stata pacificamente riconosciuta. Contro il primo dei due argomenti addotti dal Giudice d'appello a sostegno della sua 9 decisione, si è affermato che il EL con le disposizioni di ultima volontà non aveva esaurito il suo patrimonio, ma l'obiezione non può essere presa in considerazio- ne, perché la questione con essa esposta deve ritenersi preclusa, non essendosi censu= rata con l'atto d'appello la statuizione del Tribunale con la quale si "era sottolineato $ปี che il testatore aveva avuto presente l'intero patrimonio". Pertanto deve rigettarsi il ricorso,e, per la sussistenza di giusti motivi, si devono com- pensare le spese di questo giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità Roma 20 novembre 2001. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.R.Corona) (dott.A. Vella) Hamil лепти IL CANCELLIERE C7 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA " Roma 1 MAR 2002 CANCELLIER IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 20,66 149,77 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruglo il 03.04.19 Ufficio di Roma 2 19 Ar Il..... 师