Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 41095
CASS
Sentenza 4 luglio 2014

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Quando il cittadino dell'Unione europea sia stato allontanato da territorio italiano per motivi di sicurezza dello Stato (o per uno degli altri motivi previsti dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. n. 30 del 2007), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere se risulta che lo stesso ha già lasciato il suolo nazionale e che, non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio; peraltro, tale speciale causa di improcedibilità non opera nell'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione, dopo essere stato allontanato a norma dell'art. 20, comma primo, cit., abbia poi fatto illegalmente rientro nel territorio dello Stato, e sia stato quindi respinto alla frontiera in conseguenza dell'illecito reingresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 41095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41095
    Data del deposito : 4 luglio 2014

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