Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
Quando il cittadino dell'Unione europea sia stato allontanato da territorio italiano per motivi di sicurezza dello Stato (o per uno degli altri motivi previsti dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. n. 30 del 2007), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere se risulta che lo stesso ha già lasciato il suolo nazionale e che, non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio; peraltro, tale speciale causa di improcedibilità non opera nell'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione, dopo essere stato allontanato a norma dell'art. 20, comma primo, cit., abbia poi fatto illegalmente rientro nel territorio dello Stato, e sia stato quindi respinto alla frontiera in conseguenza dell'illecito reingresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 41095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41095 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/07/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 895
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 35436/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di TRIESTE;
avverso la sentenza in data 14 gennaio 2013 del Tribunale di Trieste, nel proc. n. 1373/2012 R.G., nei confronti di:
GA IN, nato in [...] il [...]:
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 4 luglio 2014, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DR IN, cittadino dell'Unione Europea, sottoposto a procedimento penale per il reato di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, comma 14, facendo applicazione dell'art. 20 bis, comma 1, del medesimo decreto, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater, con succ. mod. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Il DR, imputato di essere rientrato nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, di cui al provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto di Genova e notificatogli il 13 febbraio 2010, era stata respinto coattivamente dal territorio nazionale, nell'immediatezza del reingresso, il 20 gennaio 2012, mediante subitaneo riaccompagnamento in Slovenia attraverso l'ex valico internazionale di Fernetti, e visto lasciare il territorio italiano, come da annotazione di servizio della polizia giudiziaria, nella stessa data del 20 gennaio 2012, antecedente all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14. Conseguentemente, secondo il Tribunale, doveva trovare applicazione il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 quater, e D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, secondo i quali,
qualora il destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale per reati diversi da quelli indicati nell'art. 380 c.p.p., il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Il Tribunale, a sostegno della sua decisione, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte a favore dell'interpretazione estensiva della causa di improcedibilità prevista dal citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 quater, in funzione dell'interesse pubblico a ridurre il sovraffollamento carcerario e allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri sottoposti a procedimento penale, in tutti i casi in cui l'espulsione sia materialmente avvenuta e provata prima della celebrazione del giudizio, anche indipendentemente da un previo provvedimento formale di espulsione o di allontanamento, ove lo straniero, come nel caso di specie, sia stato fermato alla frontiera e immediatamente respinto verso il paese di origine. L'applicazione analogica della norma in esame sarebbe consentita, poiché favorevole al reo e conforme all'interesse pubblico di evitare giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero non sia più presente sul territorio nazionale.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto immediato ricorso per cassazione, a norma dell'art. 569 c.p.p., il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14, e art. 20 bis, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 3 quater e 13.
Illegittimo sarebbe il principio espresso nella sentenza impugnata, secondo cui, ogni volta che un cittadino di un paese dell'Unione Europea, già allontanato, rientri nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e sia immediatamente respinto alla frontiera e riaccompagnato nello Stato di provenienza, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater. A confutazione di tale principio il Procuratore ricorrente ricostruisce il quadro normativo, e sottolinea che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, in tema di espulsione amministrativa di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, espressamente richiamate come applicabili dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, comma 1, in caso di provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di cittadini dell'Unione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, postulano due condizioni: il soggiorno illegale del cittadino comunitario nel territorio nazionale poiché destinatario di provvedimento di allontanamento e la coeva sua sottoposizione a procedimento penale nel territorio dello Stato. In tal caso, alle condizioni previste dalle norme di richiamo (il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, citati commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater), e cioè se nei confronti del cittadino comunitario sia stato eseguito il provvedimento di allontanamento, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria davanti alla quale penda il procedimento penale, e se non sia stato già emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproponibilità dell'azione penale, a norma dell'art. 345 c.p.p., espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quinquies, qualora lo straniero espulso ovvero il cittadino comunitario coattivamente allontanato, come da rinvio alla disciplina del testo unico operato al D.Lgs. n. 30 dei 2007, art. 20 bis, comma 1, rientri illegalmente nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, risultando il DR già destinatario di provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, giusta provvedimento del Prefetto di Genova notificatogli il 13 febbraio 2010, e integrando il suo rientro nel territorio nazionale, il 20 gennaio 2012, il reato di violazione del divieto di reingresso, di cui al D.Lgs. n. 20 del 2007, art. 20, comma 14, per il quale è previsto il rito direttissimo dal comma 16 dello stesso articolo, così come per l'omologo delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 13 ter, commesso dal cittadino extracomunitario in violazione di un provvedimento di espulsione già emesso nei suoi confronti, non sussisterebbero le condizioni di improcedibilità dell'azione penale ritenute dal giudice nella sentenza impugnata, sulla base di un'interpretazione errata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, il quale, derogando al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, è di stretta interpretazione e non è, quindi, suscettibile di interpretazione estensiva e analogica.
In ogni caso, nel caso di specie, l'applicazione della disposizione in tema di improcedibilità sarebbe avvenuta in spregio della chiara lettera del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, poiché successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La legge 30/07/2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", ha introdotto nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", abbreviato in T.U. imm., un'inedita figura di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal giudice in presenza di tre presupposti: a) l'acquisizione della prova dell'avvenuta espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, il quale non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o nei cui confronti sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere;
b) il previo perfezionamento del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, rilasciato dall'autorità giudiziaria procedente, ai sensi dello stesso art. 13, commi 3, 3 bis e 3 ter;
c) la mancata emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Tale sentenza di non luogo a procedere ha natura di sentenza processuale ricompresa nel novero delle condizioni di improcedibilità atipiche, come da ordinanza n. 142 del 2006 della Corte costituzionale, la quale ha individuato la ratio dell'istituto nella riduzione dell'interesse dello Stato alla punizione di soggetti non più presenti sul territorio nazionale e nelle esigenze deflattive del carico di lavoro giudiziario.
A norma del medesimo art. 13, comma 3 quinquies, tuttavia, la sentenza di non luogo a procedere non preclude la riproposizione dell'azione penale nel caso di rientro illegale dello straniero nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallo stesso art. 13, comma 14, ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, col pur previsto ripristino della custodia cautelare, a norma dell'art. 307 c.p.p., nei confronti dello straniero illegalmente rientrato che sia stato precedentemente scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, intitolato "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, a decorrere dal 2 marzo 2008, richiama parti significative della disciplina finora illustrata, in tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo finalizzato all'espulsione, contenuta nel testo unico sull'immigrazione non comunitaria.
Ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, comma 1, qualora il cittadino dell'Unione, destinatario del provvedimento di allontanamento di cui al precedente art. 20, commi 11 e 12, per i motivi previsti dal comma 1 della stessa norma (motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza), sia sottoposto a procedimento penale, si applicano anche nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quatere 3 quinquies T.U. imm..
Un disciplina derogatoria alla normativa del T.U. imm. caratterizza i procedimenti concernenti reati per i quali l'art. 380 c.p.p., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza: in relazione ad essi, non si applica al cittadino dell'Unione la sentenza di non luogo a procedere ex art. 13, comma 3 quater, mentre è possibile procedere al suo allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva (custodia in carcere o arresti domiciliari) per qualsiasi causa (D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, commi 3 e 4). Dalla ricognizione normativa finora operata emerge che l'improcedibilità atipica di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, sull'immigrazione non comunitaria, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, è applicabile al cittadino dell'Unione Europea, sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli previsti dall'art. 380 c.p.p., nel solo caso di avvenuta uscita dello stesso dal territorio nazionale, in esecuzione di provvedimento di allontanamento emesso nei suoi confronti a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 1, e sempre che non sia stato già emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato oggetto della sentenza di non luogo a procedere;
mentre la medesima causa di improcedibilità non è estensibile al cittadino dell'Unione, già allontanato dal territorio nazionale, il quale vi rientri in violazione del divieto di reingresso, commettendo il reato previsto dal medesimo D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 14. In tal caso, infatti, stante il richiamo operato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 bis, comma 1, anche all'art. 13, comma 3 quinquies,
T.U. imm., va riproposta, ex art. 345 c.p.p., l'azione penale per il reato che sia stato già oggetto di sentenza di improcedibilità oltre a doversi procedere per il delitto di reingresso in violazione del divieto.
Non è, quindi, conforme alla lettera e alla ratio della disciplina di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, l'interpretazione estensiva della disposizione in tema di improcedibilità, sostenuta nella sentenza impugnata, solo perché il cittadino dell'Unione, già allontanato dal territorio dello Stato a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 1, una volta rientrato illegalmente nel territorio dello Stato e, perciò, denunciato per il reato previsto dall'art. 20, comma 14, del medesimo decreto legislativo, era stato immediatamente respinto alla frontiera e, pertanto, non si trovava più nel territorio nazionale al tempo dell'emissione della citazione a giudizio per il delitto di illegale rientro.
Tale tesi, oltre a non essere conforme alla lettera e alla finalità delle disposizioni in esame, muove da un'erronea interpretazione dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l'improcedibilità atipica prevista dall'art. 13, comma 3 ter, T.U. imm., laddove solo con riferimento al presupposto di fase previsto per il pronunciamento dell'improcedibilità, ovvero la mancata emissione del provvedimento che dispone il giudizio, è stata sostenuta l'applicabilità estensiva della medesima norma anche ai procedimenti in cui non è prevista l'udienza preliminare, risultando l'azione penale esercitabile in forme diverse da quelle indicate nell'art. 405 c.p.p., e ciò in conformità della "voluntas legis" e degli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore (c.f.r., al riguardo, l'ordinanza n. 143 del 2006 della Corte cost. che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, introdotto dall'art. 12, comma 1, legge n. 189 del 2002, in riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost.,
richiamando l'interpretazione, in linea con i principi costituzionali, già sostenuta, sul punto, da questa Corte di cassazione nelle sentenze n. 30465 del 2004, Rv. 229794, e n. 38282 del 2004, Rv. 229752, e, più recentemente, nella sentenza n. 35843 del 2007, Rv. 237314). Nè va taciuto che l'interpretazione estensiva propugnata nella sentenza impugnata, assumendo come condizione necessaria, ai fini della sentenza di improcedibilità, solo l'attuato immediato respingimento del cittadino dell'Unione (ma lo stesso varrebbe per il cittadino di un paese terzo), rientrato nel territorio nazionale in violazione di precedente provvedimento di allontanamento (o di espulsione), indipendentemente dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e dagli altri presupposti previsti dall'art. 13, comma 3 quater, T.U. imm., avrebbe l'effetto aberrante di costituire una sorta di generale impunità per i rientri illegali di soggetti, già espulsi o allontanati, in tutti i casi, anche reiterabili nel tempo, di immediato respingimento della stessa persona, in palese collisione con il giudizio direttissimo previsto sia dall'art. 13, comma 13 ter, T.U. imm., sia dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 16, nei confronti degli autori dei reati di cui, rispettivamente, all'art. 13, comma 13 e 13 bis, del suddetto T.U. e all'art. 20, commi 14 e 15, del citato decreto legislativo.
Va aggiunto che il Tribunale di Trieste, come pure rilevato dalla Procuratore ricorrente, è incorso in errore anche laddove ha riferito il presupposto di improcedibilità, costituito dal non ancora emesso provvedimento che dispone il giudizio (o altro provvedimento equipollente), non al tempo di emissione della sentenza di non doversi procedere, con conseguente sua preclusione ove l'atto che instauri il giudizio sia già stato adottato, bensì al solo avvenuto e dimostrato respingimento dello straniero, illegalmente rientrato, al tempo della declaratoria di improcedibilità (in senso contrario a tale interpretazione: v. Sez. 3, n. 29913 del 23/06/2011, dep. 26/07/2011, C, Rv. 250665; Sez. 1, n. 47454 del 30/10/2013, dep. 29/11/2013, El Basry, Rv. 257471).
2. Alla luce di quanto precede, risultando fondata la violazione di legge denunciata dal pubblico ministero col ricorso immediato a questa Corte, si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza di non luogo a procedere con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014