Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
Le controversie che hanno per oggetto prestazioni previdenziali che l'INPS corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che esse non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di natura essenzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto in qualità di datore di lavoro. (Principio espresso in fattispecie di rapporto di pubblico impiego conclusosi anteriormente al 30 giugno 1998, data indicata come discrimine temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - ora art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, nella quale la domanda dinanzi al giudice di primo grado era stata introdotta anteriormente al 15 settembre 2000, data fissata dalla stessa norma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Linda Blasi, depositata in data 2 agosto 2000, in atti;
- ricorrente -
contro
OS AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 28/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Valerio MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 maggio 2000 la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione di primo grado con cui l'INPS era stato condannato a riliquidare l'indennità di fine rapporto spettante a NC FR, dipendente dell'Istituto dal 1952 al luglio del 1992, con l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di funzione.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria. NC FR si è costituito con il deposito di procura speciale. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame del primo motivo, che attiene alla giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'INPS deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la domanda del FR, relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, dovuta dall'ente datore di lavoro in base al "Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego" rientra nella materia devoluta per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al quale è riservata la cognizione delle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, le controversie, che hanno per oggetto prestazioni previdenziali che l'Inps corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che esse non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di natura essenzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituzione nella qualità del datore di lavoro (Cass. Sez. Un. 24 novembre 1994 n. 2479, 24 gennaio 1995 n. 823; v. anche Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1994 n. 1438, 16 marzo 1994 n. 2479, 29 agosto 1998 n. 8601, 1 febbraio 1999 n. 14, 9 maggio 2000 n. 296). Si deve quindi rilevare che il giudizio attiene ad un rapporto di pubblico impiego conclusosi in epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario dal disposto dell'art. 45 co. 17 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), non risultando del resto neppure superata, in relazione all'epoca di introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, la data del 15 settembre 2000, fissata dalla stessa norma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio, con la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie Il primo motivo di ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002