Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
L'inutile decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire non determina automaticamente l'acquisizione gratuita "di diritto" al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, sia nell'ipotesi di inottemperanza involontaria all'ingiunzione, sia nell'ipotesi in cui la P.A. proroghi il termine per completare la demolizione sia, infine, nell'ipotesi in cui l'area appartenga ad un proprietario estraneo alla commissione dell'illecito urbanistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 22440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22440 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00597
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 000663/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) TT IA N. IL 19/07/1946;
avverso ORDINANZA del 05/12/2008 GIP TRIBUNALE di TIVOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5 dicembre 2008, il Tribunale di Tivoli ha disposto il dissequestro di un manufatto, che l'organo della accusa ritiene abusivo, ordinando la restituzione all'avente diritto individuato nella proprietaria RI UC. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno osservato che la procedura per l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico conseguente alla inottemperanza dell'ordine di demolizione, non si era perfezionata in quanto mancava la notifica alla interessata dello accertamento della inottemperanza.
Per l'annullamento del provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che l'avente diritto alla restituzione del bene fosse l'Amministrazione comunale.
La deduzione del Ricorrente è meritevole di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (che riproduce il testo normativo dell'abrogato la L. n. 47 del 1985, art. 7) prevede una sequela procedimentale così articolata:
- l'autorità comunale, accertato l'abuso, ingiunge al proprietario ed al contravventore la demolizione del manufatto;
- il mancato abbattimento nel termine di giorni novanta dall'ingiunzione determina di diritto l'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- l'accertamento della inottemperanza, formalmente notificata allo interessato, costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
In tale contesto normativo, il Ricorrente propone all'esame della Corte la questione di diritto concernente il momento nel quale - in esito alla inottemperanza alla ingiunzione da parte dell'ente Comunale di demolizione di un manufatto abusivo - il bene passa nel patrimonio pubblico.
Sul tema si riscontra una divergenza di opinioni anche in sede di legittimità.
Alcune sentenze hanno ritenuto puntuale la conclusione del provvedimento impugnato rilevando che la acquisizione si verifica solo al termine del procedimento amministrativo che si perfeziona con la notifica all'interessato dello accertamento della inottemperanza e con la trascrizione dei registri immobiliari.
Il Collegio condivide la diversa tesi , che trova conforto nel chiaro testo normativo (che puntualizza come allo inutile decorso del termine consegue "di diritto" l'effetto ablatorio) e ritiene che l'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza assuma natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis: Cassazione sezione terza sentenze 4962/2008, 43031/2008, 1222/2004, 33297/2003). La scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5). La notifica dello accertamento della inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene;
l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art. 2644 c.c.). L'orientamento giurisprudenziale che la Corte recepisce, merita, tuttavia, una precisazione.
L'automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dello illecito urbanistico.
Poiché, dai selezionati atti in visione della Corte, non risulta se gli eventi su menzionati si siano verificati nel caso concreto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli che eseguirà il relativo controllo.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009