Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere- da pronunciare nell'ipotesi in cui nei confronti dello straniero, sottoposto a procedimento penale, sia stata disposta la espulsione-, può essere emessa anche quando si proceda a citazione diretta e non solo quando debba essere presentata richiesta di fissazione di udienza preliminare prevista per il reato contestato. (La Corte ha osservato che l'art. 13, comma terzo quater legge n. 286 del 1998 va interpretato in senso estensivo e analogico, sia per ragioni di economia processuale sia perchè appare del tutto irragionevole pretendere che il P.M., per reati meno gravi in relazione ai quali provvede con citazione diretta, sia obbligato a disporre il giudizio).
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionale, sentenza del 6 novembre 2019 n. 270https://www.asgi.it/ · 13 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 38282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38282 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3406
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006944/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PADOVA;
nei confronti di:
1) OR MO NE N. IL 20/08/1979;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 4/12/03 il G.I.P. del Tribunale di Padova - su richiesta del pubblico ministero di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 13 comma 3 quater D. Lg.vo 286/98, nei confronti del cittadino straniero clandestino OR MO NE perché già espulso - disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando che la sentenza richiesta poteva essere emessa soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale, potendosi prima di esso disporre soltanto l'archiviazione del procedimento. Avverso il predetto provvedimento ricorre il P.M. presso il Tribunale di Padova, denunciandone l'abnormità. Il ricorrente sostiene che il citato decreto legislativo con l'art. 13 comma 3 quater ha voluto introdurre una modifica nel sistema processuale, così come con l'art. 14 comma 5 ter e comma 5 quinquies ha introdotto la possibilità di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale, in deroga alle disposizioni degli artt. 380 e 381 c.p.p.; sostiene, pertanto, che prevedendo la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio" il legislatore abbia voluto riferirsi non soltanto al caso che non sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ma anche al caso che non sia stato ancora emesso il decreto di citazione a giudizio per i restanti reati, con conseguente possibilità di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere anche se non vi è stato esercizio dell'azione penale. Il ricorrente rileva, altresì, che se la norma fosse interpretata in senso diverso da quello da lui sostenuto sarebbe consentita la pronuncia immediata di sentenza di non luogo a procedere per i reati più gravi - cioè quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare - e non per gli altri, con conseguente disparità di trattamento;
per questi ultimi reati, inoltre, dovrebbe essere esercitata l'azione penale al solo scopo di rendere possibile la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, con inutile aggravio di attività, anche in relazione alla necessità di avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.. Il ricorrente rileva, infine, che il nostro sistema processuale già consente l'emanazione di una sentenza prima dell'esercizio dell'azione penale, poiché è possibile, nella fase delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale, la pronuncia di una sentenza dichiarativa di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento relativo all'applicazione dell'art. 7 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo status delle forze armate, ratificato con L. 30-11-55 n. 1335. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 13 comma 3 quater D. Lg.vo n. 286/1998 prevede che nei confronti dello straniero di cui sia stata disposta l'espulsione e che sia sottoposto a procedimento penale, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, "se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere".
Il significato letterale della norma, correlato con gli istituti disciplinati dal codice di procedura penale, sembra limitare la possibilità di espulsione al solo caso in cui la prova dell'avvenuta espulsione avvenga prima del decreto che dispone il giudizio, che viene emesso dal G.I.P. in esito all'udienza preliminare, ma necessariamente dopo l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce il presupposto per lo svolgimento dell'udienza preliminare.
Interpretata in base al suo mero significato letterale, la norma comporterebbe l'irragionevole conseguenza che a beneficiare dell'espulsione e a sottrarsi così alla custodia cautelare, al processo e alla eventuale condanna, sarebbero soltanto gli stranieri imputati per i reati più gravi, per i quali è prevista l'udienza preliminare, e non anche quelli indagati per i reati più lievi, per i quali il pubblico ministero procede alla citazione diretta in giudizio- Peraltro, il pubblico ministero che non ha ancora esercitato l'azione penale, in una delle forme indicate dall'art. 405 comma 1 c.p.p., non potrebbe neppure procedere alla richiesta di archiviazione, a fronte di un reato obiettivamente esistente, attribuibile all'indagato e per il quale non sarebbe applicabile la causa di improcedibilità prevista dal citato art. 13 comma 3 quater, cioè a fronte di un'ipotesi non rientrante tra quelle previste dagli artt. 408, 411 e 415 c.p.p. Il pubblico ministero, in conclusione, non avrebbe altra possibilità che esercitare l'azione penale, con la conseguenza che se l'esercita con citazione diretta in giudizio l'imputato perderebbe la possibilità di usufruire dell'espulsione e se l'esercita con richiesta di rinvio a giudizio si perderebbero inutilmente tempo ed energie per addivenire alla sentenza di non luogo a procedere, anche a prescindere dalla contraddizione intrinseca nel costringere il pubblico ministero a chiedere il rinvio a giudizio sapendo che si dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Tutte le predette considerazioni portano ragionevolmente a ritenere che l'art. 13 comma 3 quater del D. Lg.vo 286/98 debba essere interpretato estensivamente, come consentito dal ricorso al criterio interpretativo della intenzione del legislatore, cioè al criterio logico previsto insieme a quello letterale dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al R. D. 16-3-1942 n. 262. In base alla ratio legis - da intendersi come lo spirito, la ragion d'essere della norma, la finalità sociale a cui essa è diretta - deve concludersi affermando che il legislatore minus dixit quam voluit.
Invero la finalità dell'istituto dell'espulsione - in tutte le sue forme - è quella, già autorevolmente riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 62 del 10-24 febbraio 1994, "giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico di ridurre l'enorme affollamento carcerario ... e di allontanare dal territorio dello Stato stranieri sottoposti a procedimento penale ...". Se questa è la finalità che ha spinto il legislatore a rinunziare all'azione penale quando l'espulsione sia avvenuta e provata prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, deve ritenersi che il citato art. 13 comma 3 quater sia applicabile estensivamente, o almeno analogicamente, anche a tutti i casi in cui l'espulsione sia avvenuta e provata prima che si pervenga al giudizio. L'obiezione che in base a tale interpretazione si legittimerebbe l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere anche senza preventivo esercizio dell'azione penale appare superabile. Invero il legislatore ben può introdurre delle modifiche al sistema processuale e quindi consentire la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in base ad una richiesta del pubblico ministero diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell'azione penale prevista dall'art. 405 comma 1 c.p.p. Peraltro il nostro sistema processuale già conosce, come rilevato dal ricorrente, un caso analogo, essendo possibile - ai sensi dell'art 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'art. 7 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo status delle loro Forze armate - la pronuncia, nella fase delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale, di una sentenza dichiarativa di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.
Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere ritenuto illegittimo, perché contrario alla legge, interpretata come sopra precisato, ma anche abnorme, e quindi censurabile in questa sede, atteso che produrrebbe una stasi del procedimento. Invero, come già chiarito, il pubblico ministero non potrebbe chiedere l'archiviazione, non ricorrendone le ipotesi, ne' potrebbe contraddittoriamente promuovere l'azione penale al solo fine di fare emettere una sentenza di non luogo a procedere.
In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova perché provveda sulla richiesta del pubblico ministero di emissione della sentenza di non luogo a procedere, uniformandosi al principio di diritto indicato da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore al G.I.P. del Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004