Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
La pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente. (Fattispecie relativa a sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale in processo instaurato con decreto di citazione diretta a giudizio).
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionale, sentenza del 6 novembre 2019 n. 270https://www.asgi.it/ · 13 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2013, n. 47454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47454 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 30/10/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1523
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 48509/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
EL BASRY EL BDAOUI N. IL 01/11/1977;
avverso la sentenza n. 1429/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del 13/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Cochi Maurizio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.06.2012 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di El Basry El Bdaoui, extracomunitario in quanto di nazionalità marocchina, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, per avere formato un falso permesso di soggiorno a lui intestato, fatto accertato in Orio al Serio il 03.02.2010, applicando in suo favore la disposizione di cui all'art. 13, comma 3 quater, cit. D.Lgs..
Riteneva invero detto Tribunale che, in presenza di un immediato respingimento dello straniero all'atto del suo arrivo alla frontiera, fatto equiparabile all'avvenuta espulsione, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto richiedere al Gip sentenza di improcedibilità, pronuncia che era logico dovesse essere pronunciata anche dopo disposta la citazione diretta a giudizio.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc pen., il Procuratore Generale di Brescia che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: errata interpretazione ed applicazione della norma, sia perché mancava il presupposto di un'effettiva espulsione, sia perché, una volta disposto il giudizio, non poteva comunque più farsi luogo a pronuncia di improcedibilità per il motivo ritenuto dal giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della pubblica accusa, fondato, deve essere accolto.
2. Ed invero deve essere rilevato come la sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge che ne impone l'annullamento ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Sul punto di diritto investito dal ricorso, infatti, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esprimersi con pronuncia - che deve essere qui richiamata e ribadita - secondo cui la speciale causa di non procedibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater, non può più essere applicata qualora sia stato già
emesso il decreto che dispone il giudizio, secondo il chiaro dettato normativo. In tal senso si veda, in termini, Cass. Pen. Sez. 6, n. 12830 in data 28.03.2012, Rv. 252587, P.G. in proc. S.: "L'avvenuta espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, se provata in modo concreto ed affidabile, consente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma terzo quater, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a condizione, però, che non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente". Tale essendo il quadro normativo e la sua corretta interpretazione giurisprudenziale, non può essere consentita diversa lettura, dovendosi peraltro rilevare in via generale come l'interpretazione analogica con effetto estensivo, quale adottata dal giudice a quo, non possa mai porsi contra legem in casi, quale quello in parola, nei quali il testo di legge, per la sua drastica chiarezza, non ammette fuoriuscite dal perimetro tracciato.
3. Alla luce di tale principio di diritto, che la sentenza impugnata non ha osservato, la stessa va annullata per violazione della legge penale. In presenza di un ricorso immediato per cassazione (poiché, trattandosi di reato punito con la reclusione, era ben possibile proporre impugnazione in appello), va disposto rinvio alla Corte d'appello competente, ex art. 569 c.p.p., comma 4. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto stabilito da questa Corte di legittimità, ex art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013