CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente e Relatore
BRAGONI DANIELE, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: cessata materia
Resistente: cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava gli atti di recupero di cui in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia Entrate di Pisa, resistendo.
Le parti addivenivano, infine, alla conciliazione della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite.
Non rimane, allora, che pronunciare declaratoria di cessata materia.
Le spese si compensano, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la matertia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente e Relatore
BRAGONI DANIELE, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T8PCRPF00120 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: cessata materia
Resistente: cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava gli atti di recupero di cui in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia Entrate di Pisa, resistendo.
Le parti addivenivano, infine, alla conciliazione della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite.
Non rimane, allora, che pronunciare declaratoria di cessata materia.
Le spese si compensano, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la matertia del contendere. Spese compensate.