Sentenza 22 maggio 2023
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Perché sussista la contravvenzione del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio. Parcheggiare l'auto o posizionare sulla strada oggetti tali da rendere non impossibile, ma difficoltoso il passaggio dell'auto dei condomini, obbligandoli a qualche manovra in più, ingiurie non hanno rilevanza ai fini della contravvenzione delle molestie. Corte di …
Leggi di più… - 2. Bancarotta documentale: il dolo specifico non si presume, serve la prova di un fine fraudolento (Cass. Pen. n. 16414/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riteneva Cr.Pa., nella sua qualità di amministratore di fatto della General Impianti Group Srl (dichiarata fallita l'8 aprile 2014), responsabile, in concorso con Fr.Fa., amministratore di diritto della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver sottratto la complessiva somma di euro 23.000 dai conti correnti societari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto tutta la documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo così la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21914 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
in tal modo, tuttavia, il ricorso, in buona sostanza, propone censure che investono il percorso argomentativo del decreto impugnato, ma, essendo stato lo stesso reso in sede di revocazione (e non in un ordinario giudizio di prevenzione), a venire in rilievo possono essere solo profili di inconciliabilità rispetto al decreto del 2017 individuato dal richiedente come termine di comparazione per il giudizio di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, inconciliabilità di cui il ricorso non dà conto, il che rende ragione della manifesta infondatezza anche di questo motivo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023.