Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini.
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La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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La massima Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente - Cassazione penale sez. V - 14/03/2022, n. 24585). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte reputava il motivo summenzionato inammissibile in quanto manifestamente infondato. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, facendo prima di tutto presente che la giurisprudenza della stessa Cassazione ha da lunghissimo tempo chiarito, sulla questione, che il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, senza che a tal fine sia sufficiente un mero sospetto (Sez. 3, n. 339 del 29/01/1964). Pertanto, per la Corte di legittimità, a differenza di quanto assunto dalla difesa della ricorrente, il termine per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 46485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46485 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2022
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 7191/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ AB N. IL 28/09/1971;
avverso la sentenza n. 990/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione EZ LE, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 21 novembre 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di truffa in danno dell'Istituto di finanziamento IT e di VI SS (capo A), nonché ad una serie di reati di falso (capi B), C), D), E), F)), all'ulteriore reato di truffa in danno di PA FA (capo G), e al reato di furto di energia elettrica (capo H), fatti accertati (quelli di cui ai capi da A) ad F)), il 23 maggio 2007, (quello sub G) in agosto 2007 e quello sub H) il 1 febbraio 2008.
Deduce:
1) la violazione di legge (art. 124 c.p.). La querela sarebbe stata sporta tardivamente in quanto il termine per la relativa presentazione doveva farsi decorrere dal momento in cui il soggetto era venuto a conoscenza del fatto che altri, utilizzando le sue generalità, avevano ottenuto l'erogazione di un finanziamento non dovuto: e cioè senza attendere che tale soggetto fosse stato compiutamente identificato;
2) la violazione dell'art. 61 c.p., n.
2. Era impossibile configurare la detta aggravante in relazione a reati di falso, che non potevano essere ritenuti posti in essere per eseguire il reato di truffa o per conseguirne profitto, dal momento che ne rappresentavano, invece, l'elemento costitutivo ossia l'artificio necessario per la induzione in errore;
3) la violazione dell'art. 99 c.p.. L'imputato era portatore di pochi precedenti penali risalenti nel tempo e il giudice aveva disposto l'aumento di pena per la recidiva senza un'adeguata motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo viene, invero, formulato in termini generici, tanto da dover essere qualificato come inammissibile.
Non solo, infatti, la questione della violazione dell'art. 124 c.p. è posta senza specificare il capo di imputazione di riferimento, nonostante l'imputazione di truffa sia duplice, ma per di più essa viene prospettata senza tenere in considerazione che il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente. Ha reiteratamente affermato questa Corte di cassazione che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi;
pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395;
conformi: N. 14660 del 1999 Rv. 215188, N. 12634 del 2001 Rv. 218565, N. 31964 del 2001 Rv. 219324).
Il secondo e il terzo motivo sono ugualmente inammissibili ma per preclusione. Infatti non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, ne' il ricorrente lo deduce espressamente, che le questioni fossero state poste nei motivi di appello, come invece avrebbe dovuto essere per mantenere integro il diritto del prevenuto di continuare a far valere la questione anche in Cassazione. Con particolare riferimento alla contestata recidiva, d'altra parte, va notato che la sentenza di primo grado non evidenzia in alcun modo la concreta applicazione - solo discrezionale - dell'aumento di pena per effetto di tale speciale circostanza.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014