Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 2
Ai fini della tempestiva presentazione della querela, grava sulla persona offesa, nell'ipotesi dei cosiddetti "ignoti identificabili", un onere di accertamento in ordine all'identità del soggetto attivo del reato (In motivazione, la S.C. ha precisato che ricorre l'ipotesi dei cosiddetti "ignoti identificabili" nel caso in cui l'autore del reato, non conosciuto nella sue generalità anagrafiche, sia fisicamente noto alla persona offesa e facilmente individuabile dalla stessa).
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini.
Commentario • 1
- 1. Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026
La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 33466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33466 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/07/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3175
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 011275/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RI, N. IL 03/12/1976;
avverso SENTENZA del 07/12/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. M. Fraticelli che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per tardività della querela;
udito il difensore di PC, avv. CIFARELLI F., che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato nota spese;
udito il difesone dell'imputato ricorrente, avv. Della Croce G., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. OSSERVA
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7.11.2007, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, decidendo sulla impugnazione delle PPCC, ha condannato IC VI e LA OF al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore delle predette PPCC, oltre al ristoro delle spese sostenute in grado di appello, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 582 e 612 c.p. (La Corte ha contestualmente respinto l'appello, anche ai fini penali della PPCC, con riferimento al delitto ex art. 594 c.p.). I fatti si verificarono in Bisceglie in data 26.11.2000 all'interno della discoteca "Divina follia" e consistettero in una violenta contrapposizione tra due clienti del locale, il IC e il LA, appunto, da un lato, e RI AL e altri addetti alla sicurezza del locale, dall'altro.
In primo grado gli imputati erano stati assolti ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso i fatti.
Ricorre per cassazione il difensore del solo LA e deduce:
1) tardività della querela, atteso che essa fu presentata ben oltre il termine di 90 giorni dai fatti. I giudici del merito hanno al proposito osservato che il RI C. fu in grado di presentare la querela a distanza di mesi in quanto egli ignorava la identità dei suoi "avversari", identità che gli divenne nota solo a seguito della ricezione di una missiva da parte del legale dei predetti, con la quale gli si chiedeva di risarcire i danni cagionati a EL e LA. Al proposto viene citata giurisprudenza di legittimità, che tuttavia non si attaglia al caso di specie, atteso che, dalle circostanze in cui i fatti si svolsero, la identità degli "avversari" del CI C. era facilmente conoscibile dall'interessato, perché subito conosciuta dai verbalizzanti e dai colleghi del RI C.. Il LA e il IC infatti - a differenza del RI C. che subito dopo lo scontro si dileguò - restarono in loco attendendo l'arrivo delle Forze dell'ordine, che essi stessi avevano chiamato. Se dunque il RI C. avesse tempestivamente presentato una querela contro ignoti, il procedimento avrebbe potuto prendere celermente avvio. La verità è che lo stesso si risolse alla querela solo quando venne a sapere di essere stato a sua volta querelato per le lesioni procurate al LA (rottura della mandibola). Fu viceversa quest'ultimo che dovette fare eseguire accertamenti (servendosi di investigatori privati) per riuscire ad accertare la identità del suo feritore.
2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 431 e 512 c.p.p., atteso che la morte sopravvenuta di RI C., non autorizzava il giudicante (come ha fatto la Corte di appello ma come non ha fatto correttamente il primo giudice) a utilizzare quale fonte di prova la querela a suo tempo redatta dal RI C.. Invero deve essere fatta distinzione tra presentazione della querela (vale a dire di un atto pre-scritto) e ricezione della stessa (ad opera della pg che provvede a verbalizzarla). Solo in tale secondo caso, può farsi ricorso, sussistendone i presupposti, al dettato ex art. 512 c.p.p.. 3) manifesta illogicità e travisamento dei fatti, atteso che la Corte ha completamente disatteso la trama argomentativa della sentenza di primo grado, non procedendo, a differenza del primo giudice, ad alcuna preliminare valutazione di attendibilità dei numerosi testi. La Corte sembra dare grande rilievo a quanto riferito da due appartenenti alla polizia penitenziaria, che, casualmente si trovavano sul posto, ma dimentica che costoro riferiscono sul post factum (i fatti avvenuti sulla scalinata della discoteca e non quelli accaduti nel Privè); e comunque tutti i testi riferiscono che LA "sputava sangue". Correttamente allora la sentenza di primo grado ha dato credito alla versione dei fatti offerta dai due imputati e da numerosi testi.
È di tutta evidenza che la cassiera (Ruggieri) ebbe ad equivocare sul gesto compiuto dal IC, credendo che costui volesse mettere le mani sulla cassa;
ciò scatenò la violenta reazione del RI C., che infierì sui due malcapitati clienti, finendo per spaccare la mandibola all'innocente LA.
Con fax datato 7.7.2008 a firma di persona che assume essere collega di studio del difensore delle PPCC, è giunta memoria nell'interesse delle predette parti.
Va innanzitutto chiarito che tale memoria è irricevibile, non fosse altro che per essere giunta oltre il termine di giorni 5 (cfr. ASN 199600853-RV 203500).
Tanto premesso, la prima censura è fondata;
le altre restano assorbite.
Invero è stato ritenuto da questa Corte (es. ASN 200003315-RV 215580) che, ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela, occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dall'art. 124 c.p., comma 1, è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la PO, anche intuitu personae, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione (conf. ASN 200229923-RV 222083). È stato poi anche stabilito (ASN 199914660-RV 216429) che il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la PO viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. Con il che viene chiarito - se pur ve ne fosse bisogno - che sulla PO grava anche un onere di accertamento in ordine alla identità del soggetto attivo del reato, onere che va soddisfatto in vista di un ragionevolmente tempestivo esercizio del diritto di querela. Ci si intende riferire, ovviamente, alla ipotesi dei cc.dd. "ignoti identificabili", vale a dire a quei soggetti le cui generalità anagrafiche non siano conosciute dalla PO, ma che tuttavia siano fisicamente noti alla stessa e, ciò che più conta, siano da parte dell'interessato facilmente individuabili sol che lo voglia, di talché la loro concreta individuazione dipenda dall'esercizio, meramente potestativo, di una elementare attività di accertamento da parte di chi si ritiene danneggiato dal reato.
In tal caso, l'ingiustificabile inerzia da parte di quest'ultimo non può essere poi invocata allo scopo di dilazionare nel tempo (e tendenzialmente sine die) il momento della effettiva identificazione, per cd. "anagrafica" (e quindi il momento della proposizione della eventuale querela), anche perché una condotta di tal fatta si presterebbe a inammissibili strumentalizzazioni, anche ritorsive, contrastati con il principio di lealtà processuale che deve connotare l'operato delle parti (pubbliche e private) nella contesa giudiziaria.
Ebbene, nel caso di specie, considerato che il fatto avvenne in un piccolo centro e che vi fu l'intervento delle FFOO, che provvidero a identificare i protagonisti dello "scontro", non è dubbio che il RI C. avrebbe potuto, in tempi rapidissimi, identificare (o fare identificare) quelli che egli riteneva i suoi aggressori. Se ciò non ha fatto, se ha deciso di proporre querela solo dopo aver ricevuto notizia che i suoi "avversari" intendevano chiedergli i danni per le lesioni che ritenevano di aver patito, lo stesso (o chi per lui) non può poi pretendere di essere, a distanza di molto tempo dal termine di legge, ancora legittimato a proporre querela, atteso che - per le ragioni sopra esplicitate - deve ritenersi che egli sia stato posto, per tempo, nella possibilità di chiedere la punizione del presunto aggressore (e di attivare eventualmente tutte le connesse procedure risarcitorie previste dall'ordinamento); di talché l'inerzia protrattasi oltre il periodo di giorni 90, oltre il momento in cui deve ragionevolmente opinarsi che la PO sia stata in grado di accertare le generalità della persona che riteneva responsabile di delitti perseguibili a querela, non può che determinare la decadenza da tale diritto. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per tardività della querela.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008