Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che possa essere configurato il reato di truffa contrattuale nell'ipotesi di falsa denuncia di furto di assegni precedentemente consegnati in pagamento.
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 2. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2017, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
0919 7-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N.
2.81 PU - 15/02/2015 Reg. Gen. N. 46823/2016 Composta da: - Presidente Dott. Giovanni Diotallevi - Consigliere Dott. Geppino Rago - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Anna Maria De Santis Consigliere Dott. Ignazio Pardo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE IN nato a [...] il [...] • avverso la sentenza del 27/02/2015 della Corte di Appello di Brescia PARTE CIVILE: AN IV visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/02/2015 la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Mantova emessa il 18/12/2013 di condanna dell'appellante IN FA alla pena di un anno di reclusione ed € 800,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di IV AN nonché al risarcimento dei danni - liquidati in via definitiva in € 2.000 - in favore di quest'ultimo, costituitosi parte civile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il FA di persona sulla base di due motivi, incentrati sul vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della truffa, dovendo la condotta ascritta (falsa denuncia di furto di assegni consegnati in pagamento) integrare esclusivamente gli estremi della calunnia, reato per il quale egli aveva già riportato condanna;
ha lamentato inoltre la हु violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra i fatti contestati e la sentenza.
3. Il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza inerente alla configurazione nel caso in esame del reato di truffa. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la falsa denuncia di furto di assegni bancari, in precedenza negoziati, integra il reato di calunnia poiché si attribuisce in tal modo al legittimo portatore l'impossessamento o la ricezione illecita del titolo e dunque il reato di furto o di ricettazione, dovendosi ritenere irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che, nella denuncia, non sia stato accusato alcun soggetto determinato, allorché il destinatario dell'incolpazione sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi enucleabili dalla denuncia stessa. Per tale reato infatti il FA è stato condannato in via definitiva, come riportato nel ricorso. Non è invece ravvisabile il reato di truffa. Nell'ottica del reato di cui all'art. 640 cod. pen. infatti l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della vittima. L'errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Questi ultimi devono pertanto necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono ad integrare gli estremi del reato gli artifici posti in essere successivamente (in termini, Cass. sez. 6, sent. n. 12604 dell'11/12/2012 - dep. 18/03/2013 - Rv. 256000). Orbene, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che gli assegni in disamina vennero consegnati dal FA, post-datati al 31 marzo, 30 maggio e 31 luglio 2008, nel dicembre 2007 in pagamento di una terza fornitura di bestiame avvenuta il 30/07/2007, non contestualmente pagata perchè il venditore aveva confidato sulla solvibilità dell'acquirente, adempiente rispetto all'obbligazione di versamento del prezzo relativo a due precedenti forniture ("al momento di ritirare la merce disse che, non avendo con sé il libretto degli assegni, sarebbe ritornato successivamente...poiché si era dimostrato un cliente affidabile, il AN gli accordò fiducia ma, nonostante le rassicurazioni, il debito non venne saldato...pertanto la vittima incominciò a sollecitare l'imputato 2 fino a quando, nel dicembre dello stesso anno... pag. 3 della sentenza impugnata"); la falsa denuncia di furto fu altresì formalizzata il 14 marzo 2008 presso i Carabinieri di San Martino di Lupari. La condotta fraudolenta, dunque, sostanziatasi nella presentazione della denuncia di furto, è successiva al conseguimento del profitto consistente nella consegna del bestiame e, conseguentemente, non rileva ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di truffa. -D'altra parte come non ha mancato di rilevare il ricorrente nel secondo motivo di ricorso il delitto ex art. 640 cod. pen. è stato contestato al capo B) in conformità al modello normativo ma in termini difformi da quelli accertati in sentenza (artifici e raggiri "consistiti nell'emettere assegni...postdatati...ottenendo la consegna del bestiame e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto").
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Giovanni Diotallevi Photellaw dott. Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL 11 Cancelliere CANCELLIERE/ Claudia Planelli E T P R U S O E N O C 3