Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 14660
CASS
Sentenza 1 ottobre 1999

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La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento. (Fattispecie in tema di diffamazione, consumata mediante l'invio di lettere anonime. La Cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva correlato l'entità del danno morale alla notevole gravità ed alla reiterazione del comportamento diffamatorio, ha dichiarato inammissibile, sul punto, il ricorso dell'imputato, che aveva dedotto vizio di motivazione per incompletezza della istruttoria in ordine alla quantificazione del danno).

Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art 124 cod.pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne' da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata mediante l'invio di lettere anonime, nella quale l'offeso, prima di proporre querela, ha esperito accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere alla identificazione dell'autore degli scritti).

Commentario1

  • 1Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026

    La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 14660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14660
Data del deposito : 1 ottobre 1999

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