Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bardini e Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Gruppo -OMISSIS-, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Comandante del Gruppo di -OMISSIS- della Guardia di Finanza n°-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione n°-OMISSIS-, con la quale il Comando della Tenenza di -OMISSIS- della medesima G. di F. aveva inflitto al ricorrente la sanzione della consegna di giorni 01 (uno);
degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in ispecie di tutti gli atti del procedimento disciplinare di Corpo, ivi incluso il rapporto disciplinare del -OMISSIS-, e di ogni altro ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento a firma del Comandante del Gruppo di -OMISSIS- della Guardia di Finanza n° -OMISSIS- con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n°-OMISSIS- con cui il Comandante della Tenenza di -OMISSIS- della medesima G. di F. aveva inflitto al ricorrente la sanzione della consegna di giorni 1. Il ricorrente ha altresì impugnato tutti gli atti, correlati, del procedimento disciplinare di Corpo, ivi incluso il rapporto disciplinare del -OMISSIS-, indicati in epigrafe.
2. Rappresenta il ricorrente di prestare servizio nella Guardia di Finanza da oltre trent’anni senza essere mai stato oggetto di alcun provvedimento disciplinare di avere anzi ricevuto elogi ed encomi in più occasioni, e benemerenze anche da parte di enti terzi. Soggiunge di avere da lungo tempo ottenuto il massimo della valutazione – rendimento costantemente elevato meritevole di vivissimo apprezzamento e lode, come risulta dagli allegati 2-bis e seguenti del fascicolo processuale, con riferimento al periodo 2020 – 2024, e di essere attualmente assegnato alla Tenenza di -OMISSIS-.
3. In data 10.1.2025, per il tramite del proprio legale, presentava al Comando provinciale di Sassari apposita domanda d’accesso agli atti necessari alla propria tutela in giudizio nell’ambito di un procedimento davanti al Tribunale di Cagliari.
4. L’ufficio destinatario dell’istanza comunicava l’accoglimento della richiesta, segnalando che la relativa documentazione, ove esistente, avrebbe potuto essere reperita presso il Gruppo di -OMISSIS-, reparto competente in ragione della sua produzione e detenzione.
5. In data -OMISSIS-, perveniva al protocollo del Gruppo di -OMISSIS- una nota del difensore di fiducia del ricorrente nella quale si affermava che, in data 22 gennaio, il medesimo aveva preso contatto direttamente con il Capo Sezione Comando del Gruppo al fine di ottenere la documentazione richiesta ed autorizzata dal Comando Provinciale.
6. In ragione della circostanza rappresentata nella nota del legale del ricorrente, riguardante i contatti in via diretta assunti dall’Ispettore -OMISSIS- con il Capo Sezione Comando del Gruppo di -OMISSIS-, il Comandante della Tenenza di -OMISSIS- veniva incaricato di valutare il comportamento tenuto dal militare rispetto all’eventuale violazione dell’art. 715 del d.P.R. n. 90 del 2010 - TUOM, di richiedere chiarimenti all’interessato e di comunicare le determinazioni adottate.
7. Instaurato il procedimento disciplinare e acquisite le giustificazioni dell’incolpato, il comandante della Tenenza di -OMISSIS- comminava al ricorrente, con il provvedimento n°-OMISSIS-, la sanzione di giorni uno di consegna, in quanto “ Senza preventiva autorizzazione si relazionava direttamente con il Capo Servizio Comando del Sovraordinato Gruppo di -OMISSIS-, in ciò contravvenendo all’obbligo di osservanza della via gerarchica nelle relazioni di servizio dettato all’art. 715, comma 2, del D.P.R. 90/2010”.
8. Avverso la sanzione, il Maresciallo -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico che veniva, tuttavia, rigettato con l’impugnato provvedimento n° -OMISSIS-.
9. Avverso tali determinazioni è insorto il ricorrente con quattro motivi di gravame.
9.1. Con il primo motivo, riproduttivo degli argomenti di censura proposti nell’ambito del ricorso gerarchico, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del citato art. 715 del T.U. Ordinamento Militare, delle norme anche di rango costituzionale concernenti il diritto di difesa, della disciplina in materia di accesso documentale recate dalla legge n°241/1990, oltre a incompetenza ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché sviamento.
9.1.1. Rappresenta parte ricorrente come l’interlocuzione telefonica intervenuta con il Gruppo di -OMISSIS- – l’avere conferito direttamente, in data -OMISSIS-, con il Capo Sezione Comando del Gruppo di -OMISSIS-, per avere notizie sullo stato di una richiesta di documentazione, senza osservare la via gerarchica - si collochi al di fuori delle “ relazioni di servizio ”, avendo essa l’unico scopo di conoscere le modalità ed i costi per il ritiro degli atti oggetto di una domanda di accesso documentale, ab origine inoltrata al superiore Comandante Provinciale.
9.1.2. Peraltro, la richiesta e l’oggetto dell’interlocuzione con il detto Gruppo di -OMISSIS-, oltre ad essere estranee a motivi di servizio, avrebbero rivestito la massima urgenza in ragione della necessità di produrre documenti – essenziali all’esercizio del diritto di difesa - in sede d’udienza presso il Tribunale di Cagliari.
9.1.3. Il ricorrente avrebbe, dunque, effettuato la telefonata del -OMISSIS- quale cittadino nell’esercizio del diritto d’accesso e non quale pubblico ufficiale, non potendosi quindi configurare la sussistenza di alcuna relazione di servizio, da ritenersi nella fattispecie quanto meno interrotta.
9.2. Con un secondo ordine di doglianze, il ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione delle norme e dei principi generali della disciplina militare, dei principi del giusto procedimento, oltre a eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria e di motivazione e sviamento.
9.2.1. Evidenzia il ricorrente che il provvedimento giustiziale si palesa illegittimo anche per vizi propri, in quanto anche l’atto reiettivo del ricorso gerarchico erroneamente assumerebbe come sussistente l’esistenza di una condotta contrastante con l’art. 715 Reg. O.M.
Nel caso di specie, sottolinea il Militare, l’interlocuzione intervenuta con il Gruppo di -OMISSIS- non può essere essere qualificata come “ relazione di servizio ” in quanto essa era unicamente volta alla conoscenza delle modalità, dei tempi e dei costi dell’accesso documentale, richiesto per ragioni attinenti alla propria difesa in giudizio e quindi del tutto estranee al servizio. Peraltro, era stato il Comando Provinciale di Sassari della G. di F. a indicare quale unità organizzativa competente, ai fini del rilascio, il Gruppo di -OMISSIS-, al quale doveva necessariamente rivolgersi l’interessato.
In ogni caso, soggiunge l’esponente, l’esercizio del diritto d’accesso attiene nello specifico ad una situazione giuridica soggettiva non collegata al rapporto di lavoro e quindi al servizio.
9.3. Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la violazione dei principi e delle norme in materia di accesso agli atti e di quelle a garanzia del diritto di difesa, aventi rilevanza costituzionale.
9.3.1. Con riguardo al primo profilo, l’esponente evidenzia di rivestire la qualità di " interessato ", in quanto avente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, ai sensi dell’art. 22 della legge 7.8.1990, n° 241 e di aver presentato l’istanza di accesso per curare e difendere i propri interessi giuridici in correlazione all’art. 24 Cost.
Pertanto, il suo esercizio del diritto non potrebbe essere indebitamente compresso, come invece è avvenuto nella presente vicenda.
Infatti, da un lato, in ragione della pregnanza della posizione rivestita dal ricorrente rispetto all’ostensione della documentazione richiesta, non poteva esigersi che questi seguisse la via gerarchica per acquisire i documenti necessari alla propria difesa e, dall’altro, ogni diverso interesse sarebbe comunque risultato recessivo rispetto a quello collegato ai detti valori.
Infine, i gravati provvedimenti risulterebbero viziati per contrasto con il diritto di difesa.
La condotta del ricorrente, infatti, si sarebbe tradotta nell’esercizio di una facoltà legittima in connessione con il diritto di difesa e, per tale ragione, non avrebbe mai potuto integrare la violazione dei doveri del militare, a meno che il detto esercizio non esorbiti dai limiti consentiti dall'ordinamento, per assumere caratteri offensivi o disfunzionali, circostanza, tuttavia, non verificatasi nel caso di specie.
9.4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione del giusto procedimento, delle norme in materia di disciplina militare, del principio di imparzialità, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione e sviamento.
9.4.1. Si duole parte ricorrente del fatto che il gravato provvedimento del Comandante della Tenenza di -OMISSIS- sia carente di motivazione e denoti l’assenza di una adeguata istruttoria, in quanto si limiterebbe a un generico richiamo a “ tutte le circostanze della vicenda innanzi evidenziate ”, all’anzianità di servizio ed al grado rivestito al momento dei fatti, senza alcuna ulteriore specificazione.
9.4.2. Ancora, censura il ricorrente il fatto che il ricorso gerarchico sia stato deciso dal Comandante del Gruppo di -OMISSIS-, il quale risulta tuttavia essere anche l’autore del rapporto disciplinare in data -OMISSIS-, sub doc. 5 fasc. ric., ove è chiaramente sostenuta dal medesimo la tesi secondo cui il comportamento del sottufficiale avrebbe “ costituito una violazione del doveroso rispetto della linea gerarchica nelle relazioni di servizio” e, quindi, suscettibile di essere necessariamente “ apprezzato dal punto di vista disciplinare” .
Pertanto, risulterebbe violato il principio generale dell’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, non potendosi ritenere rispettato il principio di terzietà e obiettività dell’azione amministrativa.
10. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Gruppo della GdF di -OMISSIS-, instando per la reiezione del gravame.
11. All’udienza camerale, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita dal merito.
12. In vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato repliche insistendo per l’accoglimento del gravame.
13. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 4 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi di gravame, che per la loro evidente connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, parte ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata e del conseguente provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, assumendo che l’interlocuzione telefonica intervenuta in data 22 gennaio non avrebbe integrato alcuna violazione dell’art. 715 del Regolamento di Ordinamento Militare, in quanto svoltasi al di fuori di qualsivoglia relazione di servizio.
1.1. I motivi non sono fondati.
1.1.1. L’art. 715 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dispone, al comma 2, che “ nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica”.
Tale disposizione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non si limita a disciplinare singole fattispecie, ma esprime un principio di carattere generale, immanente nell’ordinamento militare, atteso che il rispetto della scala gerarchica costituisce un vero e proprio cardine dell’organizzazione militare, trovando ulteriore formalizzazione negli artt. 1346 e 1347 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2022, n. 4999).
Il principio del rispetto della via gerarchica è, infatti, immanente nell'ordinamento militare e la norma richiamata, pur facendo riferimento alle relazioni di servizio e disciplinari, costituisce espressione del principio generale che impone ai militari il rispetto della gerarchia (T.A.R. Sardegna, 31.5.2016, n. 476) e finisce per investire tutti i profili del rapporto del militare con la sua amministrazione, tanto involgenti il rapporto di servizio quanto il rapporto di impiego, quanto ancora questioni di carattere privato.
1.1.2. Una conferma di tale impostazione si rinviene, altresì, nell’art. 735 del D.P.R. n. 90 del 2010, il quale, con riferimento alle relazioni con i superiori, prevede che ogni militare possa chiedere di conferire con un superiore esclusivamente per via gerarchica, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio ovvero dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non attinenti al servizio o alla disciplina.
Ne discende che, nell’àmbito dei rapporti del militare con la sua amministrazione, anche le istanze afferenti a profili di natura privata – come può esserlo una richiesta di messa a disposizione di documenti detenuti da un Comando e oggetto di diritto di accesso - devono comunque transitare attraverso il rispetto della via gerarchica.
1.1.2. Sotto altro profilo, appare corretta l’osservazione dell’amministrazione che ha evidenziato come la riscontrata mancanza disciplinare non si appunti sui contenuti o sullo scopo della conversazione, ma sul fatto in sé della interlocuzione.
In ogni caso, appare indubitabile che, traguardato sul fronte del soggetto interpellato telefonicamente, ovvero il LGT C.S. -OMISSIS-, la presa di contatto si colloca oggettivamente nell’ambito di una relazione di servizio, all’interno della quale risulta pacificamente non rispettato il canale gerarchico prescritto.
1.1.3 Né la pur riconosciuta urgenza dell’acquisizione documentale può assurgere a causa di giustificazione dell’inosservanza della via gerarchica, atteso che anche un’eventuale sollecitazione avrebbe potuto e dovuto essere effettuata nel rispetto delle modalità proprie dell’Ordinamento militare, senza elidere le garanzie organizzative che lo presidiano.
1.2. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
Il rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento delle relazioni nell’ambito militare non costituisce, infatti, ad avviso del collegio, un limite idoneo a comprimere o pregiudicare l’esercizio del diritto di accesso agli atti o del diritto di difesa in giudizio.
L’art. 715 del Regolamento di Ordinamento Militare non incide sul contenuto sostanziale di tali diritti. La disposizione citata non interferisce, cioè, con il diritto di accesso e, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, non viene in rilievo una comparazione tra valori di pari rango . La norma si limita a prescrivere che l’esercizio suddetto avvenga nel rispetto delle forme e delle modalità proprie dell’ordinamento militare, ispirate al principio di gerarchia.
Non si tratta, dunque, di stabilire una gerarchia tra valori costituzionali contrapposti, bensì di assicurare la coordinata coesistenza tra diritti fondamentali e regole organizzative dell’Amministrazione militare.
4. Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione del giusto procedimento e del principio di imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la natura meramente apparente della motivazione del provvedimento disciplinare e la violazione del principio di terzietà, in quanto il ricorso gerarchico sarebbe stato deciso dal medesimo soggetto che aveva redatto il rapporto disciplinare presupposto, in asserita violazione dell’art. 97 Cost.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
4.1.1. L’esame della documentazione versata in atti evidenzia che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è stato adottato all’esito di un’adeguata istruttoria, comprendente l’approfondimento del quadro fattuale di riferimento, il riesame della condotta contestata e la puntuale confutazione delle argomentazioni poste a fondamento del gravame gerarchico, nonché la verifica del rispetto dell’iter procedimentale.
Non emergono, pertanto, le dedotte carenze istruttorie e motivazionali lamentate dalla parte ricorrente.
4.1.2. Parimenti, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di terzietà, atteso che il ricorso gerarchico è stato deciso da un organo diverso rispetto a quello che ha adottato il provvedimento disciplinare oggetto di impugnazione.
Quanto al rapporto disciplinare, esso si è limitato a rappresentare i fatti nella loro sequenza causale, rimettendo ad altro organo ogni valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare della condotta, sicché non può ritenersi compromessa l’imparzialità dell’azione amministrativa.
5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. La natura del giudizio e i profili peculiari della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RT NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT NT | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.