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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12096/2023
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2 CP_1
3 Controparte_2 Pt_2
4 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Verbale di causa Udienza 04.03.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e ante Unità d'Italia Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,40
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12096/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12096 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_5
4 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 30.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. (DA Parte_1 Persona_1
), nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di
[...] rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
2. , nata il [...], in [...], entrambe ivi Parte_2 residenti in [...], Palmeira das Missoes, Rio Grande do Sul;
3. , nato il [...], in [...], ivi residente in [...] Benjamin Constant n. 9, Palmeira das Missoes, Rio Grande do Sul;
4. , nato il [...], in [...], ivi residente in [...] Benjamin Constant n. 9, Palmeira das Missoes, Rio Grande do Su
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che (DA Parte_1 [...]
), , Persona_1 Parte_2
, sono cittadini Controparte_5 Controparte_3 italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana di (DA Parte_1 [...]
), , Persona_1 Parte_2
, provvedendo alle Controparte_5 Controparte_3 eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato in data [...] nel Persona_2
Comune di Volpago del Montello (TV) il quale, in data 9.3.1879, nel Comune di Volpago del Montello (TV), si univa in matrimonio con . Emigrati in Brasile, dalla loro Persona_3 unione nasceva:
• In data 17.1.1896, il quale, in data 10.4.1920, in Brasile, si univa in Persona_4 matrimonio con e in data 20.2.1921, in Brasile, da detta unione Controparte_6 matrimoniale nasceva:
➢ che in data 12.6.1940, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_5
e dalla coppia, , in Brasile, nasceva: Controparte_7
✓ in data 31.7.1942 il quale, in data Persona_6
24.1.1970, si univa in matrimonio con Da detta Persona_7 unione nasceva:
❖ in data 7.1.1973, in Brasile, Parte_1 che, in data 1.12.1995, in Brasile, si univa in matrimonio con e da detta unione Controparte_8 matrimoniale nascevano:
▪ in data 17.5.1996, in Brasile, Persona_8
[...]
▪ in data 13.6.2003, in Brasile, da detta unione
[...]
Dott. Giovanni Calasso 3
matrimoniale Controparte_5
▪ in data 25.1.2011, in Brasile, Pt_2 Parte_3
[...]
[...]
[..
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge
III. Al sig. Procuratore della Repubblica è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato Persona_2 in data 5.3.1832 nel Comune di Volpago del Montello (TV) prima della nascita del Regno
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del nato in [...] Persona_2
5.3.1832 nel Comune di Volpago del Montello (TV) che ha trasmesso la cittadinanza al figlio e ai propri discendenti e, quindi, a che in data 12.6.1940, in Brasile, si univa in Persona_5 matrimonio con cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, Controparte_7 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza
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italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
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altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,40
Lecce-Venezia,04.03.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6