Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili nè il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. nè l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida. (In motivazione, la Corte ha ribadito che il decreto del PM ha carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato).
Commentario • 1
- 1. L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 3-bis) Il fatto Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, in accoglimento della richiesta di riesame dell'indagato, annullava il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 321, 181, 182 e 183, c.p.p., art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 114
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 25566/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AN N. IL 20/02/1970;
avverso il decreto n. 31/2012 TRIB. LIBERTÀ di VARESE, del 24/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24.05.2013 il Tribunale del riesame di Varese ha confermato, con condanna alle spese processuali, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Varese, in data 6.4.2012, nei confronti di EN AN, indagato per i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 216 e 292, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70. In data 14.11.2011, Funzionari Doganali coadiuvati da militari appartenenti alla Guardia Finanza di Gaggiolo, nel corso dell'attività di vigilanza lungo il confine con la Svizzera, presso il valico di Gaggiolo, sottoponevano a controllo l'autovettura Audi S5 Coupè, con targa elvetica TI 228189, di proprietà della società BR S.A., con sede in Balerna (CH), condotta da EN GI.
Dal controllo emergeva che l'odierno ricorrente stava lasciando il territorio nazionale alla guida di automezzo immatricolato in territorio non comunitario, senza essere provvisto dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Doganale. L'autovettura veniva sottoposta a sequestro per violazione degli D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt.216 e 292 (T.U.L.D.).
Il G.I.P. convalidava il sequestro preventivo con provvedimento del 23.12.2011.
Avverso tale provvedimento formulava richiesta di riesame, la società BR S.A. con sede in Balena (CH), nella qualità di proprietaria del bene in sequestro.
L'Agenzia delle Dogane di Gaggiolo, con atto del 23.2.2012, determinava i diritti di confine evasi relativamente al veicolo in sequestro in Euro 12.909,00. Con successivo provvedimento del 28.3.2012, a seguito di mancata trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame, veniva disposta la restituzione del veicolo in sequestro. In pari data, però, il Pubblico Ministero disponeva, in via d'urgenza, il sequestro dell'autovettura. Il sequestro veniva convalidato, in data 6.4.2012, dal G.I.P. presso il Tribunale di Varese.
2. BR GI, assistito dal proprio difensore, ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo:
a. Preliminarmente rileva una serie di irregolarità procedurali. Il decreto di convalida del primo sequestro veniva notificato dopo due mesi dallo stesso. A seguito della notifica veniva presentata una prima richiesta di riesame. Gli atti relativi non venivano mai trasmessi. Il P.M. affermava che la ragione del ritardo dipendeva dal prolungamento delle attività di indagine, privandolo - lamenta il ricorrente - della garanzia rappresentata dalla valutazione ad opera di un organo imparziale e collegiale, circa la legittimità della compressione di diritti fondamentali.
Sottolineava, anche in relazione alla seconda istanza di riesame, il ritardo della trasmissione degli atti al riesame, avvenuta il 16/5/2012, dopo 16 giorni dalla richiesta del Tribunale e dopo un mese dal deposito del reclamo, mentre gli ultimi risultati di indagine risultavano essere nella disponibilità del P.M. fin dal 12/3/2012, due mesi prima della trasmissione degli stessi. b. Art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e): inosservanza dell'art. 324 c.p.p., commi 3 e 7 inosservanza dell'art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e
10; scadenza del termine perentorio per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. Trasmissione degli atti effettuata oltre il termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3 e, in ogni caso, oltre quello indicato dall'art. 309 c.p.p., comma 5 operante per effetto del rinvio di cui all'art. 324 cod. proc. pen., comma 7. Decisione intervenuta oltre il termine complessivo e perentorio di quindici giorni (termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero e di dieci giorni per la decisione del Tribunale) dalla richiesta. Perdita di efficacia della misura.
Il ricorrente lamenta la violazione delle norme procedurali e la privazione e tempo indeterminato di proprietà individuali in spregio delle garanzie previste dal Codice di rito.
La misura cautelare avrebbe perso efficacia per inosservanza del termine normativamente imposto.
Sul punto lamenta come l'ordinanza impugnata sia stata laconica, limitandosi a richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ritiene inapplicabile alle misure cautelari la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 10 senza fare alcun riferimento a quanto espresso dalla difesa.
c. art. 606, comma 1, lettere b) e c): inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. emissione di decreto di sequestro preventivo di urgenza da parte del Pubblico Ministero. Assenza di una situazione idonea a giustificare l'eccezione alla riserva di giurisdizione. Invalidità del procedimento applicativo. Illegittimità della misura.
Il ricorrente evidenzia l'assoluta mancanza della situazione di urgenza che giustificasse il procedimento applicativo della misura cautelare.
L'art. 321 c.p.p., comma 1 - ricorda - definisce il procedimento applicativo del sequestro preventivo: solo il Giudice, investito della richiesta del P.M., può disporre con decreto motivato, la misura cautelare. Tale regola trova eccezione nell'art. 321 c.p.p., comma 3, laddove prescrive che solo quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del P.M..
Nel caso di specie l'inerzia del P.M., a fronte della richiesta del Tribunale di trasmettere gli atti del riesame non avrebbe, però, determinato alcuna situazione emergenziale non preventivabile. Vi sarebbe stata, inoltre, un'inaccettabile paralisi di ogni valutazione giurisdizionale, in spregio delle garanzie, costituzionalmente rilevanti, riconosciute dall'ordinamento alla persona sottoposta ad indagine e al soggetto avente diritto alla restituzione.
Il ricorrente sottolineata, ancora, l'assoluta carenza di pericolo che sarebbe derivata dalla libera disponibilità del mezzo. Il pericolo paventato dal P.M. e condiviso dal G.I.P., concerne la potenziale sottrazione del veicolo alla confisca, ma l'automezzo non costituisce cosa soggetta a confisca. Il bene era già sottoposto a vincolo di indisponibilità e la cessazione dello stesso non avveniva per una mera irregolarità formale, ma per una grave violazione procedurale, addebitabile unicamente alla pubblica accusa. La perdita di efficacia della misura non era - si ribadisce - una situazione emergenziale.
d. art.606 comma 1 lettera b): inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen.; assenza del fumus commissi delicti. Non configurabilità dei reati contestati. Insussistenza dei reati di contrabbando doganale. Impossibilità di prospettare l'evasione dell'iva all'importazione. Difetto di un presupposto fondamentale per l'applicazione della misura.
A BR GI viene contestata la violazione degli artt. 216 e 2929 TULD e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70 in ragione dell'immatricolazione estera del veicolo, a fronte della residenza italiana del conducente. Si sostiene l'omesso pagamento dei diritti di confine e dell'IVA per l'importazione dell'autovettura. Il P.M. afferma la non sostenibilità delle prospettazioni difensive circa l'impossibilità di configurare il contrabbando, in ragione della proprietà del veicolo in capo alla società elvetica BR SA, ignara dell'esportazione in Italia, avvenuta in forza di contratto di noleggio con il signor EN. Si tratterebbe di fittizia intestazione, secondo le risultanze di indagine. Il Gip richiamava integralmente nel proprio decreto la richiesta del P.M., gli atti di P.G. relativi al sequestro, e il precedente decreto di sequestro emesso da diverso Giudice dello stesso ufficio, che si limitava alla generica affermazione della sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, in considerazione del fatto che l'imputato, anagraficamente residente in Italia, si trovasse alla guida di veicolo immatricolato nella Confederazione Elvetica. Il Tribunale faceva riferimento alla normativa della Convenzione di Istanbul del 26.6.90, ratificata dalla L. 26 ottobre 1995, n. 479 e dal Reg. CEE n. 2913/92 (istitutivo del Codice Doganale Comunitario), da cui deriverebbe la necessità di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Doganale alla ammissione temporanea di un bene, in esenzione dai dazi all'importazione.
Ad avviso del Tribunale "si è di fronte a un veicolo immatricolato in Svizzera, intestato a società elvetica, utilizzato da persona residente in Italia ... l'odierno indagato non è titolare di alcun fine specifico atto a legittimare il suo ingresso in Italia in regime di temporanea esenzione dai dazi doganali ..." e, pertanto, sussisterebbe il fumus dei reati contestati.
Il ricorrente contesta la configurabilità del reato in quanto il veicolo è di proprietà di un soggetto elvetico e la coincidenza della residenza abituale con la residenza anagrafica. L'indagato deduce di essere titolare di un permesso per frontaliere di tipo G (soggiorno con attività lucrativa) in qualità di operatore presso la "Luxury Goods Logistics con sede in Canton Ticino. È titolare, inoltre, dal 1.6.11 di un contratto di lavoro con la BR SA. È titolare attualmente di un permesso di tipo B (permesso di dimora in tutta la Svizzera). La sede principale dei suoi interessi è in Svizzera, dove presta la propria attività lavorativa e dove, attualmente, ha domicilio.
Il Tribunale di riesame ha affermato la non rilevanza di una simile circostanza, ritenendo che le norme citate si riferiscano alla residenza anagrafica.
Il ricorrente richiama, tuttavia, varie pronunce in materia di residenza (Sez. 3, 2.9.04, n. 35783; Sez. 3,14.1.98, n. 1933) che hanno ritenuto non configurabili i reati di importazione illegittima di veicolo con targa straniera da parte di cittadino italiano anche nei casi in cui, pur non essendo state eseguite le variazioni anagrafiche, l'interessato abbia di fatto trasferito all'estero la propria abituale dimora.
Ancora, osserva il BR che in forza dell'art. 3 dell'Accordo del 19.12.72 tra la Confederazione Elvetica e la Comunità Europea, ratificato con reg. CEE n. 2840 del 1972, i dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi (con eliminazione totale a far data dal 1.7.77) e "nessun nuovo dazio doganale all'Importazione viene introdotto". Inoltre l'art. 4 prevede che "Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale". Invoca una serie di sentenze che ritengono insussistente il reato di contrabbando, in forza di tale accordo (Sez. 3, 17.3.10,n.l6860; Sez. 3, 3.10.08, n. 36198; Sez. 3, 22/2/06, n. 6741; Sez. 4, 9/5/06, n. 17432; Sez. 4,13/5/2005, n. 17832; Sez. 4, 30/4/02, n. 22555). Contesta l'esistenza del reato e quindi del fumus, in quanto il reato di contrabbando doganale non può essere integrato nell'ipotesi di ingresso di merci provenienti dal territorio elvetico, posto che il menzionato accordo per l'abolizione dei diritti di confine stipulato dalla Comunità e la Confederazione è vincolante per i Paesi membri ai sensi dell'art. 228, comma 7, del medesimo Trattato. Ad analoghe conclusioni deve giungersi, secondo il ricorrente, in riferimento alla violazione in materia di Iva.
L'evasione dell'iva all'importazione trova nel nostro ordinamento un regime sanzionatorio più grave, parificato a quello del contrabbando, rispetto a quello dell'evasione dell'iva interna, ponendosi in contrasto con i principi comunitari in materia di libera circolazione delle merci (affermati con la decisione n. 299-86 del 25.2.98 - Drexel c. Finanze Stato - della Corte di Giustizia delle Comunità Europee), applicabili, in forza del menzionato accordo, anche alla Confederazione Elvetica: il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio appare dettato della Corte di Giustizia in via generale e non già in riferimento esclusivo agli scambi comunitari.
Inoltre non può parlarsi di importazione perché si tratta di bene già immesso in libera pratica in paese membro della Comunità. Il fatto che l'acquisto sia stato trattato direttamente dal ricorrente non ha rilievo, in quanto lo stesso è consulente della società Svizzera ed ha sempre agito per conto della stessa. La tesi che si tratterebbe di una società fittizia non trova - secondo la tesi prospettata in ricorso - alcun riscontro. L'acquisto è stato fatto con danaro della società.
La qualificazione giuridica operata dal P.M. e dal GIP, poi condivisa dal Tribunale del Riesame, sarebbe fondato su mere presunzioni, non riscontrate dalle emergenze di indagine. Si ricorda come questa Corte abbia chiaramente affermato che in tema di reati finanziari e tribù tari l'abuso del diritto, qualificato dall'adozione (al fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica non corrispondente alla realtà economica, non ha valore probatorio perché implica una presunzione incompatibile con l'accertamento penale, ed è invece utilizzabile in campo tributario come strumento di accertamento semplificato nel contrasto all'evasione fiscale (Sez. 3, 26.11.08, n. 14486, rv. 244071. e. art. 606 c .p.p., comma 1, lett. b) e e); inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. assenza del periculum in mora - difetto di esigenze cautelari - consumazione del reato - impossibilità di considerare il veicolo oggetto di confisca obbligatoria - inapplicabilità del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 - illegittimità del provvedimento applicativo della misura cautelare reale - revoca della misura.
In ultimo il ricorrente lamenta l'inesistenza del periculum in mora per scadenza del contratto di noleggio.
Il ricorrente chiede pertanto la revoca della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, in realtà, non è tale.
Lo stesso ricorrente, indica che si tratta di "considerazioni introduttive" in cui lo stesso lamenta le lungaggini della procedura, ma non deduce elementi atti ad inficiare di validità il provvedimento impugnato.
Il secondo motivo, con cui si deduce l'inosservanza dei termini per la trasmissione degli atti di cui all'art. 324 cod. proc. pen. è parimenti manifestamente infondato.
Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28.3.2013, Cavalli, Rv. 255581).
3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, va evidenziato, in primo luogo, come questa Corte abbia da tempo affermato che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile in quanto si tratta di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., norma non suscettibile di interpretazione analogica,
attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione, che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (vedasi, tra tante, questa Sez. 3 n. 49448 dell'8.10.2003, Piacentini, rv. 227996). E anche l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 3, convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. è inoppugnabile (così Sez. Unite, n. 21334 del 31.5.2005, Napolitano, rv. 231055). Peraltro è da osservare che trova giustificazione che contro il decreto del P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, considerato che trattasi di un provvedimento che ha carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione. Esso, infatti, perde ogni efficacia non solo nel caso in cui non vengono rispettati i termini indicati dall'art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 ter o nel caso di mancata convalida poiché, anche se interviene al convalida, il giudice è tenuto, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato. È rimesso, dunque, a tale organo, la valutazione in ordine alla lamentata assenza di situazioni idonee a giustificare l'eccezione alla riserva giurisdizionale, con l'adozione del decreto d'urgenza da parte del PM. Ma è superata dall'emissione del proprio decreto da parte del GIP. Sarà quest'ultimo - nel caso di specie quello emesso il 6.4.2012, a poter essere sottoposto - come avvenuto - al vaglio del Tribunale del Riesame prima e poi di questa Corte di legittimità.
In punto di diritto va tuttavia ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692). Ebbene, non paiono sussistere tali vizi in relazione al provvedimento impugnato.
4. Va evidenziato, peraltro, in ordine alla doglianza sul punto, che la contestazione non attiene al contrabbando, ma all'evasione del l'IVA all'importazione e che il provvedimento impugnato appare coerentemente e logicamente motivato in punto di fumus del reato. Quanto alla lamentata mancanza di motivazione sul fumus il tribunale varesini motiva compiutamente richiamando, in particolare, la specifica previsione degli artt. 137 e ss. Del Regolamento CEE n. 2913 del Consiglio in data 12.10.1992 istitutivo del Codice Doganale Comunitario, e specificamente dell'articolo 138, e quanto previsto dalla Convenzione di Istambul del 26.6.1990, ratificata dallo Stato italiano con la L. 25 ottobre 1995, n. 479. Il tribunale ricorda come nel caso in esame si fosse di fronte ad un veicolo immatricolato in Svizzera e intestato a società elvetica, utilizzato dall'odierno ricorrente, residente in Italia, come attestato dalla documentazione in atti e controllato in territorio italiano, in uscita dal valico di Gaggiolo.
L'odierno ricorrente non era - evidenzino i giudici del riesame- titolare di alcun "fine specifico" atto a legittimare il suo ingresso in Italia con il veicolo in regime di temporanea esenzione dai dazi doganali.
Anche il rapporto tra il BR e la società svizzera è stato oggetto di poco convincenti e contraddittorie argomentazioni. Il tribunale varesino evidenzia, infatti, come in un primo momento egli aveva affermato di avere la disponibilità dell'automezzo sequestratogli in virtù di un contratto di noleggio datato 29.11.2011 e solo in un momento successivo, dinanzi al tribunale del riesame, aveva "virato" per la tesi di un rapporto di lavoro- consulenza che l'avrebbe legato alla società svizzera proprietaria dell'autovettura. Ma in ogni caso non sussisteva, da un lato, l'autorizzazione all'utilizzo da parte del proprietario del veicolo e, dall'altro, l'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici Doganali, autorizzazione che, nel caso in esame, non risultava neppure essere stata richiesta.
5. Manifestamente infondato è, in ultimo, anche il profilo di doglianza che assume la violazione di legge per non avere il tribunale varesino motivato sul periculum in mora.
Al contrario, nel provvedimento impugnato, dopo avere ricordato che il "periculum in mora" che legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e di come sia necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata, si afferma come nel caso di specie tali condizioni sussistono attesa la modalità della condotta come risultante dagli atti.
Peraltro la società proprietaria del veicolo - viene evidenziato infine - essendo perfettamente a conoscenza dei fatti non può vedersi riconosciuta alcuna posizione di buona fede che legittimerebbe una richiesta di restituzione del veicolo a suo favore.
Trattasi di motivazione congrua, priva di vizi logici e quindi certamente sottratta al sindacato in questa sede.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014