Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 8791
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 125, 253, 275 e 309 cod. proc. pen. - Assenza di motivazione nel provvedimento genetico

    Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del decreto di sequestro probatorio, purché il PM abbia indicato, almeno genericamente, le ragioni che giustifichino in concreto l'applicazione della misura. Nel caso di specie, il PM ha precisato le esigenze cautelari in udienza, consentendo al Tribunale di esercitare la legittima integrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 253, 254 e 275 cod. proc. pen. - Mancanza di indicazione delle ragioni di un'apprensione 'onnivora' di dati e dei criteri di selezione

    Il profilo dell'oggetto e dei criteri di ricerca è stato sufficientemente circoscritto dal PM e dal Tribunale del riesame in sede di integrazione della motivazione. Il profilo dell'orizzonte temporale non richiede un termine esatto nel decreto, ma un termine ragionevole, e la protrazione del vincolo deve essere limitata al tempo necessario per le operazioni tecniche, rapportata alle difficoltà e alla collaborazione dell'indagato. Nel caso di specie, le operazioni erano parzialmente ultimate e il ricorrente non aveva contestato specificamente la mancata indicazione di un orizzonte temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 8791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8791
    Data del deposito : 6 marzo 2026

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