Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2017, n. 54827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54827 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
ASR 54827-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/09/2017 - Presidente - FAUSTO IZZO Sent, n. sez. 1406/2017 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N. 12597/2017 LOREDANA MICCICHE' Rel. Consigliere - DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG PR. SSA PERLA LORI, (num CHIESTO CANN AREND Sunda ن اناس AN TA .
1. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame di L'Aquila il 6 febbraio 8 marzo 2017 ha rigettato il ricorso avanzato nell'interesse di AN TE avverso il decreto di convalida del sequestro di somme di denaro emesso dal P.M. del Tribunale di Sulmona il 24 gennaio 2017. 2. L'antefatto della vicenda processale sta nel rinvenimento, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dalla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione di misura cautelare per fatti di droga nei confronti di AN TE, oltre che di circa un chilogrammo di hashish e di marijuana, anche di complessivi 21.500,00 euro in banconote di piccolo taglio, parte all'interno di un pensile in cucina, parte in un mobile a muro e parte nella cassaforte. Al sequestro di quanto rinvenuto è seguita l'applicazione di ulteriore misura coercitiva. Il sequestro del denaro è stato convalidato dal Pubblico Ministero con proprio decreto in data 24 gennaio 2017, così, testualmente ed integralmente, motivato: «[...] trattandosi di corpo del reato e di cose comunque pertinenti all'accertamento del reato per cui si procede». Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. ritenendo, in buona sostanza, non necessaria una esplicitazione delle ragioni probatorie sottostanti al sequestro del denaro che, nella concreta circostanza, in ragione delle modalità di custodia, dell'importo e della incompatibilità con il reddito lecito dell'indagato (operatore ecologico), costituendo ragionevolmente profitto del reato di spaccio, rivestirebbe in re ipsa una implicita ed ovvia funzione probatoria.
3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame AN TE, tramite difensore di fiducia, che denunzia violazione di legge, sotto plurimi profili.
3.1. In primo luogo censura la ritenuta nullità del decreto di convalida per omessa motivazione e la nullità per violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale che ha provveduto autonomamente a qualificare l'oggetto del sequestro e ad enunziarne le finalità probatorie. -Il Collegio per il riesame si assume non avrebbe potuto confermare il decreto a causa della radicale mancanza di apparato argomentativo, essendo il provvedimento del P.M. meramente ripetitivo della astratta formula di legge di cui all'art. 253 cod. proc. pen., né avrebbe potuto autonomamente individuare natura delle cose sequestrate e finalità probatoria, in quanto il potere integrativo 2 m è legittimamente utilizzabile soltanto allorché l'atto contenga un'esposizione minima delle ragioni che hanno indotto l'A.G. ad adottare il mezzo di prova. Il ragionamento del Tribunale conterrebbe, inoltre, un grave errore logico e giuridico nell'affermare (alla p. 2) che, ove si accogliesse l'interpretazione prospettata nell'impugnazione di merito, si giungerebbe, «nei casi in cui tale correlazione [tra cose sequestrate e reato] sia palese o, comunque, assai probabile, [...] alla non accettabile soluzione di restituire all'indagato beni di provenienza illecita, profitto dei traffici oggetto di contestazione, solo perché l'autorità giudiziaria non ha fatto espresso alla implicita e ovvia funziona probatoria della acquisizione degli stessi», così nel contempo disvelandosi la non consentito finalità del intervento di supplenza del Tribunale e - confondendosi vistosamente tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, quest'ultimo finalizzato a differenza del primo a sottrare all'indagato la - disponibilità di beni di provenienza illecita.
3.2. Evidenzia il ricorrente che anche le Sezioni semplici si sono, in effetti, da ultimo, talora discostate dall'insegnamento reso dalle Sezioni Unite nella nota pronunzia n. 5876 del 28 gennaio 2004, ric. Ferazzi, cui occorrerebbe invece prestare adesione, anche alla stregua dell'insegnamento circa la vincolatività del precedente delle Sezioni Unite recentemente reso per l'evenienza che il Collegio di legittimità intenda, invece, discostarsi dal principio posto, con conseguente impossibilità di rigetto tout-court del ricorso per cassazione e necessità di rimessione alle Sezioni Unite della S.C. della questione circa la motivazione del sequestro del corpo del reato.
3.3. Denunzia, poi, omessa motivazione sulla censura espressa in sede di ricorso al Tribunale per il riesame in merito alla necessità di un'esplicita motivazione del sequestro probatorio del denaro, bene peraltro per sua natura fungibile, con la conseguenza che, per costante giurisprudenza di legittimità, la relativa motivazione impone un onere motivazionale maggiore.
3.4.Censura, infine, omessa motivazione in merito alla provenienza da attività lavorativa lecitamente svolta di almeno parte della somma - sequestrata e, con ulteriore motivo strettamente collegato, omessa motivazione in relazione alla relativa questione, che era stata posta al Tribunale di L'Aquila.
4.Il Procuratore generale della S.C. nell'articolato atto di intervento scritto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. in data 8 maggio 2017 ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza gravata, che non farebbe applicazione dei principi posti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 3 し CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'ordinanza impugnata, come sostenuto con puntuali argomenti dal P.G. di legittimità, va annullata, senza rinvio, per le ragioni di seguito specificate.
2.Il Tribunale di L'Aquila, infatti, non ha tenuto in alcuna considerazione i principi di diritto autorevolmente posti dalla Corte di legittimità nel suo più ampio consesso, in occasione concreta peraltro sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711, 226712 e 226713), e cioè: Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, cit., Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Berardinelli, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Di Vito, Rv. 268724; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391); «Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, cit., Rv. 226712; conformi, ex plurimis, Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329; Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272; Sez. 3, n 37187 del 06/05/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241 - quest'ultima con motivazione assai pregnante - ; Sez. 2, n. 26901 del 24/05/2013, Rapità e altro, Rv. 256656); Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti» (Sez. U, n. 5876 del 4 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, cit., Rv. 226713; in conformità Sez. 3, n. 20379 del 24/02/2004, Boscolo, Rv. 229036 - cfr. punto n. 3 della motivazione).
3. Ebbene, applicando al caso di specie i richiamati principi, cui occorre dare convintamente continuità, il Collegio prende atto: 1) che il decreto di convalida di sequestro del P.M. del 24 gennaio 2017 era fornito di motivazione meramente apparente, in quanto ripetitiva del testo di legge;
2) che il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto, dunque, sanare una motivazione in sostanza mancante;
e men che meno avrebbe potuto farlo introducendo autonomamente una finalità, di tipo prevenivo, diversa da quella intesa dal titolare delle indagini;
3) che, come condivisibilmente sottolineato dal P.G della S.C. (p. 3 del suo intervento scritto), il denaro rinvenuto in occasione della perquisizione potrebbe non necessariamente essere il profitto del reato accertato contestualmente al sequestro, ove si sia in presenza non già di una cessione ma di una detenzione con finalità di spaccio, con la conseguenza che «[...ove] la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato [...] non costituisc[a] il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo, [... verrebbe] a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità [...]» (cosi nella parte motiva, sub n. 3 del "considerato in diritto", di Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).
4. Si impone, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo gli ulteriori assorbiti, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro, limitatamente alla somma di denaro in sequestro, che va in definitiva restituita all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro, disponendo la restituzione della somma di denaro all'avente diritto. Così deciso il 19/09/2017. Il Consigliere estensore I Preside Depositata in Cancelleria Fausto IzzoDaniele Cenci Del Oggi -6 DIC 20171 Funzionato udiziario Patrizia Corry