CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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- 1. Dissequestro dispositivi informatici: non basta protestare, va provato interesse concreto (Cass. 7063/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2026
Presidente Ramacci - Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza di riesame avanzata da F.G. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 4 agosto 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, in esecuzione del quale venivano sottoposti a vincolo probatorio i telefoni cellulari in uso all'indagato nonché una serie di documenti relativi all'impianto di depurazione e alle stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo (CS). 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il F.G., articolando due profili di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da EL ST - Presidente - Sent. n. sez. 46/2006 AR GR DE CC – 15/01/2026 IN SA R.G.N. 37394/2025 IE AN ZI D’CA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: Di CO LE, nato a [...] il [...]; UA FA, nato a [...] il [...]; CI IN, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza emessa in data 17/10/2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D’CA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per l’ulteriore corso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5172 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/01/2026 2 lette le conclusioni dei difensori, avvocati ZI CH e ON AP, difensori di FA UA, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FAT TO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di riesame e ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata in data 26 settembre 2025 nei confronti di IN CI, FA UA (limitatamente al telefono, all’hard disk, al personal computer e al case Lenovo) e LE Di CO, sottoposti a indagine per reati di corruzione, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato. Il Pubblico Ministero ha premesso che il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di riesame proposte dalle persone sottoposte a indagine e ha annullato il decreto di sequestro probatorio adottato in data 26 settembre 2025 dal Pubblico Ministero «per carenza di adeguata giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dall’arco temporale delle imputazioni provvisorie». In particolare, il decreto del Pubblico Ministero non sarebbe stato adeguatamente motivato «in ordine all’individuazione di un arco temporale di acquisizione dei dati (mandato di sindaco di PO MA e, dunque, 2020- 2025) difforme rispetto al periodo di commissione dei reati contestati (corruzione) posti in essere tra il 2022 e il 2024». Questa carenza della motivazione, peraltro, non sarebbe stata sanata dall’integrazione della motivazione del provvedimento adottato in data 26 settembre 2025 con la motivazione del precedente decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero in data 14 luglio 2025 e annullato dal Tribunale del riesame. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, tuttavia, dedotto che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe meramente apparante (e, dunque, mancante) sul punto. Il decreto di sequestro probatorio adottato in data 26 settembre 2025 sarebbe, infatti, stato motivato rinviando espressamente per relationem ad un 3 precedente analogo decreto, emesso in data 14 luglio 2025, con il quale il Pubblico Ministero ricorrente ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso agli indagati «limitatamente alla ricerca e l’apprensione dei dati relativi al periodo del mandato di PO MA, quale sindaco del Comune di Sorrento». In questo decreto il Pubblico Ministero ha rilevato che le indagini hanno ad oggetto le procedure di affidamento degli appalti, circa trentacinque, operate dal Comune di Sorrento durante il periodo della gestione del sindaco MA PO e del suo intermediario e collaboratore FA ID;
secondo gli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, infatti, l’azione amministrativa del Comune di Sorrento, nel corso dell’intero mandato del sindaco PO, sarebbe stata connotata da un diffuso ricorso alla corruzione e alla turbativa d’asta (il c.d. sistema Sorrento). La motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe, dunque, meramente apparente sul punto, in quanto si sarebbe limitata a richiamare i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, senza confrontarsi con le specifiche risultanze processuali che davano conto della sussistenza di una motivazione pienamente adeguata, ed anzi «rafforzata», del decreto di sequestro probatorio sul punto della delimitazione del perimetro temporale dei dati da acquisire. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 dicembre 2025, il Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per l’ulteriore corso. 4. Con memoria di replica depositata in data 9 gennaio 2026 gli avvocati ZI CH e ON AP, difensori di FA UA, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev’essere accolto, in quanto è fondato. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all’esame del Collegio, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici. 4 2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali. L’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermata nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01). 2.2. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01). Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l’argomento dell’autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, 5 ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza). Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)». 2.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Botticelli. Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01). Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma [l’art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria). Solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu;
in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti 6 costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità». Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”». La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in plurime pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068). E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non possa dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro». 7 Nell’elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore. 2.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative. L’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite. Il pubblico ministero, dunque, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito. La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. 2.5. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 8 Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l’accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee;
tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all’illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale. Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet;
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). E’ parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. 9 proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’accesso e la captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia). La Corte Edu, nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso TE c. Bulgaria § 42, ha, del resto, ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori e dell’art. 13 CEDU a causa della mancata previsione di rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincolo reale. La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania). 2.6. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale 10 selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03). Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire;
Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, (dep. 2026), Di CO). Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata;
Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non massimata;
Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata). 3. Il Pubblico ministero, con la prima censura dedotta nell’unico motivo di ricorso, ha dedotto che il Tribunale del riesame ha solo apparentemente motivato 11 in ordine alla delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere, in quanto non si sarebbe confrontato con la molteplicità delle imputazioni provvisorie addebitate agli indagati, con l’elevato numero di dispositivi in sequestro e con le ulteriori circostanze indicate nella motivazione del provvedimento di sequestro. 4. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità del sequestro probatorio dei dispositivi telematici o informatici (e, segnatamente: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01 e Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02), ha correttamente rilevato che la perimetrazione temporale dei dati da apprendere può non coincidere con la data del commesso reato, che peraltro è provvisoria e fluida prima dell’esercizio dell’azione penale. Il sequestro dei dati informatici e telematici può, dunque, avere ad oggetto un ambito temporale più ampio di quello delineato dalla contestazione operata prima dell’esercizio dell’azione penale, che, proprio in ragione delle acquisizioni operate nelle indagini preliminari, può legittimamente essere arricchita ed estesa. Il pubblico ministero, in ottemperanza al principio di proporzionalità del sequestro probatorio, deve, tuttavia, motivare quando «il lasso temporale di apprensione dei dati» sia «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria». Il Tribunale del riesame di Napoli, muovendo da queste corrette premesse giuridiche, ha ritenuto che nel caso di specie ragionevolmente la divaricazione tra l’ambito temporale della contestazione e il perimetro temporale dell’apprensione dei dati sia stata ritenuta coincidente con l’intero mandato del sindaco di Sorrento. Il Tribunale ha, tuttavia, annullato il decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione sul punto, in quanto il Pubblico ministero non ha adeguatamente motivato la divaricazione tra l’ambito temporale della contestazione e il perimetro temporale dell’apprensione dei dati. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame sia meramente apparente sul punto. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta, infatti, che il decreto impugnato ha richiamato espressamente il precedente decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero in data 14 luglio 2025. In questo decreto il Pubblico Ministero ha espressamente fatto riferimento all’obiettiva complessità e pluralità delle contestazioni di corruzione, turbativa d’asta e peculato per cui si procede e all’ampiezza del segmento temporale oggetto 12 di indagine, che giustificavano una delimitazione del perimetro temporale dei dati da acquisire coincidente con l’intero mandato del sindaco di Sorrento MA PO. Il Pubblico Ministero in questo atto ha, infatti, rilevato che l’acquisizione dei dati presenti sui telefoni cellulari, sui computer e sui devices di IN CI, FA UA e LE Di CO sarebbe stata finalizzata all’accertamento di «accordi illeciti, sulla falsariga di quelli oggetto di contestazioni, riguardanti il sodalizio – formatosi nel territorio della costiera sorrentina e facente capo a PO e ID, come soggetti apicali, riguardanti prestazioni corruttive con riferimento alla procedure di affidamento indette ovvero pubblicate ovvero liquidate oppure approvate dal Comune di Sorrento». Il decreto di sequestro preventivo impugnato ha, dunque, compiutamente motivato sul punto mediante il ricorso alla motivazione per relationem. 5. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’CA EL ST
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D’CA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per l’ulteriore corso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5172 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/01/2026 2 lette le conclusioni dei difensori, avvocati ZI CH e ON AP, difensori di FA UA, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FAT TO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di riesame e ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata in data 26 settembre 2025 nei confronti di IN CI, FA UA (limitatamente al telefono, all’hard disk, al personal computer e al case Lenovo) e LE Di CO, sottoposti a indagine per reati di corruzione, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato. Il Pubblico Ministero ha premesso che il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di riesame proposte dalle persone sottoposte a indagine e ha annullato il decreto di sequestro probatorio adottato in data 26 settembre 2025 dal Pubblico Ministero «per carenza di adeguata giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dall’arco temporale delle imputazioni provvisorie». In particolare, il decreto del Pubblico Ministero non sarebbe stato adeguatamente motivato «in ordine all’individuazione di un arco temporale di acquisizione dei dati (mandato di sindaco di PO MA e, dunque, 2020- 2025) difforme rispetto al periodo di commissione dei reati contestati (corruzione) posti in essere tra il 2022 e il 2024». Questa carenza della motivazione, peraltro, non sarebbe stata sanata dall’integrazione della motivazione del provvedimento adottato in data 26 settembre 2025 con la motivazione del precedente decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero in data 14 luglio 2025 e annullato dal Tribunale del riesame. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, tuttavia, dedotto che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe meramente apparante (e, dunque, mancante) sul punto. Il decreto di sequestro probatorio adottato in data 26 settembre 2025 sarebbe, infatti, stato motivato rinviando espressamente per relationem ad un 3 precedente analogo decreto, emesso in data 14 luglio 2025, con il quale il Pubblico Ministero ricorrente ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso agli indagati «limitatamente alla ricerca e l’apprensione dei dati relativi al periodo del mandato di PO MA, quale sindaco del Comune di Sorrento». In questo decreto il Pubblico Ministero ha rilevato che le indagini hanno ad oggetto le procedure di affidamento degli appalti, circa trentacinque, operate dal Comune di Sorrento durante il periodo della gestione del sindaco MA PO e del suo intermediario e collaboratore FA ID;
secondo gli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, infatti, l’azione amministrativa del Comune di Sorrento, nel corso dell’intero mandato del sindaco PO, sarebbe stata connotata da un diffuso ricorso alla corruzione e alla turbativa d’asta (il c.d. sistema Sorrento). La motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe, dunque, meramente apparente sul punto, in quanto si sarebbe limitata a richiamare i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, senza confrontarsi con le specifiche risultanze processuali che davano conto della sussistenza di una motivazione pienamente adeguata, ed anzi «rafforzata», del decreto di sequestro probatorio sul punto della delimitazione del perimetro temporale dei dati da acquisire. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 dicembre 2025, il Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per l’ulteriore corso. 4. Con memoria di replica depositata in data 9 gennaio 2026 gli avvocati ZI CH e ON AP, difensori di FA UA, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev’essere accolto, in quanto è fondato. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all’esame del Collegio, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici. 4 2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali. L’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermata nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01). 2.2. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01). Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l’argomento dell’autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, 5 ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza). Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)». 2.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Botticelli. Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01). Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma [l’art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria). Solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu;
in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti 6 costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità». Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”». La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in plurime pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068). E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non possa dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro». 7 Nell’elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore. 2.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative. L’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite. Il pubblico ministero, dunque, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito. La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. 2.5. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 8 Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l’accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee;
tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all’illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale. Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet;
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). E’ parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. 9 proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’accesso e la captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia). La Corte Edu, nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso TE c. Bulgaria § 42, ha, del resto, ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori e dell’art. 13 CEDU a causa della mancata previsione di rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincolo reale. La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania). 2.6. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale 10 selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03). Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire;
Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, (dep. 2026), Di CO). Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata;
Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non massimata;
Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata). 3. Il Pubblico ministero, con la prima censura dedotta nell’unico motivo di ricorso, ha dedotto che il Tribunale del riesame ha solo apparentemente motivato 11 in ordine alla delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere, in quanto non si sarebbe confrontato con la molteplicità delle imputazioni provvisorie addebitate agli indagati, con l’elevato numero di dispositivi in sequestro e con le ulteriori circostanze indicate nella motivazione del provvedimento di sequestro. 4. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità del sequestro probatorio dei dispositivi telematici o informatici (e, segnatamente: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01 e Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02), ha correttamente rilevato che la perimetrazione temporale dei dati da apprendere può non coincidere con la data del commesso reato, che peraltro è provvisoria e fluida prima dell’esercizio dell’azione penale. Il sequestro dei dati informatici e telematici può, dunque, avere ad oggetto un ambito temporale più ampio di quello delineato dalla contestazione operata prima dell’esercizio dell’azione penale, che, proprio in ragione delle acquisizioni operate nelle indagini preliminari, può legittimamente essere arricchita ed estesa. Il pubblico ministero, in ottemperanza al principio di proporzionalità del sequestro probatorio, deve, tuttavia, motivare quando «il lasso temporale di apprensione dei dati» sia «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria». Il Tribunale del riesame di Napoli, muovendo da queste corrette premesse giuridiche, ha ritenuto che nel caso di specie ragionevolmente la divaricazione tra l’ambito temporale della contestazione e il perimetro temporale dell’apprensione dei dati sia stata ritenuta coincidente con l’intero mandato del sindaco di Sorrento. Il Tribunale ha, tuttavia, annullato il decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione sul punto, in quanto il Pubblico ministero non ha adeguatamente motivato la divaricazione tra l’ambito temporale della contestazione e il perimetro temporale dell’apprensione dei dati. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame sia meramente apparente sul punto. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta, infatti, che il decreto impugnato ha richiamato espressamente il precedente decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero in data 14 luglio 2025. In questo decreto il Pubblico Ministero ha espressamente fatto riferimento all’obiettiva complessità e pluralità delle contestazioni di corruzione, turbativa d’asta e peculato per cui si procede e all’ampiezza del segmento temporale oggetto 12 di indagine, che giustificavano una delimitazione del perimetro temporale dei dati da acquisire coincidente con l’intero mandato del sindaco di Sorrento MA PO. Il Pubblico Ministero in questo atto ha, infatti, rilevato che l’acquisizione dei dati presenti sui telefoni cellulari, sui computer e sui devices di IN CI, FA UA e LE Di CO sarebbe stata finalizzata all’accertamento di «accordi illeciti, sulla falsariga di quelli oggetto di contestazioni, riguardanti il sodalizio – formatosi nel territorio della costiera sorrentina e facente capo a PO e ID, come soggetti apicali, riguardanti prestazioni corruttive con riferimento alla procedure di affidamento indette ovvero pubblicate ovvero liquidate oppure approvate dal Comune di Sorrento». Il decreto di sequestro preventivo impugnato ha, dunque, compiutamente motivato sul punto mediante il ricorso alla motivazione per relationem. 5. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’CA EL ST