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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4861/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]40 34073 GRADO ITALIA
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]1 33100 MOGGIO UDINESE ITALIA entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRAUSIN SAMANTHA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Trieste;
1
2. la sig.ra verserà in favore del sig. , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto Parte_2 Parte_1 corrente a lui intestato, la somma mensile di euro 200,00.- a titolo di alimenti essendo il sig. in stato di bisogno” Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il giorno 14/12/1985 a Trieste atto registrato sub
N. 335 parte 1 - anno 1985 - Comune di Trieste (TS) e si sono separati consensualmente con sentenza del 14.1.2025, passata in giudicato, emessa a seguito di ricorso cumulativo di separazione e divorzio a domanda congiunta. Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli il 04/09/1986 e il 22/07/1991, entrambi maggiorenni Per_2 ed economicamente indipendenti.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/09/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 18.7.2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi il giorno 14/12/1985 a Trieste atto registrato sub N. 335 parte 1 - anno 1985 - Comune di Trieste (TS), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4861/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]40 34073 GRADO ITALIA
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]1 33100 MOGGIO UDINESE ITALIA entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRAUSIN SAMANTHA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Trieste;
1
2. la sig.ra verserà in favore del sig. , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto Parte_2 Parte_1 corrente a lui intestato, la somma mensile di euro 200,00.- a titolo di alimenti essendo il sig. in stato di bisogno” Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il giorno 14/12/1985 a Trieste atto registrato sub
N. 335 parte 1 - anno 1985 - Comune di Trieste (TS) e si sono separati consensualmente con sentenza del 14.1.2025, passata in giudicato, emessa a seguito di ricorso cumulativo di separazione e divorzio a domanda congiunta. Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli il 04/09/1986 e il 22/07/1991, entrambi maggiorenni Per_2 ed economicamente indipendenti.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/09/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 18.7.2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi il giorno 14/12/1985 a Trieste atto registrato sub N. 335 parte 1 - anno 1985 - Comune di Trieste (TS), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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