Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
È inapplicabile la disciplina del furto d'uso prevista dall'art. 626, comma primo, n. 1 cod. pen. nell'ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, comma secondo, cod. pen., alla luce del divieto posto dal comma secondo del citato art. 626, che, pur richiamando la "circostanza aggravante" di cui all'art. 625 n.1 cod. pen., abrogata e sostituita dalla disposizione di cui all'art. 624 bis, deve ritenersi riferito anche alla nuova fattispecie autonoma di furto con strappo, in considerazione della assoluta sovrapponibilità di tali due ultime norme, tra loro legate da un rapporto di continuità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
8 333/ 1 6 33 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. Presidente N. 2533/2015 Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - REGISTRO GENERALE N. 53403/2014 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VA N. IL 07/02/1979 TT LU N. IL 08/05/1979 avverso la sentenza n. 20862/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati BO e EL, rispettivamente avv.to IN Montanino e avv.to Antonello Cassandro, che hanno concluso riportandosi ai ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14.3.2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 24.4.2013 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, condannava EL IO alla pena di anni due di reclusione ed euro 550,00 di multa e BO UI alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110,624 bis, 61 n. 2, 624 e 625/1 n. 5 e 7 c.p., per avere, in concorso con LL CO, sottratto le chiavi e l'auto Ford IE a ER IN, introducendosi nel centro "Sparaco".
1.1. I fatti si verificavano all'interno di un centro sociale, ove i tre correi si rendevano responsabili di atti violenti e di danneggiamenti, ed il EL, perquisiti alcuni dei presenti, strappava dalla tasca dei pantaloni di ER IN le chiavi della sua auto, allontanandosi con il BO ed il LL a bordo di tale auto, per poi far ritorno al centro con il predetto veicolo dopo poco, ove i Carabinieri nel frattempo sopraggiunti bloccavano tutti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi EL IO e BO UI, lamentando, 2.1. il EL, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la Corte territoriale, nonostante un compendio probatorio lacunoso e contraddittorio, è giunta ad una pronuncia di condanna in ordine alla sussistenza e configurazione giuridica del reato di furto con strappo delle chiavi dell'autovettura, ma nessuna risposta è stata data ai rilievi mossi dall'imputato, circa la necessità di riqualificare i fatti nell' ipotesi dell'art. 626/1 n. 1 c.p., per la mancanza di una condotta violenta sulla cosa sottratta e l'immediata restituzione di essa, essendosi l'imputato impossessato delle chiavi, senza esercitare alcuna violenza sulla cosa, in maniera certamente abile, ma appunto non violenta;
tali rilievi, avrebbero dovuto comportare una qualificazione giuridica diversa dei fatti ed essere oggetto di puntuale argomentazione da parte del giudice di merito;
2.2. il BO, a mezzo del suo difensore di fiducia, con quattro motivi, 2.2.1.con il primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 110, 624 bis c.p., atteso che l'imputato è stato ritenuto corresponsabile dei fatti per aver rafforzato il proposito criminoso con la sua presenza, soprattutto alla luce delle 1 violenze e dei tafferugli scoppiati poco prima all'interno del centro sociale, contribuendo a vincere la resistenza delle vittime e la conferma di tale compartecipazione consapevole di ciascuno degli imputati alla commissione del furto delle chiavi sarebbe fornita dal fatto che, dopo l'impossessamento, tutti salirono a bordo dell'autovettura allontanandosi e che il BO minacciò la p.o.; tuttavia, l'impugnata sentenza incorre nell'erronea applicazione degli artt. 110, 624 bis c.p., confondendo la connivenza non punibile con il concorso morale nel reato;
invero, la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività, risolvendosi, invece, in forma concreta di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e dell'agevolazione della sua opera e sempre che il concorrente morale si sia rappresentato e abbia partecipato all'evento del reato, esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale;
il reato concretamente posto in essere dal EL, di sottrazione delle chiavi dell'auto non è stato frutto un preventivo accordo tra i ritenuti compartecipi, bensì è stato causato da un'improvvisa ed autonoma determinazione dell'autore materiale, come emerge dalle frasi dallo stesso pronunciate «adesso vi faccio vedere io come si fa»; escluso che il BO abbia cooperato alla fase ideativa del reato, va evidenziato che durante la fase esecutiva dell'azione posta in essere dal EL, l'imputato manteneva un atteggiamento di assoluta passività, non facendo cenni o quant'altro idoneo a manifestare consenso verso il coimputato, dimostrando di averne condiviso il proposito criminoso, sicchè è da escludersi che il BO abbia inteso agevolare con la propria presenza il furto commesso dal EL, atteso che il ER ed i suoi amici non lo avevano mai visto prima e, quindi, non potevano temerlo, non conoscendone neppure il nome;
nessun rilievo assume, poi, il fatto che il BO, dopo la sottrazione delle chiavi da parte del EL, sia salito a bordo dell'autovettura del ER e abbia minacciato quest'ultimo affinchè non lo denunciasse, che al più possono denotare un'adesione al reato successiva alla sua consumazione, del tutto irrilevante ai fini della punibilità; -con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 624 bis c.p., atteso che la violenza sulla cosa, idonea ad integrare il delitto di furto con strappo, è quella che, senza comportare il danneggiamento della "res" viene esercitata sulla stessa per vincere la normale forza di coesione e contatto tra la cosa e la persona, per cui potrà aversi furto con strappo solo nell'ipotesi in cui la cosa, detenuta sulla persona, sia stata sottratta mediante esercizio di violenza sulla stessa;
quando, l'impossessamento viene realizzato senza esercizio di energia fisica, sebbene la cosa sia detenuta sulla persona, non si avrà furto con strappo, 2 ma l'ipotesi disciplinata dall'art. 624 c.p. e nel caso di specie il EL non ha dispiegato alcuna energia fisica sulle chiavi dell'autovettura detenute dal ER nella tasca posteriore dei suoi pantaloni;
l'impossessamento conseguì ad un'attività di perquisizione della persona offesa che dispiegò il proprio effetto senza comportare alcun esercizio di attività fisica per vincere l'aderenza della cosa alla persona, di talchè non può logicamente sostenersi che si è verificato uno "strappo"; -con il terzo motivo, l'inosservanza degli artt. 624/3 c.p., 626 c.p. e 129 c.p.p., atteso che, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 c.p., ai fini della punibilità della fattispecie è richiesta la condizione di procedibilità della querela di parte che giammai è stata sporta dal ER, con la conseguenza che, correttamente, andava pronunciata sentenza di non doversi procedere, anche a voler ritenere configurato il concorso morale in capo al BO;
in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione del fatto come furto con strappo, o come furto "semplice", andava pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, dovendo trovare applicazione l'art. 626 c.p., il quale richiede la citata condizione di procedibilità, qualora il colpevole abbia agito al solo fine di fare un uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita;
la questione, sottoposta all'attenzione del giudicante con l'atto di appello, non è stata affrontata nella motivazione della sentenza impugnata e non vi è alcun dubbio che l'art. 626 c.p. fosse applicabile alla fattispecie concreta;
inoltre, le disposizioni dettate dal primo comma dell'art. 626 c.p. non trovano applicazione solo quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p., ma l'art. 2 co.
3. L. 128/2001 ha soppresso il n. 1 dell'art. 625 c.p. e le parole "ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" previste dal n. 4 del medesimo art. 625 c.p., senza apportare alcuna modifica all'art. 626 c.p.; da ciò consegue che la legge 128/2001 ha comportato un'abrogazione di norme penali rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p., con la conseguenza che il cd. furto d'uso è ipotizzabile anche in relazione al furto con strappo e al furto in abitazione disciplinati dall'art. 624 bis c.p.; le chiavi dell'autovettura del ER furono sottratte al solo scopo di farne un uso momentaneo e furono immediatamente restituite dopo l'uso; -con il quarto motivo, l'inosservanza dell'art. 114 c.p., in relazione all'art. 624 bis c.p., atteso che, prima di escludere l'applicabilità dell'attenuante in questione, andava valutato il concreto contributo prestato dall'imputato alla commissione del furto, apprezzarne la consistenza e verificare se, senza di esso, il EL avrebbe ugualmente potuto commettere il reato negli stessi termini in cui fu realizzato, cioè senza apprezzabile modificazione della serie causale, a nulla rilevando la mera compresenza del BO, la contestualità dell'azione ed il 3 contributo che il BO avrebbe offerto al EL, di carattere morale, essendosi sostanziato nella mera presenza fisica all'atto della commissione dell'azione materiale, senza partecipazione alla fase ideativa;
la mera presenza fisica fa sì che il contributo (se di contributo possa parlarsi) offerto alla realizzazione del reato sia qualificabile come di infima consistenza e senza di esso, non solo il reato sarebbe stato ugualmente commesso, ma anche che la serie causale sarebbe rimasta immutata;
in definitiva, ricorrevano tutte le condizioni per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
3. In data 26.6.2015 il EL ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato le ragioni circa la ravvisabilità nella fattispecie del reato di cui all'art. 626 c.p. e l'insussistenza dello "strappo". CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno respinti.
1.Il ricorso proposto da EL IO ed il terzo motivo di ricorso di BO UI, con i quali viene censurata la mancata qualificazione dei fatti come "furto d'uso", ai sensi dell'art. 626 c.p., non meritano accoglimento. Ed invero, deve innanzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto rilevato dal BO, la disciplina del cd. furto d'uso, di cui all'art. 626/1 n. 1 c.p. a tutt'oggi non è applicabile nel caso in cui la cosa sia stata sottratta strappandola di mano o di dosso alla persona, atteso che- sebbene l'art. 2 co. 3 L. 128/2001 abbia soppresso il n. 1 dell'art. 625 c.p., con le parole "ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona", richiamato dal secondo comma dell'art. 626 c.p. (quest'ultimo non soppresso, invece, espressamente sul punto), la condotta del furto con strappo è stata, tuttavia, riprodotta quale espressione di una maggiore gravità rispetto a quella disciplinata dall'art. 624 c.p. nell'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 624 bis, comma secondo, c.p., per la necessità di escludere, sul piano sanzionatorio, la comparazione tra la preesistente circostanza aggravante ed eventuali circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 36606 del 19/09/2006; Sez. 4, n. 43452 del 14/10/2009). Ciò comporta, dunque, che non versandosi in un'ipotesi di abrogazione di leggi penali, bensì di continuità normativa tra fattispecie, in considerazione della assoluta sovrapponibilità della "disposizione soppressa" alla "nuova" disposizione di cui all'art. 624 bis/2 c.p., è da ritenersi, comunque, operante il divieto di applicazione della disciplina del furto d'uso, nel caso di furto con strappo, nonostante il richiamo effettuato dal secondo comma dell'art. 626 c.p. alla "circostanza aggravante" di cui all'art. 625 n. 1 c.p., da intendersi, all'evidenza, riferito oggi all'ipotesi di cui all'art. 624 bis, comma secondo, c.p.. P 1.1. Per quanto concerne, poi, la configurabilità nel caso in esame di un furto con strappo si rimanda alla specifica trattazione sub 2.2. In ogni caso, appare dirimente la considerazione che nel caso in esame non si configura un furto d'uso atteso che occorrono per esso due elementi essenziali: il primo, caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della "res" sottratta;
l'altro di carattere oggettivo della restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata della res. Tale restituzione deve essere volontaria e spontanea, cioè, deve presentarsi come libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire, con la conseguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014, Rv. 262664;Sez. 2^, marzo 1989 n.9090, Sez. 4^ 15 dicembre 2006 n. 1045). In particolare, il furto d'uso richiede la reintegrazione del derubato nel possesso della cosa sottratta dopo l'uso momentaneo ad opera dell'apprensore ed è perciò inapplicabile nel caso in cui la cosa sia stata recuperata dalla polizia e da questa restituita al proprietario dopo l'accertamento del reato (Sez.4, n. 1045 del 15/12/2006). Nel caso di specie, la spontaneità nella restituzione, che deve necessariamente caratterizzare l'invocato furto d'uso, non è ravvisabile nella condotta dei ricorrenti, rendendo applicabile la disciplina degli artt. 624 e 625 c.p., atteso che i C.C. di S.Maria Capua Vetere, avvisati su segnalazione della centrale operativa del furto dell'autovettura, giunti nei pressi del Centro sociale Sparaco, notavano gli imputati sopraggiungere a bordo dell'auto sottratta al ER e li fermavano.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal BO sono infondati.
2.1. Il primo motivo di ricorso del BO, con il quale si censura la ritenuta ricorrenza del concorso dello stesso nel reato di cui all'art. 624 bis c.p., traducendosi la sua condotta in una connivenza non punibile, non appare condivisibile. La sentenza impugnata ha descritto i fatti sulla base delle dichiarazioni dalla p.o. e dagli altri testi presenti, nel senso che il BO il EL ed il LL erano entrati con la forza nel Centro, e, poi, avevano insistentemente chiesto un passaggio in auto per andare ad acquistare della droga;
al rifiuto opposto dai presenti, il EL, rivolgendosi al BO ed al LL, dicendo loro "adesso vi faccio vedere io come si fa", perquisiva il ER, impossessandosi delle chiavi dell'autovettura Ford IE, strappandole dalla tasca dei pantaloni di quest'ultimo ed i tre salivano a bordo dell'auto; in quel frangente il BO con tono minaccioso diceva al ER: "ho un bambino piccolo, tise vai a denunciarmi sparo". In base a tale ricostruzione dell'accaduto corretta appare la valutazione della 5 D Corte territoriale, secondo cui all'apprensione delle chiavi materialmente operata dal EL comparteciparono gli altri due imputati mediante il rafforzamento del proposito criminoso del primo, come dimostrato dal fatto che tutti e tre, entrati nel Centro con l'intento di munirsi di un mezzo per andare ad acquistare la droga, dopo l'apprensione delle chiavi, salivano tutti senza esitazione a bordo dell'autovettura, addirittura il BO minacciando il ER di non denunciarlo.
2.1.1. Giova in proposito richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso anche soltanto mediante il rafforzamento di esso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti;
non è neppure necessario all'uopo un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo;
l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, assume rilevanza nel caso in cui abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integrando essa già, a pieno titolo, una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. ( Sez. I, 28/01/1998, n. 6489). La presenza fisica allo svolgimento dei fatti, pertanto, integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Sez. II, 08/05/2013, n. 28855). Il contributo agevolatore rilevante ai fini della sussistenza del concorso si ha anche quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, traducendosi in un contributo apprezzabile alla commissione del reato, agevolando l'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. VI, 22/05/2012, n. 36818). Nel caso di concorso morale nel reato, prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi, invece, considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della 6 condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Sez. I, 17/02/1999, n. 8763). In tale contesto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale all'altrui condotta - criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013) anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. Nel caso di specie, il fatto che gli imputati fossero animati dal comune obiettivo di raggiungere in auto il luogo in cui procurarsi la droga e che subito dopo l'impossessamento delle chiavi da parte del EL, immediatamente tutti si diressero a bordo dell'auto del ER- il BO anche minacciando la p.o.- dà conto di una chiara adesione di quest'ultimo alla condotta delittuosa posta materialmente in essere dal EL, rafforzandone il proposito criminoso, anche solo assicurandogli un maggior senso di sicurezza, stante l'univocità degli intenti.
2.2.Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso del BO, circa l'assenza di uno strappo nell'asportazione delle chiavi al ER da parte del EL, non essendovi stato alcun dispiegamento di energia fisica per vincere l'aderenza della cosa alla persona. Ed invero, non merita censura la valutazione operata dalla Corte territoriale, secondo cui il EL per impossessarsi delle chiavi del veicolo, perquisendo il ER e nell'estrarre dalla tasca posteriore dei pantaloni le chiavi compì un'azione violenta trovandosi esse strettamente aderenti al corpo della vittima. Infatti, nel furto mediante strappo la violenza è adoperata direttamente sulla cosa e solo indirettamente sulla persona per vincere la normale relazione fisica che collega la cosa stessa al possessore, e nella specie risulta evidente che stante la modalità di custodia delle chiavi nella tasca dei pantaloni della vittima per l'asportazione di esse è stato indispensabile da parte dell'autore porre in essere uno strappo ossia un'azione violenta volta all'estrazione della cosa dalla tasca per vincere la volontà contraria del proprietario azione che nella specie risulta essere stata rivolta solo alla cosa e non anche alla persona, con conseguente configurabilità del furto con strappo e non della rapina (cfr. principi affermati da questa Corte, secondo cui, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa, 7 ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo, Rv n 176002; Rv. n. 172721; Rv. n 169407; Rv n. 157800; Rv n 152993; Rv. 177978).
2.3. Infondato si presenta, infine, il quarto motivo di ricorso del BO con il quale l'imputato si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per la minima importanza dell'opera da lui prestata nei fatti. Non merita censura, invero, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la presenza di tutti gli imputati sul luogo dei fatti, già in occasione delle condotte di violenza e di danneggiamento presso il centro sociale, e, successivamente, al momento della richiesta di ottenere un passaggio e, poi, all'impossessamento delle chiavi dimostra la compartecipazione di ciascuno all'azione con la consapevolezza di rafforzare il proposito criminoso altrui e di vincere le resistenze della vittima, circostanze queste tali da escludere una partecipazione di minima importanza dell'imputato. In proposito, questa Corte ha più volte evidenziato che la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1, n. 256031del 09/05/2013), elementi questi che sono stati ritenuti insussistenti nella fattispecie in esame dai giudici di merito, con valutazione di fatto immune da vizi.
3.I ricorsi vanno, pertanto, respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese : processuali. : Così deciso il 13.7.2015 RO LL,Nose Recalls Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno DEPORTATA IN CANCELLERIA addi MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzdise