Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 2
Il furto d'uso richiede l'effettiva restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo e, pertanto, tale fattispecie è inapplicabile nel caso in cui la cosa (nella specie, un'autovettura) sia stata restituita al proprietario dalla polizia giudiziaria dopo l'accertamento del reato.
La fattispecie incriminatrice del furto d'uso, come previsto dall'articolo 626, comma secondo, cod. pen., è inapplicabile se concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 cod. pen., e tale condizione ostativa ricorre anche allorquando tali circostanze siano state valutate come equivalenti alle concesse attenuanti, giacché tale statuizione rileva solo "quoad poenam".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2006, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - rel. Presidente - del 15/12/2006
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1599
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 42552/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER UD, n. in Pesaro il 21.03.1976;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 24.04.2006;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Presidente Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 24 aprile 2006 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza in data 30 giugno 2005 del Tribunale di Pesaro, con la quale UD IM, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 624 c.p., art.625 c.p., n. 1, art. 624 bis c.p.: gli si addebitava di essersi impossessato, a fini di profitto, di un'autovettura parcheggiata all'interno di un garage della persona offesa con le chiavi inserite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo che:
a) egli si era difeso "sostenendo che, dovendo recarsi a Rimini ed avendo subito lungo il percorso un'avaria a proprio mezzo di locomozione, vista l'auto dell'amico Carnevali, parcheggiata in uno spiazzo adiacente all'abitazione, l'aveva presa con l'intenzione di restituirla la notte stessa, non appena di ritorno dalla predetta città";
b) essendo il fatto stato commesso nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 1999, "il 28 ottobre 2006 cadrà in prescrizione" il reato ascritto;
c) "la Corte ha erroneamente indicato l'esistenza del fatto reato, non sussistendo l'ipotesi del furto d'uso, come sostenuto dalla difesa";
d) "non era neppure ipotizzabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., in quanto l'auto era parcheggiata all'esterno, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto".
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati e generici i motivi addotti a suo sostegno.
Quanto, invero, al primo e terzo motivo di censura - riguardanti il dedotto furto d'uso - è assorbente considerare che, ai sensi dell'art. 626 c.p., comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 "non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente" (cfr. già Cass., Sez. 2^, n. 5631/1983); e nella specie è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 1, ancorché valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche, tale statuizione rilevando solo quoad poenam. In ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto la insussistenza di tale ipotesi, giacché richiedendo questa la effettiva restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo (in tal senso già Cass., Sez. 2^, n. 9090/1989; id., Sez. 6^, n. 3104/1989; id., Sez. 4^, n. 4447/1988;
id., Sez. 2^, n. 4347/1981), nella specie "l'autovettura venne restituita al proprietario non dal prevenuto ma dalla polizia giudiziaria dopo l'accertamento del reato". Ed a fronte di tale argomentazione il ricorrente si limita a del tutto genericamente richiamare la sua tesi difensiva e a dedurre che "in realtà come è emerso dal dibattimento era perfettamente applicabile l'art. 626 c.p.". Quanto al quarto motivo di doglianza, anche al riguardo la sentenza impugnata ha dato puntuale contezza della ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, rilevando che "l'auto era parcheggiata in un capanno, che si trovava nel cortile della casa di abitazione della persona offesa", e che "per edificio o altro luogo destinato ad abitazione si deve intendere non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato alle esigenze di vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc.". Ed anche al riguardo, il ricorrente si limita a dedurre, del tutto assiomaticamente ed aspecificamente, che "non era neppure ipotizzabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., in quanto l'auto era parcheggiata all'esterno, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto".
Quanto, infine, al secondo rilievo gravatorio, all'epoca della sentenza impugnata e della proposizione del gravame non era ancora decorso il termine massimo ordinario di prescrizione, riconoscendo lo stesso ricorrente che "il 28 ottobre 2006 (il reato) cadrà in prescrizione". E l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuto alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, ric. De Luca). Peraltro, nella specie, neppure si è allo stato perento il termine prescrizionale massimo di legge, giacché a quello ordinario (del 28 ottobre 2006) vanno aggiunti i periodi di sospensione per rinvii delle udienze a richiesta del difensore, nel corso del giudizio di primo grado: dal 18 maggio 2004 al 14 ottobre 2004, per 149 giorni, e dal 7 aprile 2005 al 30 giugno 2005, per 84 giorni, quindi complessivamente per 233 giorni.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007