Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest'ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un'autovettura avvenuto nel cortile adiacente l'abitazione del proprietario di essa, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2006, n. 36606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36606 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 19/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1176
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 25604/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 05.11.2002;
nei confronti di:
SI SE, n. in Asti il 02.03.1975;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa determinazione della pena;
Non comparso il difensore dell'imputato.
OSSERVA
1. Il 5 novembre 2002 il Tribunale di Asti, in composizione monocratrica, condannava SE SI, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante contestata, a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 624 bis c.p.. Addebitandosi all'imputato di essersi impossessato di un'autovettura sottraendola a EN SP, che la deteneva "nel cortile adiacente l'abitazione della medesima persona offesa", riteneva il giudice che, "circa la natura di circostanza aggravante o reato autonomo della fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. ..., la stessa debba essere valutata alla stregua di circostanza aggravante", donde il suindicato giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che illegittimamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. costituisse ipotesi aggravata della fattispecie di cui all'art. 624 c.p., anziché ipotesi autonoma di reato.
3. Il ricorso è fondato.
Per come, difatti, da ultimo chiarito da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 4^, n. 9126/05, che ha richiamato anche l'ordinanza della Corte Cost. n. 137/2003), la abrogazione dell'art. 625 c.p., n. 1, e la contestuale previsione della fattispecie di reato, non aggravata, di furto in appartamento, di cui all'art. 624 bis c.p., è stata determinata proprio dalla maggiore gravità del fatto e dal maggiore allarme sociale suscitato dallo stesso, con la conseguente esigenza di escludere, sul piano sanzionatorio, la comparazione tra la preesistente circostanza aggravante ed eventuali circostanze attenuanti, sicché deve riconoscersi che la nuova previsione normativa costituisce fattispecie autonoma di reato rispetto a quella disciplinata dall'art. 624 c.p.. 4. La sentenza impugnata, incidendo la espressa statuizione sulla determinazione della pena, va, dunque, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, come determinato dal giudice del merito ex art. 69 c.p., con rinvio per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Torino, trattandosi di ricorso immediato, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2006