TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 409/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. FEBBO DOMENICO ha concluso come da nota depositata in Controparte_1
data 18/02/2025 per l'avv. FUSCO VITTORIO e l'avv. FUSCO LORENZO Parte_1 Parte_2
hanno concluso come da nota depositata in data 13/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:02 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 409/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 409/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FEBBO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso la
Direzione Affari Legali della Società sita in Roma (RM), Viale Europa n. 190, in virtù di procura generale allegata al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FUSCO VITTORIO e dall'avv. FUSCO LORENZO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via Quarto n. 41, in virtù di separate procure allegate al fascicolo telematico;
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 220/2022 datata
17/06/2022 e pubblicata il 29/06/2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 866/2021;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato via pec il 25/01/2023, Controparte_1
convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i signori e
[...] Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina come in Parte_2
epigrafe indicata, a mezzo della quale, in accoglimento della domanda subordinata promossa dagli odierni appellati, era stata condannata a versare in loro favore la somma Controparte_1 complessiva di euro 2.082,11, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale al saldo, come conseguenza dell'inadempimento in ordine al rimborso del buono fruttifero postale, appartenente alla serie Q/P nr. 000.025 di lire 500.000, emesso in data 15.11.1988 a loro intestato.
A fondamento della propria pretesa, la società appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, lamentando sia la parziale compensazione delle spese ivi operata sia l'erronea applicazione della normativa applicabile al caso di specie e, segnatamente, censurando la pronuncia di cui in epigrafe nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ricondotto la fattispecie in commento nell'ambito dei contratti bancari, non rilevando la natura di titolo di legittimazione del buono fruttifero, né la serie dello stesso e indicando l'affidamento del terzo come fonte di responsabilità di
. CP_1
In particolare, aveva fatto rilevare, nel corso del giudizio di primo grado, che il Controparte_1
per cui è causa (appartenente alla serie “Q/P”) era stato sottoscritto nel corso Controparte_2 dell'anno 1989 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, che aveva rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza, con una variazione in pejus secondo quanto stabilito dall'art. 6 del citato D.M. e che, relativamente alle serie precedenti la “Q”
(istituita con l'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986), estendeva, a far data dall'1/01/1987, i rendimenti della serie “Q” alle serie precedenti.
Tanto premesso, l'appellante ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare integralmente la sentenza n. 220/2022, emessa dal Giudice di Pace di Terracina, Giudice dott. Tudino, pubblicata in data 29 giugno 2022, nel procedimento non notificata e condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata sentenza oltre alle CP_1
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
e , tempestivamente costituitisi in giudizio con comparsa di Parte_1 Parte_2
costituzione e risposta depositata il 25/05/2023, contestando la ricostruzione avversaria e ritenendo corretta la statuizione adottata dal giudice del primo grado, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.ro
220/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data 17/6/2022; B) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti di E , poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, Parte_2 Parte_1
confermare la sentenza n.ro 220/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data
29/06/2022 C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima (vd. verb. ud. 12.9.23 regolarmente comunicato alle parti in pari data).
Con le rispettive note di trattazione cartolare depositate in vista dell'odierna udienza la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione, mentre le odierne parte appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via preliminare, nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.ro 220/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data 17/6/2022; B) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei confronti di E , poiché Controparte_1 Parte_2 Parte_1
infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n.ro 220/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data 29/06/2022 C) in via del tutto residuale, in caso di soccombenza, si richiede sin da ora di valutare, anche ai fini delle spese di giudizio la modifica della giurisprudenza intervenuta tra il 2020 ed il 2022. Con vittoria di spese e onorari del giudizio di appello”.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello tempestivamente promossa dall'odierna parte appellata
è, invero, fondata e l'appello va pertanto respinto.
Risulta per tabulas l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado al difensore di parte appellante, in data 7/7/2022, mediante PEC in uno all'atto di precetto alla sentenza oggi impugnata nr. 220/22
(vd. all. comparsa), da parte del procuratore dell'odierna parte appellata.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine breve di trenta giorni per proporre l'appello è perentorio e decorre di regola dalla sua notificazione effettuata ai sensi degli artt.
285 e 286 c.p.c.: deve trattarsi di notificazione al difensore, ovvero anche alla parte presso il difensore.
Priva di pregio la tesi di parte appellante secondo cui “la notifica del precetto alla parte Controparte_1
non è equivalente alla notifica fatta al procuratore costituito, attesa la diversità dei soggetti e
[...]
degli indirizzi pec, di talché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per
l'impugnazione della sentenza.” (vd. nota cartolare 18.2.25, avv. Febbo).
A tale proposito è stato di recente affermato che “Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è sempre valida la notifica della sentenza effettuata presso la PEC del procuratore costituito” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18534).
Ed ancora, secondo il seguito indirizzo di legittimità “Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli art. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d'impugnazione assicurano l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell'ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo.”
(ex multis, Cass. n. 18640 del 2011; Cassazione civile sez. VI, 16/07/2015, n.14891).
Nel caso di specie, sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'odierna parte appellante in seno al giudizio di primo grado, l'avv. Domenico Febbo si è costituito quale procuratore di dichiarando espressamente di rappresentare l'ente in virtù di procura generale Controparte_1
alle liti ed eleggendo domicilio presso la Direzione Affari Legali e Societari della Società sita in
Roma (RM), Viale Europa n. 190.
Ne consegue, pertanto, in ragione dei principi ermeneutici sopra richiamati e del rapporto di immedesimazione organica tra l'Ente e il suo procuratore, che la notifica della sentenza nel luogo che
è al contempo sede dell'ente, della sua avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c..
Ciò posto, risultando documentalmente provato l'atto di appello sia stato notificato a controparte il
25.1.2023, dopo 5 mesi e 29 giorni dalla data di emissione della sentenza di primo grado (29.6.22) e, dunque, oltre il termine di trenta giorni previsto per legge, l'appello è da ritenersi inammissibile per essere parte appellante decaduta dall'impugnazione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della definizione in rito della presente causa e delle questioni di merito oggetto di giudizio e dei revirement giurisprudenziali in subiecta materia, si ritengono sussistere i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice di appello, nella persona della Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
c) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini