Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 906
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Camera di Commercio). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

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    Mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Camera di Commercio). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

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    Mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Camera di Commercio). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

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    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Camera di Commercio). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

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    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata documentazione della notifica del ricorso all'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Il concessionario (Ag.entrate - Riscossione) è il legittimato passivo principale in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, mentre la chiamata in causa dell'ente impositore è solo eventuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 906
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 906
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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