Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile).
Commentari • 6
- 1. Viene sorpreso dalla p.g. mentre sta smontando un motorino rubato: è tentato riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis cod. pen. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 30/10/2018 , n. 55416). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: si perfeziona in caso di smontaggio dei pezzi di un'autovettura rubataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Cassazione penale , sez. II , 04/03/2022 , n. 11277). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 04/03/2022 , n. 11277 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: è configurabile il tentativo, non essendo il delitto a consumazione anticipataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437 …
Leggi di più… - 4. Rimuove la targa da un veicolo rubato e ne smonta i pezzi: non è tentativo ma riciclaggio consumatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore. Cassazione penale sez. II, 04/03/2022, (ud. 04/03/2022, dep. 28/03/2022), n.11277 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 14 maggio 2021 la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia dello …
Leggi di più… - 5. Il reato di riciclaggio si configura anche senza trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2021
Il reato di riciclaggio non richiede per forza di cose che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso. (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto penaleI motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riciclaggio, per erronea applicazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 22/10/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2340
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44957/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AU N. IL 21/05/1963;
avverso la sentenza n. 9934/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il primo e il secondo motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS MA, imputato per la violazione dell'art. 648 bis c.p. e art. 99 c.p., comma 4, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 19.3.2012 con la quale la Corte d'Appello di Roma lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
La difesa chiede l'annullamento della sentenza deducendo: 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), la violazione degli artt. 125, 177 e
605 c.p., art. 24 Cost., comma 2, art. 101 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., perché la sentenza è stata motivata per relationem;
richiamate le decisioni 14814/2008, 2196/2003, la difesa sostiene che le deduzioni contenute nell'atto di appello hanno ricevuto una risposta inadeguata, lamentando in particolare che la Corte territoriale non ha svolto considerazioni sulle tesi della difesa in relazione block notes sequestrato e al modello di OPEL (corsa) rinvenuto nel corso della perquisizione.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), perché il fatto ascritto all'imputato integrerebbe la violazione dell'art. 648 c.p. e non già quella dell'art. 648 bis c.p., poiché la condotta dell'imputato non sarebbe stata idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. La difesa sostiene che sulle varie parti del veicolo il costruttore appone sigle e numeri identificativi, con la conseguenze che essi sarebbero sempre rintracciabili 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, perché la Corte
d'Appello ricorrendo a vuote formule giuridiche, non ha indicato in modo specifico le ragioni poste a base della determinazione della sanzione, della l'aggravante ex art. 648 bis c.p., comma 2, e del negato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo comunque la pena eccessiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata richiama, per relationem quella di primo grado, condividendola per le argomentazioni in essa contenute. È principio costante che il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Cass. Sez. 6, 7.3.2013 n. 17912 in Ced Cass. Rv 255392) e si deve ribadire che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem" (Cass. Sez. 6, 21.11.2012 n. 49754 in Ced Cass. Rv 254102).
La decisione impugnata risponde in modo evidente ai principi suindicati con la conseguenza che la prima doglianza formulata dalla difesa è manifestamente infondata sotto tutti i profili. La Corte territoriale dopo la premessa con la quale richiama la motivazione della decisione di primo grado ha elencato gli elementi di prova a carico dell'imputato, ha affrontato la questione sollevata dalla difesa in ordine alla valenza penale del gesto compiuto dall'imputato e ha indicato gli elementi della condotta in base ai quali ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio e non già quello di estorsione (nella forma consumata e non tentata). Parimenti è adeguata la motivazione relativa alla circostanza aggravante. Contrariamente a quanto apoditticamente asserito dalla difesa, la sentenza è corredata di motivazione tale che è da escludersi la violazione dell'art. 125 c.p.p., con conseguente insussistenza della fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La doglianza della difesa, in astratto è riconducibile alla diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), senza che se ne ravvisino comunque gli estremi;
la difesa lamenta sotto questo profilo due distinti aspetti;
la Corte territoriale non avrebbe speso parola in relazione al block notes sequestrato ne' in ordine al modello di autovettura rinvenuto nella officina e diverso da quello annotato nel block notes.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, (pag. 2 della sentenza) la Corte territoriale fa espresso riferimento sia agli "appunti contenenti ordinativi di parti e componenti di autoveicoli rinvenuti nella esclusiva disponibilità dell'imputatò", sia all'autovettura OPEL Corsa oggetto di sequestro;
nella sentenza inoltre non si sostiene che gli appunti sequestrati si riferissero proprio alla OPEL CORSA che, rubata è stata trovata nella disponibilità dell'imputato priva delle targhe e degli sportelli posteriori, con l'impianto di accensione forzato, la batteria manomessa, la plancia copri piantone staccata, con la conseguenza che l'argomentazione difensiva sul punto appare del tutto generica e priva di rilievo concreto.
In diritto va osservato ancora che la doglianza della difesa in ordine alla denunciata carenza di motivazione circa la correlazione tra gli "appunti" e il veicolo OPEL rubato e trovato nella disponibilità dell'imputato, è inammissibile perché del tutto generica;
la difesa sul punto non ha neppure dimostrato che il giudicante abbia tratto elementi di prova decisivi a carico dell'imputato proprio dalla suddetta correlazione. Il secondo motivo di ricorso va rigettato.
L'ontologica differenza tra delitto di ricettazione e quello di riciclaggio, consiste nel fatto che con il reato di cui all'art. 648 c.p. viene punita la sola acquisizione di un bene di provenienza da delitto, mentre con il reato previsto dall'art. 648 bis c.p., l'autore è punito per avere compiuto operazioni atte ad ostacolare la provenienza illecita di un bene.
L'imputato, nella specie, è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di disassemblare un'autovettura Opel rubata tre giorni prima. L'azione di smontare le singole componenti meccaniche di un veicolo rubato, cannibalizzandolo, integra la violazione dell'art. 648 bis c.p.. Infatti l'atomizzazione di un veicolo rubato, nelle sue singole componenti meccaniche elementari, fa sì che di esse, una volta installate su altri veicoli di esse se ne perda la traccia, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa dei singoli pezzi o rendendo comunque più difficile il suddetto accertamento (Cass. Sez. 2, 14.12.2012 n. 1422 in Ced Cass. Rv 254050; Cass. Sez 2, 12.1.2006 n. 2818 in Ced Cass. Rv 232869; Cass. Sez. 6, 18.12.2007 n. 16980 in Ced Cass. Rv 239844; Cass. Sez. 2, 11.6.1997 n. 9026 in Ced Cass. Rv 208747). Nel caso in esame va osservato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, l'imputato aveva già manomesso varie parti del veicolo rubato e le relative targhe, condotta quest'ultima che, unitamente all'alterazione dei numeri di serie del telaio costituisce atto tipico di "riciclaggio" (Cass. Sez. 2, 11.7.1997 n. 9026 cit), perché volto ad impedire che si possa risalire all'origine del mezzo sottratto.
Va aggiunto che l'azione dell'imputato non è qualificabile in termini di semplice tentativo perché l'art. 648 bis c.p. è reato a consumazione anticipata che si consuma per il solo fatto del compimento di attività di riciclaggio, senza che sia necessario l'attuarsi di un evento;
infatti la espressione "....operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa... " non indica un evento eziologicamente connesso alla condotta, ma descrive la caratteristica dell'atto punibile. Nel caso in esame, pertanto, è corretta la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione dell'art. 648 bis c.p.. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali è stata ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 648 bis c.p., comma 2. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che l'imputato svolge l'attività di meccanico e che dispone di una autofficina, al cui interno è stata trovata l'autovettura rubata e le parti smontate di essa. Appare di tutta evidenza che l'attività svolta dall'imputato (disassemblaggio delle parti di un veicolo) sia riconducibile ad esperienze collegate all'attività professionale;
nella specie la circostanza aggravante è giustificata dal fatto che l'imputato, è agevolato dalla sua esperienza professionale nello smontare le singole parti del veicolo, nel conoscere gli eventuali punti ove sono stati collocati matrici identificative anche di singole parti, e nel "piazzare" le singole parti.
La motivazione della Corte d'Appello, che richiama proprio la natura specifica dell'attività professionale dell'imputato, appare idonea e sufficiente a giustificare la riconosciuta circostanza aggravante. Parimenti è adeguata la giustificazione delle ragioni per le quali non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Sul punto la Corte d'Appello ha messo in evidenza che l'imputato ha plurimi precedenti specifici;
sulla base di ciò il giudice dell'appello ha escluso di poter riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.. La motivazione è adeguata perché la Corte territoriale ha richiamato uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.p., considerandolo preminente rispetto ad ogni altro.
La motivazione è specifica e sufficiente perché ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., e non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Cass. Sez. 1, 13.11.1997 n. 707 in Ced Cass. Rv 209443; Cass. Sez. 1, 6.12.2000 n. 8677 in Ced Cass. Rv. 218140; Cass. Sez. 1, 7.7.2010 n. 33506 in Ced Cass. Rv 247959).
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014