Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
In tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l'onere di provare che l'interruzione dell'azione criminosa dipende dalla determinazione volitiva dell'agente e non da fattori esterni che impediscono la prosecuzione dell'azione medesima.
Commentario • 1
- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2017, n. 48418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48418 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
4 84 1 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio dell'08/03/2017 Sentenza n. 812/2017 Registro generale n. 39109/2016 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. ARTURO CORTESE Dott. MARCO VANNUCCI Consigliere Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA CARMELO, n. il 24/08/1973; avverso l'ordinanza n. 13647/2015 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 24/08/1973; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Giuseppi- na Casella, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/08/2016 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del 29/07/2016 di applicazione della custodia in carcere nei confronti di VA Carmelo in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 81 e 629, comma secondo, cod. pen., aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991. 1.1. La vicenda concerne la contestazione di tentata estorsione continuata, in concorso con UL AN AN, mediante minaccia implicita - in prosieguo rispetto alla pregressa attività estorsiva svolta da altri affiliati di organizzazioni cri- minali operanti sul territorio consistente in reiterate richieste di danaro, quantifi- - cate nella somma di euro mille da corrispondere alla scadenza di Pasqua 2016 e di altre somme da versare alle successive scadenze di Natale nei confronti di Di Guar- do NC, in qualità di amministratore della "Sicilia Ylenia", impresa di servizi fu- nebri, con le aggravanti delle persone riunite e il VA della partecipazione al clan di stampo mafioso denominato "Cosa nostra catanese sottogruppo di Palago- nia e il UL al clan NA nonche avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività del clan di Palagonia sopra citato.
1.2. L'episodio si innestava nell'ambito di una pregressa estorsione - giudicata in separato procedimento - ai danni del medesimo imprenditore ad opera di esponenti di Cosa Nostra operanti nel calatino e in Catania. L'equilibrio tra le cosche era entrato in crisi a causa dell'agguato ai danni dei so- dali AR AN e Di DE AT, uomini di fiducia di RA AT, reggente della famiglia calatina, recentemente ridimensionati nel ruolo a favore di ER CO DA, soggetti tutti poi sottoposti ad ordinanze custodiali. Il Di RD riferiva di aver già subito poco prima del Natale 2014 una visita dei fratelli ON, titolari di un'agenzia funebre operante in Mineo, i quali lo avevano minacciato e picchiato con l'intento di esautorarlo dal mercato. Raccontava poi di aver subito un'attività estorsiva nel Natale 2014 anche ad opera del Di DE e del AR, che avevano dichiarato di agire a nome di una "famiglia” e che vo- levano accentrare il settore della gestione delle onoranze funebri, per cui era co- stretto a pagare la somma di euro 999 (vicende emergenti anche da intercettazio- ni). In seguito, il Di RD raccontava che nel marzo 2016 era informato dal ER, che da allora in poi avrebbe dovuto corrispondergli personalmente il "pizzo”, in quanto il AR e il Di DE non erano più autorizzati a riscuotere danaro nel Calatino, in quanto accusati di aver incassato alcune tangenti senza corrispon- derle a "quello di EL di A". 3 1.3. In tale contesto il UL e il VA subentravano nell'attività estorsiva rispettivamente a Di RO AR, referente per OR, e al ER, referente per Palagonia e Mineo. Nel corso del colloquio intercettato del 15/10/2015, Di RO AR definiva il UL come un suo sodale, rapporto di vicinanza confermato dal Di RD. Nelle conversazioni del 09/03/2016 il AR e il Di DE, autori della preceden- te estorsione, commentavano l'atteggiamento di CA l'O" -identificato nel VA reo di essersi intromesso nell'estorsione ai danni del Di RD. Il Di RD, sentito nuovamente a sommarie informazioni, riferiva di aver subi- to richieste estorsive dal UL per due volte nel mese di aprile 2016 nonché di essere stato invitato nel giugno 2016 dal UL "a sistemare la situazione di Pala- gonia", per cui lo avrebbe condotto a Palagonia da una persona, che lo stava pres- sando, dalla quale avrebbe dovuto ricevere direttive per il futuro, vicenda da lui stesso collegata all'impresa di pompe funebri esercitata (registrazione della conver- Sazione Consegnala ualla villilla alle mize den rume). UL, quamicatosi Co- me referente per OR, svolgeva quindi il ruolo di intermediario con un soggetto di Palagonia e sottolineava al Di RD l'importanza dell'incontro. Il servizio di osservazione di P.G. del 15/06/2015, svolto in occasione di detto in- contro, consentiva di identificare il "Carluccio" della pregressa conversazione inter- cettata in VA Carlo. Il giorno dell'incontro giungevano all'appuntamento il UL e il Di RD;
quest'ultimo chiedeva ed otteneva garanzie dal VA circa le vicissitudini subite e la serietà degli impegni assunti. Il Di RD intendeva ottenere rassicurazioni in ordine all'atteggiamento dei ON, temendo di subire plurime richieste estorsive per i mancati accordi tra le cosche;
in occasione di un incontro col UL riceveva garanzie dal UL circa il colloquio intercorso tra il VA e i ON. Il 26/07/2016, giorno fissato per il pagamento al VA, il Di RD riferiva al UL di essere impegnato e l'incontro era rinviato.
1.4. Le dichiarazioni del Di RD trovavano riscontro in numerosi atti di indagi- ne;
inoltre, era ritenuto attendibile, in quanto indottosi a rivelare la vicenda estorsi- va solo a seguito delle esplicite richieste delle forze dell'ordine. Il VA sostanzialmente imponeva il versamento di parte del corrispettivo guadagnato su ogni servizio funerario eseguito, volontà attuata tramite l'intermediario UL.
2. In VA, a mezzo dei proprio airensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza sulla base dei motivi di seguito riportati. 4 2.1. Vizio di motivazione per aver il Tribunale indicato i motivi di censura disat- tendendoli, senza specificare gli elementi di indagine utilizzati, enunciando mere as- serzioni prive di percorso argomentativo.
2.2. Vizio di motivazione per contrasto tra le affermazioni contenute nel provve- dimento impugnato e altri atti del procedimento per mancato riscontro in ordine alla presunta circostanza della prosecuzione dell'attività estorsiva da parte del Terrano- va;
dai verbali delle trascrizioni non risultavano richiamati il Di RD ed un'estorsione commessa nei suoi confronti;
inoltre, l'ordinanza impugnata non esaminava le censure difensive in ordine all'identificazione di CA l'O" nella persona del VA.
2.3. Vizio di motivazione per essersi fondato il provvedimento impugnato sulla base di intercettazioni che si prestavano a diverso contenuto interpretativo. Non emergevano richieste di danaro del VA nei confronti del Di RD sia dalla conversazione intercettata del 15/06/2016 tra il Di RD e il UL sia dall'unico incontro tra foro e in VA gia avvenuto quello stesso giorno.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della desistenza volontaria. La tesi alternativa prospettata dalla difesa nella memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame, sebbene ampiamente argomentata era stata disattesa senza specifica motivazione al riguardo.
2.5. Vizio di motivazione in ordine al contenuto del provvedimento impugnato fondatosi su intercettazioni frammentarie e lacunose, caratterizzate nei punti sa- lienti dalla dizione "parole incomprensibili".
2.6. Vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991. Contraddittoriamente a pag. 5 dell'ordinanza impugnata si evidenziava che il VA non agiva nell'interesse proprio e del clan di appartenenza.
2.7. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità dell'adozione della custodia in carcere, stanti la mancata indicazione di elementi dai quali desumere il pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati e l'inidoneità di misure meno afflittive a salvaguardare le predette esigenze. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In ordine al primo MOLIVO U Ticorso, in mea generale, va premesso che la mo- dr tivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter de- 5 terminare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Passando all'esame della tipologia del provvedimento impugnato, va osservato che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censura- bile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o tal- mente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Ciò posto, nella fattispecie l'ordinanza impugnata, sia pur nella sua innegabile sinteticità, contiene un suo percorso logico-argomentativo completo e coerente, in quanto ripercorre le fasi dell'intromissione del terranova nella vicenda estorsiva ai danni del Di RD, svolge l'analisi dell'atteggiamento della vittima e risponde alle Celibule unembive. Il parziale rinvio nell'ordinanza del Tribunale del riesame ad elementi indiziari ri- portati nell'ordinanza genetica e pienamente legittima. In tema di misure cautelari, infatti, l'obbligo di motivazione può ritenersi adem- piuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami per relationem, nell'am- bito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765).
2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che, come emerge dai provvedimenti del G.I.P. e del Tribunale del riesame, la vittima dell'estorsioni rac- contava analiticamente lo sviluppo della vicenda criminosa perpetrata ai suoi danni nel corso degli anni e che, alla luce dell'esame congiunto delle sue dichiarazioni e del contenuto delle conversazioni intercettate, era ricostruito il ruolo del VA ed identificato il suo nominativo nella persona indicata come CA l'O". La sua identificazione e avvenuta grazie al successivo servizio di osservazione effet- tuato dagli organi di P.G. in conseguenza dell'analisi della pregressa conversazione Inter Ceilala. La difesa si è limitata a formulare censure prive del necessario requisito di speci- ficita, negando l'esistenza di un grave quadro indiziario e adducendo l'assenza di motivazione, senza però riuscire a confutare i collegamenti logici tra i diversi ele- 6 menti investigativi acquisiti e contenuti nei provvedimenti del G.I.P. e del Tribunale del riesame. Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino generi- camente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dal provvedimento impugnato, senza indicare precise carenze od omissioni argo- mentative ovvero illogicità della motivazione di questo, idonee ad incidere negati- vamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).
3. Anche in relazione al terzo motivo di ricorso, la difesa circoscrive la propria doglianza a singole questioni inerenti alla mancata formulazione delle richieste di danaro al Di RD da parte del VA ed all'interpretazione delle conversa- zioni intercettate. EDDene, in riferimento ai primo aspetto, essa non si confronta coi contenuto del provvedimento impugnato e dell'ordinanza genetica, senza riuscire a disarticolare il complesso apparawo argomentativo - sopra riportato in sintesi - e costituente frutto della citata congiunta analisi di tutte le fonti di prova. Peraltro, per quanto attiene alla prospettazione difensiva tendente ad attribuire un significato alternativo lecito alle conversazioni intercettate, va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra le altre, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, 08/01/2008 n. 17619, Gionta, Rv. 239724), per la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, nell'ordinanza impugnata è in- dicato che il mancato incontro tra il VA e la vittima non era indicativo di una desistenza volontaria dall'azione, avendo il VA ancora il pieno dominio della stessa e risultando irrilevanti le deduzioni difensive contenute nella memoria depo- sitata dinanzi al Tribunale del riesame. Il giorno stabilito per il pagamento, infatti, è stato disposto un rinvio per un impedimento del Di RD. Nella fattispecie, la difesa non ha neanche allegato gli atti o i documenti difensivi di cui sostiene la mancata considerazione né ha specificamente indicato le relative uognanze nel corso per Cassazione, per cui tale motivo di ricorso deve ritenersi 见 generico e, di conseguenza, inammissibile. D'altronde, la prova della riconducibilità della desistenza volontaria alla volizione dell'agente, nonché della non dipendenza dell'avverarsi dell'evento da fattori esterni 7 grava su chi la deduce (Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247402). La difesa non ha neanche indicato da quali elementi poter desumere che il VA abbia posto in essere una desistenza volontaria dall'azione.
5. In ordine al quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che il carattere incompren- sibile di alcune parti di dialogo di cui alle conversazioni intercettate è del tutto inin- fluente, in quanto si tratta di questione di fatto (vedi Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, cit.), in quanto nel provvedimento del Tribunale del riesame è riporta- ta una ricostruzione logica dei dialoghi nei punti di interesse affrontati.
6. In relazione al sesto motivo di impugnazione, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, alla luce dell'esame congiunto delle motivazioni del- le ordinanze del Tribunale del riesame e del G.I.P., emerge alla luce dell'accertata mafiosità del UL, del riferimento chiaro ed inequivoco ad una "famiglia", delle dichiarazioni della vittima di essere stata indotta al pagamento in virtu dei metus esercitato dai suoi esattori collegati alle famiglie mafiose di OR e Palagonia, dei quali precedenti penali era a conoscenza. Inoltre, è stato congruamente evidenziato che entrambi gli indagati avevano agito nell'interesse dei rispettivi clan di apparte- nenza e avevano contribuito a mantenere l'equilibrio tra gli stessi quanto alla sud- divisione degli affari illeciti. Alla luce di tale elaborata ed articolata motivazione, integratrice di quella riporta- ta nell'ordinanza custodiale, deve rilevarsi l'assoluta irrilevanza dell'esclusione del collegamento tra l'attività estorsiva e il clan riportata a pag. 5 dell'ordinanza impu- gnata.
7. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il com- provato vincolo associativo, la struttura organizzata del delitto, la scrupolosa suddi- visione dei ruoli e la pervicacia dimostrata dal ricorrente nel portare a segno il delit- to imponessero l'applicazione della custodia in carcere. Tale complesso sviluppo argomentativo, rappresentativo di un'elaborata prepa- razione del crimine e di una spiccata pericolosità del VA, esaustivo e com- pleto, chiarisce in modo adeguato le ragioni dell'impossibilità di adottare misure meno afflittive all'indagato e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è circoscritto alla valutazione della sola gravità del fatto.
8. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, Ii 20 OTT. 2017 8 La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Diretto- re dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2017. IIPres/cente Il Consigliere estensore Aldo Esposito Arturo Cortese Aldo En DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2017 IL CANCELLIERE SU RO Di Mea TE OR C