Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16027 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
NONE ELEOROLO ITALIANO1 6 0 2 03 REPUERLK A ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ad stick SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 8442/01 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron..32636 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere- Ud. 24/06/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AL LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 281 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente all'avvocato EUGENIO PUVIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE DI, titolare omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MODONESI, che lo difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrente avverso la sentenza n. 6/00 del Giudice di pace di 1064 -1- MIRANDOLA, depositata il 15/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Con et quet Generale Dott. Vincenzo MARINELLI chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso o comunque lo rigetti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15 febbraio 2000, decidendo la controversia insorta tra ME FR ed ER VA con riguardo al compenso di lire 800.000, oltre accessori, richiesto dal secondo nei confron- ti del primo, per prestazioni professionali, relative a dichiarazione Iva di competenza dell'anno 1997 ed a dichiarazione redditi di terzi di competenza dell'anno 1997, il giudice di pace di Mirandola dichiarava infondata la pretesa del Å VA e lo condannava alla spese di lite. In esito ad esame dei materiali probatori, rilevava che quelle prestazioni erano incluse nelle attività professionali, concordate tra le parti, con prede- terminazione forfettaria di compenso annuale, così che non potevano essere compensate individualmente, come richiesto. Per la cassazione di tale sentenza, ER Malava- si ha proposto ricorso, illustrato con memoria. ME FR ha resistito con controricorso. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari inammissibile o si rigetti il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tre motivi di ricorso, il ricorrente denuncia 3 nell'ordine: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 33 d.p.r. 10 ottobre 1994 11. 645; b) falsa ed errata applicazione dell'art. 47 d.p.r. 10 ottobre 1194 n. 645; c) insufficiente e contraddit- toria motivazione sulla valutazione delle prove. I motivi non hanno pregio. Ed invero, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte in materia (a partire dalla senten- za delle Sezioni Unite n. 716/99), la pronuncia del giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., qual è quella impugnata, abbia quel giudice dichiarato di aver applicato una norma equitativa о una norma di legge perché ritenuta rispondente ad equità ovvero si sia limitato ad applicare una norma di legge, è censurabile soltan- to per violazione di norme costituzionali o comuni- tarie di rango superiore alla norma ordinaria, alla cui osservanza il giudizio di equità è tenuto, e non anche per violazione di norme sostanziali ordinarie, quali quelle oggetto dei primi due motivi di ricorso. Il primo ed il secondo motivo, dunque, sono inam- missibili. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo, afferen- 4 te alla valutazione dei materiali probatori, che si assume errata. La valutazione dei materiali probatori, infatti, è attività esclusiva del giudice di merito, censura- solo attraverso labile in sede di legittimità motivazione, e, quando afferente a sentenza pronun - ciata dal giudice di pace secondo equità, censura- per apparenza 0 radicalebile esclusivamente contraddittorietà della motivazione (v. Cass. S.U. n. 716/99, nonché Cass. n. 12611/98 e n. 11859/00), ipotesi -queste- neppure specificamente prospettate dal ricorrente, che, delle prove acquisite agli atti, senza peraltro precisarne il contenuto, espone una valutazione propria, diversa da quella operata e motivata dal giudice di pace. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 136,50, oltre euro 300,00 per onorari, con accessori di legge. 5 Così deciso il 24 giugno 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente cong. ept. хопти Tranch had the IL CANCELLIERE C Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERA 24 OTT. 2003 IL CANCELLIERE CI Roma 6