Articolo 27 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 26Articolo 28
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20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
Art. 27. Albo: contenuto

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale)) e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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